OMNIA IS: il nuovo servizio per le domande di assegno di integrazione salariale

Presentata nell’ambito della piattaforma la modalità di richiesta dell’AIS erogato dal Fondo di integrazione salariale (INPS, messaggio 29 settembre 2023, n. 3442).

Nell’ambito della piattaforma “OMNIA IS”, l’INPS ha comunicato il rilascio in produzione del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Tuttavia, in questa prima fase, il nuovo servizio è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo.

La nuova procedura di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale del FIS presenta caratteristiche analoghe a quella relativa alla domanda di CIGO recentemente rilasciata, in quanto caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

Anche per gli utenti che devono presentare la domanda di AIS del FIS è disponibile la funzione che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all’inquadramento risultante dalle banche dati dell’INPS.

La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario. In ogni caso, si potrà sempre proseguire con la richiesta, anche se la prestazione non è “suggerita”; in tale caso, la medesima prestazione sarà successivamente oggetto di valutazione in fase istruttoria.

L’INPS ricorda che la domanda di AIS può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie.

Le caratteristiche del servizio

Il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori od omissioni.

Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate e visualizzarne i dettagli.

Il nuovo servizio è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di AIS, selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive del datore di lavoro interessato.

Si possono anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di AIS, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari in formato .csv.

Per le domande di AIS relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa.

È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità.

Viene, comunque, mantenuta la facoltà di produrre la relazione tecnica con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf contenente la relazione stessa.

Viceversa, in caso di domande di AIS relative alle causali straordinarie, al momento l’unica modalità prevista è l’allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intendano chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione prevista. Una volta compilati i campi della sezione, il sistema restituisce immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, conferma l’accoglimento della modalità di pagamento scelta.

Infine, sempre per favorire la dematerializzazione degli allegati, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei loro intermediari richiedenti la prestazione, nonché assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare – nei casi previsti – l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Peraltro, l’Istituto ricorda anche che per le domande riportanti la causale straordinaria “contratto di solidarietà”, rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale.

Come funziona

I datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo, accedono al sito dell’INPS e inseriscono, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il manuale utente è reperibile in formato .pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

I datori di lavoro/intermediari che non hanno partecipato alle citate attività di sviluppo, continueranno a presentare la domanda di AIS del FIS utilizzando l’attuale applicativo “CIFWEB”. Con un successivo messaggio l’INPS comunicherà la data a decorrere dalla quale la procedura in commento sarà accessibile a tutti i datori di lavoro/intermediari interessati.

Disponibile la nuova domanda on line di NASpI e DIS-COLL

Nell’ambito del progetto “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, viene comunicata la disponibilità della nuova domanda di disoccupazione online per il cittadino (INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3388). 

Al fine di diminuire la probabilità del verificarsi di errori e facilitare l’accesso alla prestazione dell’indennità DIS-COLL e di NASpI, ove ne sussistano i requisiti, l’INPS annuncia l’evoluzione del servizio on line di presentazione della domanda.

 

In particolare, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione della nuova domanda, un’interfaccia molto semplice indirizzerà il lavoratore alla prestazione della NASpI ovvero della DIS-COLL in base alla tipologia della sua ultima attività lavorativa, in modo tale da accompagnare l’utente a proporre l’istanza corretta.

 

Il soggetto interessato, dunque, in base all’ultima attività lavorativa, viene guidato nell’individuazione dell’esatta tipologia di domanda da presentare.

 

In particolare, nella sezione “Prestazione”, ove l’ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall’utente sia riferito a contratto di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca, la procedura propone la presentazione della domanda DIS-COLL.

 

Pertanto, accedendo al sito istituzionale e autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, il servizio è raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI e DIS-COLL – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”.

CCNL Portieri: proseguono le trattative

Oggetto dell’incontro sono bilateralità e parte economica 

Il 20 settembre è proseguito il confronto finalizzato al rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati scaduto lo scorso 31 dicembre e sottoscritto tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.
Le parti hanno, innanzitutto, ribadito la volontà di sottoscrivere il contratto entro la fine dell’anno e si sono confrontate al fine di affrontare due tematiche centrali, ovvero la bilateralità e la parte economica.
In merito agli aumenti, la parte datoriale si è dimostrata ancora reticente ad affrontare la questione in modo compiuto.
Per quanto riguarda la previdenza integrativa, i rappresentanti di Confedilizia hanno accolto la proposta delle organizzazioni sindacali sull’esigenza di promuovere una campagna informativa.
Infine si è discusso sulla videosorveglianza e sul ritiro di posta e pacchi, soprattutto sulla necessità di disciplinare le responsabilità connesse, i tempi per effettuare tale attività, la normativa in tema di privacy e i tempi di giacenza dei pacchi.
I prossimi incontri sono fissati per il 5 ottobre, il 7 e 23 novembre.

Crediti d’imposta imprese ”non gasivore” non ricondotti alla definizione di credito da imposta erariale

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una società soggetta a procedura di liquidazione giudiziale in merito alla possibilità di utilizzo dei crediti d’imposta imprese ”non gasivore” al di fuori della compensazione con ruoli erariali (Agenzia delle entrate, risposta 28 settembre 2023, n. 439).

L’articolo 6, comma 4, D.L. n. 115/2022 (D.L. Aiuti bis), l’articolo 1, comma 4, D.L. n. 144/2022 (D.L. Aiuti ­ter), l’articolo 1 D.L. n. 176/2022 (D.L. Aiuti­ quater) e l’articolo 1, comma 5 Legge n. 197/2022 hanno previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022 e il primo trimestre 2023.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate osserva che l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, sancisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale disposizione, dunque, contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione ”erario” del modello F24. 

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che i crediti d’imposta per imprese ”non gasivore”, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale. Con riferimento a tali crediti, dunque, non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, disciplinato dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

Risulta, invece, applicabile l’articolo 155 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il quale al primo comma dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

L’operatività di tale compensazione nella procedura di liquidazione giudiziale è, tuttavia, sottoposta a rigorose condizioni e opera:

  • in presenza di posizioni creditorie reciproche, indipendentemente dal fatto che queste siano scadute prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, purché il fatto genetico dei crediti sia avvenuto prima dell’apertura della procedura;

  • in presenza di crediti omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es.: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una quantità di un bene specifico), liquidi, nel senso di certezza dell’esistenza e dell’importo­ requisito, tuttavia, che non deve necessariamente preesistere rispetto all’apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ­ ed esigibili, anche dopo l’apertura, essendo sufficiente che l’esigibilità sussista al momento della pronuncia.

Nel caso di specie sussistendo le anzidette condizioni, l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione del debito verso l’istante, rappresentato dai suddetti crediti per imprese “non gasivore”, con il credito verso quest’ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo. A nulla rileva, in questa circostanza, il discrimine circa la ”natura” degli stessi, operante ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 78/2010 e l’Ente creditore può opporsi alla cessione dei crediti e chiedere la compensazione disciplinata dall’articolo 155 del CCII.

CCNL Riscossione: sottoscritto l’Accordo per il Contributo Welfare 2023

Con la mensilità di ottobre, corrisposto ai dipendenti dell’Ente il premio welfare aziendale

A seguito dell’incontro svoltosi presso la sede direzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione lo scorso 27 settembre, è stato siglato tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, il Verbale di Accordo sul Welfare Aziendale da corrispondere a tutti i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.
Difatti, in accordo con quanto previsto nel Verbale del 15 luglio 2014, con le competenze del mese di ottobre, viene erogato un Premio a titolo di Welfare Aziendale a tutti coloro hanno aderito entro e non oltre il mese di settembre.
Il contributo viene corrisposto sulla base del requisito esistente al momento dell’erogazione, ovverosia “status di figlio a carico”, ed in quanto tale, verificato dall’Ente stesso. Qualora all’atto delle verifiche di fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse non risultare più a carico del lavoratore, il suddetto premio verrà recuperato.
In aggiunta, si specifica che, da un’indagine approfondita si è rilevato, che a fronte del montante invariato, gli importi spettanti alle varie fasce di età risultano superiori a quelli erogati nel precedente anno in quanto sono state presentate un numero minore di istanze.
Da ultimo, i Sindacati concludono comunicando che prossimamente verrà fissato un incontro sul telelavoro.

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