CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali Aiop: siglato accordo ponte

Al fine di addivenire ad un contratto unico di settore le Parti Sociali hanno siglato un accordo per adeguare le retribuzioni alla media dei CCNL di settore

È stato firmato nella giornata del 3 ottobre 2023 l’accordo ponte per il superamento del contratto collettivo nazionale di lavoro Aiop Rsa, che coinvolge il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate Aiop. Quest’ultima in data 22 marzo 2012 aveva sottoscritto il CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali, integrato poi dagli accordi 11 giugno 2012 e 22 ottobre 2013.
L’accordo siglato nei giorni scorsi, con validità dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, ha previsto aumenti tabellari mensili dai 118,00 ai 301,00 euro, da erogare con le competenze del mese di ottobre.

Livelli CCNL 22/3/2012 Aumento Nuovo tabellare con
conglobamento del premio produzione
 H   3.005,00 289,68 3.294,68 
 G   2.505,00 244,49 2.749,49 
F 1.905,00 190,50 2.095,50
E3 1.505,00  301,00  1.806,00
E2 1.455,00 291,00 1.746,00
E1 1.405,00 145,56 1.550,56
D3 1.355,00 141,06 1.496,06
D2 1.325,00 138,33 1.463,33
D1 1.285,00 134,80  1.419,80 
C 1.285,00 134,80 1.419,80
B 1.185,00 126,68  1.311,68
A 1.105,00 118,57 1.223,57

Quanto all’indennità del servizio notturno, è prevista una maggiorazione del 15% della quota oraria notturna non legata più al minimo di notti effettuate. Verrà inoltre riconosciuto un nuovo superminimo non inferiore a 40,00 euro mensili per i lavoratori assunti prima del 2012 che diventa non assorbibile ed un premio di anzianità pari a 40,00 euro mensili per 13 mensilità per i lavoratori che abbiano già maturato 10 anni di anzianità nella stessa azienda o gruppo, appartenenti ai livelli A, B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3.  
E’ stata infine demandata alla contrattazione aziendale un nuovo premio di produttività annuale, nonché fissati in 15 minuti i tempi di vestizione e migliorata la casistica di ricorso ai contratti a tempo determinato, e preso l’impegno a rivedere nel nuovo contratto l’istituto della malattia. 
Prevista per gennaio l’apertura inderogabile del tavolo di negoziazione per la stipula di un contratto unico di settore con le organizzazioni sindacali comparativamente e maggiormente rappresentative. 

Amianto, dal Parlamento europeo nuove misure per la protezione dei lavoratori

L’assise di Strasburgo ha approvato nuove norme contro i rischi per la salute legati all’esposizione e per migliorare l’individuazione precoce del materiale (Parlamento europeo, comunicato 3 ottobre 2023).

I limiti di esposizione all’amianto per i lavoratori dell’UE diminuiranno sensibilmente: infatti il 3 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva con 614 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni, una direttiva, già concordata con i governi UE, che lo stabilisce e inoltre introduce l’uso di tecnologie più moderne e accurate per rilevare la presenza di fibre sottili di amianto.

D’altra parte va tenuto in considerazione che l’amianto è una sostanza cancerogena estremamente pericolosa, la cui presenza è un problema per diverse attività, come l’edilizia, le ristrutturazioni e la lotta agli incendi. È di gran lunga la principale causa di cancro legato al lavoro: il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell’UE è legato all’esposizione all’amianto. Sebbene tutte le forme di amianto siano state vietate nell’UE dal 2005, le fibre di questo materiale sono ancora presenti in milioni di edifici e infrastrutture e uccidono più di 70.000 persone all’anno in Europa.

Se da un lato il “Green Deal” incoraggia la ristrutturazione degli edifici per migliorare l’efficienza energetica e garantire una transizione energetica pulita, dall’altro ciò significa che i lavoratori sono esposti a un maggior rischio di tumori professionali. Con queste nuove norme, l’UE intende mantenere gli impegni assunti nel piano europeo per la lotta contro il cancro e nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Adottando questa legislazione, il Parlamento risponde anche alle aspettative dei cittadini in merito a standard minimi comuni di assistenza sanitaria a livello dell’UE, oltre a garantire standard di lavoro dignitosi in tutte le catene globali del valore, come espresso nelle proposte (10(1) e 19(2) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Gli obiettivi della normativa

In particolare, la legge mira a ridurre l’esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile. Il limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) sarà 10 volte più basso di quello attuale, poiché il valore limite sarà ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.

Entro massimo 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno passare a una tecnologia più moderna e sensibile in grado di rilevare anche le fibre, ovvero la microscopia elettronica. Avranno quindi la possibilità di abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili.

Inoltre, le nuove norme prevedono anche nuovi requisiti per una maggiore protezione dei lavoratori. Dovranno indossare dispositivi di protezione individuale e respiratori, gli indumenti dovranno essere puliti in modo sicuro, ci sarà una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

La prossima tappa consiste ora nell’adozione formale del Consiglio, dopodiché la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà cosi in vigore.

Differenze dati incassi telematici e dati fatture e corrispettivi trasmessi: promozione ravvedimento

In arrivo le lettere dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA al fine di promuovere la regolarizzazione delle differenze emerse tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652).

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente;

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

In particolare, l’Agenzia rende disponibili tali informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, consentendo al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

 

Nel dettaglio, i dati messi a disposizione del contribuente sono:

– codice fiscale, denominazionecognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse eo dai corrispettivi trasmessi telematicamente;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

– modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Per segnare tali discrepanze, le Entrate trasmettono una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia denominata “Cassetto fiscale”, nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

 

In questa sezione sono resi disponibili:

a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;

b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;

c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dell’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;

d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;

e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

 

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In base al disposto dell’articolo 4 del D.L. n. 131/2023, inoltre, i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento, perfezionandolo entro il 15 dicembre 2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Indennità Grandi Navi 2022 Venezia: al via la presentazione delle domande

Fino al 30 novembre 2023 potrà essere presentata, dalle categorie di lavoratori interessati, la domanda telematica per accedere all’indennità onnicomprensiva prevista dal D.I. 31 gennaio 2023 (INPS, circolare 3 ottobre 2023, n. 83).

L’indennità in questione – pari a 2.000 euro per l’anno 2022 – riguarda i lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 103/2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia dichiarate monumento nazionale.

 

Si tratta delle attività svolte da: gestore del terminal di approdo; imprese autorizzate titolari di contratti d’appalto di attività comprese nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo; imprese esercenti servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio; imprese titolari di concessione di beni del demanio e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo; imprese autorizzate a operare ai sensi dell’articolo 68 del Codice della navigazione; imprese titolari di concessione per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima); spedizionieri doganali e imprese operanti nel settore della logistica.  

 

Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa e la stessa concorre alla formazione del reddito.

 

Beneficiari e requisiti

 

Destinatari dell’indennità onnicomprensiva sono le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:

 

– lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro al 9 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto interministeriale in argomento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

– lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.

 

Le suddette categorie di lavoratori non devono essere titolari di altra misura di sostegno al reddito, né titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o percepire pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria avente natura previdenziale che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

 

Il beneficio economico non spetta a coloro che, in applicazione del D.I. 16 novembre 2021, lo abbiano già percepito per l’annualità 2021.

 

Compatibilità

 

L’indennità è compatibile con il Reddito di cittadinanza e, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, è compatibile e cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.

 

Domanda

 

Il beneficio viene erogato dall’INPS su domanda che i soggetti destinatari devono presentare entro la data del 30 novembre 2023, esclusivamente in via telematica.

 

La domanda è disponibile accedendo – con le solite credenziali – alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del portale web dell’Istituto, attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionando la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario scegliere la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito, che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022”:

 

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

 

In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

 

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Fondo Sanifonds Trentino: estensione della copertura sanitaria

Estesa la copertura sanitaria ai familiari dei dipendenti iscritti al Fondo

I dipendenti che aderiscono per la prima volta al Fondo Sanifonds, Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano, dopo il 1° maggio 2023, hanno la possibilità di iscrivere i propri familiari al medesimo dal 2 ottobre al 15 novembre 2023.
La copertura concerne tutte le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
I costi annuali di iscrizione sono pari a:
euro 128,00 per il coniuge o il convivente ed i figli maggiorenni;
euro 75,00 per i figli minorenni.
Sanifonds comunica anche, che per quest’anno gli sconti dedicati agli aderenti sono cumulabili tra loro.
Tra questi si enunciano:
Sconto Pionieri ossia, il 10% sulla quota totale per ogni anno, riservato a chi aveva iscritto i propri familiari nel triennio 2018-2020;
Sconto 3+, ossia il 10% sulla quota totale per ogni anno, riservato a chi iscrive 3 o più familiari paganti.
Se si possessori dell’EuregioFamilyPass si può ottenere un extra sconto del 5%.
Inoltre, per aderire a SaniFamily basta accedere all’area riservata e seguire la procedura online.
Da ultimo, si comunica che, il Piano sanitario familiari è lo stesso del capofamiglia senza aver alcuna variazione per il triennio 2021-2023, e che, tutte le pratiche relative al proprio nucleo familiare, dall’iscrizione all’erogazione dei rimborsi collegati ad esso, sono autogestite dal Fondo stesso presso gli uffici provinciali.

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