CCNL Autostrade: sottoscritto protocollo di contrasto alla violenza sul luogo di lavoro

Sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, tra le nuove misure previste nel protocollo siglato tra Aspi ed i sindacati di settore

Il giorno 12 ottobre 2023, nell’ambito della riunione del Comitato Bilaterale di tutela ed inclusione delle diversità, è stato sottoscritto tra Aspi ed i Sindacati il protocollo per il contrasto della violenza per la prevenzione o l’intervento contro qualsiasi comportamento che pregiudichi la dignità della persona sul luogo di lavoro. Detto protocollo stabilisce un codice di comportamento e misure concrete per promuovere sul lavoro la cultura del rispetto della persona e sarà applicato anche dalle aziende controllate di Aspi.
Tra le varie misure ivi previste si segnala l’istituzione dello sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, il riconoscimento di un periodo di congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, rispetto a quanto già previsto dal CCNL per le donne vittime di violenza di genere. Per la corretta attuazione delle misure introdotte verranno previsti dei piani di formazione e sarà poi effettuato un monitoraggio sistematico sull’efficacia del protocollo, che include anche la valutazione del rischio di violenza e molestia sul lavoro e della sua correlazione con la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Le OO.SS. (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl viabilità e Logistica) hanno infine dichiarato che attraverso la sottoscrizione del protocollo in oggetto si è inteso lanciare un messaggio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento offensivo, lesivo o indesiderato. Rappresenta un primo passo per l’avvio di prassi concrete di tutela e inclusione, a favore della parità di genere e per contrastare violenze e discriminazioni sui luoghi di lavoro, con politiche di integrazione e di sviluppo di tutto quanto possa incrementare e migliorare il sistema di welfare aziendale. 

CCNL Aeroporti – Sezione Handlers: c’è l’intesa sul rinnovo

 

Con il nuovo contratto aumento economico medio di 260,00 euro, Una Tantum, assistenza sanitaria integrativa e miglioramenti normativi  

Le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporto Areo, insieme ad Assohandlers (servizi di assistenza a terra aeroportuale) hanno reso nota l’intesa sul rinnovo del contratto per i dipendenti del trasporto Aereo – Sezione Handlers. Le Parti fanno sapere che dall’incontro è scaturito un miglioramento sia dal punto di vista economico che normativo. Per la prima, la novità consiste in un aumento, nell’arco della durata contrattuale, di 260,00 euro medi al IV livello. L’importo L’importo viene erogato in 3 tranche: 140,00 euro di aumenti tabellari; 75,00 euro di aumento dell’indennità di presenza corrisposta anche nelle giornate di ferie, oltre all’aumento della previdenza complementare, alla copertura sanitaria integrativa e all’aggiornamento della base di calcolo di tutte le voci che generano maggiorazioni. Inoltre, a tutto quanto precedentemente indicato, si aggiunge una Una Tantum di 1.000 euro oppure di 1.500 euro in caso di scelta volontaria di fruizione con la modalità di welfare aziendale. Per quel che riguarda, invece, la parte normativa sono stati introdotti miglioramenti sul calcolo delle maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario, sulle ore di ROL, sul comporto della malattia, sull’infortunio, sul ticket restaurant, sulla clausola sociale, sulla protezione dei lavoratori dalle aggressioni. Per la prima volta viene inserita l’assistenza sanitaria integrativa di almeno 120,00 euro annui a carico delle aziende e aumentata la contribuzione aziendale sulla previdenza complementare dello 0,5%.

CCNL Marittimi: avviato il confronto sul rinnovo

Iniziate le trattative per il rinnovo delle quindici sezioni che compongono il contratto, in scadenza il prossimo dicembre 

Nei giorni scorsi a Roma è iniziato il confronto tra i Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le delegazioni di Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori, per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore marittimo, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Il confronto riguarda tutte le quindici sezioni che compongono il contratto, ovvero:
–  Sezione 1: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.;
– Sezione 2: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale;
– Sezione 3: per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale;
– Sezione 4: per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri;
– Sezione 5: per i marittimi imbarcati su navi da crociera;
– Sezione 6: per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.;
– Sezione 7: per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero;
– Sezione 8: per l’imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano;
– Sezione 9: per l’imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera;
– Sezione 10: per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali;
– Sezione 11: per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi;
– Sezione 12: per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva;
– Sezione 13 : Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system;
– Sezione 14: per i medici di bordo imbarcati sulle navi;
– Sezione 15: per il personale di terra – uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento privato.
Le Parti sociali, durante l’incontro, hanno evidenziato la necessità di individuare adeguate risposte al fine di favorire lo sviluppo e l’occupazione del settore (che riguarda oltre 70 mila lavoratori) nell’ambito della comune visione della centralità del comparto marittimo, con l’obiettivo di valorizzarne la portata strategica per lo sviluppo del Paese.
E’ stato, infine, definito un calendario di incontri tecnici, al fine di affrontare i numerosi argomenti al centro degli interessi del settore.

CCNL Scuole Materne Fism: adesione al Fondo Espero dei lavoratori del comparto

Possibilità di aderire al Fondo pensionistico Fondo Espero anche per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL

Dal 23 ottobre 2023 possono aderire al Fondo Nazionale Pensione Complementare, Fondo Espero, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL Scuole Materne Fism. Tale Fondo risulta pertanto lo stesso a cui sono iscritti i dipendenti della scuola statale, dei conservatori e delle accademie.
Si è difatti portato a compimento tutto l’iter per approvare le modifiche allo Statuto del Fondo necessarie per realizzare l’Accordo Sindacale sottoscritto con il rinnovo contrattuale 2021-2023.
A tal proposito, Flc-Cgil comunica di voler realizzare una campagna informativa per tutti gli aderenti, ed al tempo stesso, Fondo Espero mette a disposizione il materiale di cui questi ultimi potrebbero necessitare, ossia:
– opuscolo informativo;
– brochure;
– i vantaggi.
Altresì, sono stati realizzati link e video informativi circa:
– l’adesione dipendenti privati;
– i vantaggi;
– il confronto iscritto/non iscritto;
– Fism.
La previdenza complementare di natura contrattuale offre opportunità sia gestionali che economiche. Difatti, il Fondo non ha scopi di lucro ma l’uso corretto di capitali accantonati oltre a tenere le spese di gestione bassissime.
Inoltre gli investimenti hanno un’attenzione importante rispetto alla loro eticità: c’è un’attenta cura ad evitare fondi che investono in armi.
Il datore di lavoro poi, oltre a mettere a disposizione del lavoratore presso il Fondo Espero, il Tfr, verserà l’1% come contributo contrattuale.
Da ultimo, si ritiene di non sottovalutare e di tenere in considerazione la defiscalizzazione di quanto il lavoratore versa ad Espero.

Sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Nella G.U. del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che adegua alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo di solidarietà bilaterale del personale del settore dei servizi ambientali (D.M. 29 settembre 2023).

Il D.M. n. 103594/2019 ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 

Il nuovo decreto in oggetto ha innanzitutto ampliato la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, estendendola ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali, sempre compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

 

Riguardo alle prestazioni fornite dal Fondo, viene sostituito l’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. n. 103594/2019, prevedendosi che il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo.

 

La durata massima della prestazione in argomento è pari:

 

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;

 

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

c) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;

II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Nell’ambito dei processi connessi alla staffetta generazionale, viene anche assicurato, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale staffetta generazionale è finanziata mediante un contributo straordinario posto a carico esclusivo del datore di lavoro.

 

Inoltre, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea, il Fondo finanzia specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero.

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