Nuclei familiari con RDC e invalidità 45-66%: sussiste il diritto alla valutazione

Questi soggetti potrebbero proseguire nella fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 29 settembre 2023, n. 13254).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso una nota in via interpretativa, condivisa dall’Ufficio legislativo e sentita la Direzione generale per le politiche attive e l’ANPAL, nella quale si ritiene sussista in favore dei nuclei con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66% il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali, ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva.

Pertanto, il Ministero segnala agli operatori dei servizi sociali la presenza sulla Piattaforma GePI dei nuclei beneficiari RDC, con stato beneficio sospeso, al cui interno sono presenti componenti con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66%.

In proposito, il dicastero specifica, che anche tali nuclei sono inseriti all’interno della piattaforma GePI con carattere prioritario e i servizi sociali entro e non oltre il 31 ottobre 2023, dovranno finalizzare l’analisi preliminare con esito diverso da A affinché la comunicazione di avvenuta presa in carico possa essere trasmessa all’INPS tramite la piattaforma GePI.

 

Cassa Edile Pavia: erogati assegni e borse di studio 2023

Corrisposti assegni di studio e borse di studio ai figli dei lavoratori edili studenti e ai lavoratori studenti

Assegni di studio
La Cassa Edile della Provincia di Pavia, versa in favore dei figli dei lavoratori edili studenti ed ai lavoratori edili studenti, dei contributi a titolo di Assegno di studio in una soluzione unica all’inizio dell’anno scolastico ed entro il 31 dicembre con riferimento agli iscritti all’anno scolastico in corso.
Tale assegno viene destinato ai frequentanti dei tre gradi di scuole pubbliche, o legalmente riconosciute, o paritari, ovverosia:
– medie inferiori;
– medie superiori;
– università.
Al personale di settore ed ai figli i quali frequentino corsi regionali o professionali, viene corrisposto un contributo pari al 50% di quello riconosciuto per l’assegno di studio concernente la frequenza degli istituti pubblici legalmente riconosciuti o paritari.
L’importo viene determinato dal Comitato di Gestione con cadenza annuale.
Al fine della richiesta dell’erogazione di tale assegno occorre compilare la domanda su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, correlata di:
– certificazione d’iscrizione all’anno scolastico in corso;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia.
ed inviarla entro il prossimo 31 ottobre.
Borse di studio
La Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori edili studenti Borse di studio in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico ed entro sempre il prossimo 31 dicembre.
Queste vengono assegnate secondo i risultati scolastici conseguiti nell’anno precedente agli studenti delle scuole medie superiori ed agli universitari.
L’importo della Borsa di studio viene fissato dal Comitato di Gestione.
I requisiti richiesti per fruirne sono i seguenti:
– aver conseguito la promozione con una media non inferiore al 7,5 per lo studente delle scuole medie superiori;
– per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione fisica;
– aver superato almeno i 2/3 degli esami indicati nel piano di studio con una media non inferiore ai 24/30 per gli studenti universitari e al momento di presentazione della domanda.
La documentazione occorrente per la compilazione della domanda, presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2023, è la seguente:
– apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
– certificazione d’iscrizione all’anno nuovo;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia;
– certificato degli esami sostenuti con voti per gli universitari;
– copia della pagella dell’anno precedente per gli studenti della scuola media superiore.

CCNL Poste: incontro sul tema delle trasferte

Previsti aumenti sul rimborso del carburante e sul vitto a pranzo oltre all’introduzione dell’anticipo di cassa

Il 28 settembre si è tenuto tra i sindacati e Poste Italiane un incontro in merito alla tematica trasferte, a seguito delle nuove disposizioni aziendali emanate in materia.
Durante l’incontro sono stati condivisi alcuni miglioramenti di seguito riportati e applicabili a partire dal 1°novembre:
– il rimborso carburante viene innalzato a 0,40 centesimi a Km percorso per auto a benzina, diesel, ibride, gpl e metano;
– il rimborso vitto a pranzo viene aumentato a 20,00 euro;

– prevista la possibilità di chiedere l’anticipo di cassa, in caso di trasferte numerose e troppo onerose;
– viene ripristinata la modalità di calcolo del rimborso, che prevede come luogo di partenza l’ubicazione più vicina tra sede di lavoro e indirizzo di abituale dimora rispetto al luogo di trasferta;
– in caso di interruzione della viabilità è stata prevista la possibilità di segnalare percorsi alternativi rispetto a quelli evidenziati dal sistema, con la conseguente rimodulazione del rimborso.
Le parti hanno, inoltre, stabilito che la tematica delle trasferte sarà oggetto di discussione in fase contrattuale. 

Composizione negoziata della crisi: debito IVA non iscritto a ruolo rateizzato in 120 rate variabili

Relativamente alla composizione negoziata della crisi, l’Agenzia delle entrate ha affermato la possibilità di richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda rate variabili proporzionate ai flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale (Agenzia delle entrate, risposta 2 ottobre 2023, n. 443).

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate arrivano in risposta a un interpello di una società che intende avvalersi della misura premiale contemplata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, così come ”rafforzata” dall’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023, il quale consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.

 

Innanzitutto, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 25, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che contempla una misura premiale volta a incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi. Tale norma stabilisce che, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, rimandando alle disposizioni dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

 

Il suddetto articolo 19 a sua volta prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La norma, inoltre, dispone che il debitore possa chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno e che le rate possano essere aumentate fino a 120 mensili.

 

Con riferimento alla suddetta misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi, l’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023 ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata e sottoscritta dall’esperto.

 

La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché la suddetta agevolazione, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.

Possono, dunque, essere applicate alla misura premiale le condizioni disciplinate dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 solo in quanto compatibili e in assenza di diversa previsione ad hoc.

 

Pertanto, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), l’Agenzia delle entrate afferma la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

L’ufficio creditore determinerà, poi, l’importo delle rate e valuterà l’eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività).

Ebiter Bologna: istituito un fondo per le aziende colpite dall’alluvione

Possono accedere ai sussidi i lavoratori e le aziende iscritte all’Ente. Il fondo ha una copertura di 900.000 euro

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bologna ha disposto l’erogazione di sussidi economici per i lavoratori e le aziende situate nell’area metropolitana di Bologna, vittime dell’alluvione che ha colpito la zona nel maggio scorso. Il fondo è di 900.000 euro ed è destinato per 2/3 come contributo per danni subiti e per l’integrazione del reddito dei lavoratori; mentre, per 1/3 come contributo per danni subiti dalle aziende. A beneficiare del sostegno sono i lavoratori che aderiscono ad Ebiterbo ed hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato precedente alla data del 17 maggio 2023. Il contributo massimo è di 2.000 euro per le spese affrontate per il ripristino della residenza (massimo 1.500 euro), delle pertinenze (massimo 500,00 euro), dei mobili ed elettrodomestici e per la riparazione o sostituzione di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali. L’Ente ha previsto anche un contributo di solidarietà per quei lavoratori dipendenti che hanno subito una perdita di reddito a causa della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro superiore al 40% mediante un contributo che integra fino al 100% della retribuzione persa, per un massimo di 30 giorni nel periodo che va dal 17 maggio 2023 al 16 luglio 2023. Possono beneficiare delle prestazioni le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio che aderiscono ad Ebiterbo da almeno 3 anni o, se successiva, dalla data di costituzione. Il contributo al quale si può accedere è di massimo 5.000 euro che va a coprire i danni atmosferici e i costi affrontati per perizie di agibilità, messa in sicurezza dei locali, ripristino o sostituzione di attrezzature e beni mobili danneggiati, riparazione di locali o veicoli aziendali e altre spese affrontate, purché documentate. Le domande possono essere inviate all’Ente tramite posta elettronica, web, mediante le OO.SS. o direttamente agli uffici di Ebiterbo.

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