CPB: modalità e termini per il versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886).

L’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

– hanno applicato gli “ISA”;

– hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;

– hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017.

 

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, il provvedimento dell’Agenzia prevede che l’opzione venga esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

 

Per le società e associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

– la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive va effettuata da parte della società o associazione;

– la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali va effettuata da parte dei soci o associati.

 

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa deve essere effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

CIPL Agricoltura Operai Ravenna: rotta la trattativa per il rinnovo del contratto

E’ scontro tra OO.SS. e Parte datoriale sugli aumenti economici 

Dopo circa un anno di negoziato si sono interrotte tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confagricoltura, Cia e Coldiretti le trattative per il rinnovo del contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ravenna. 
Come affermano i segretari delle OO.SS. della provincia di Ravenna, la rottura del tavolo negoziale è avvenuta a seguito di risposte assolutamente insufficienti dalla parte datoriale, sul tema salariale. Per i Sindacati nei vari incontri con la Parte datoriale non sono state presentate proposte sia normative che salariali in linea con l’attuale modello contrattuale.
Per il rinnovo del contratto i Sindacati hanno ribadito la centralità dell’aumento economico, evidenziando che la richiesta d’aumento del 7%, contenuta nella piattaforma sindacale, in aggiunta al 3,5% da accordo unitario stabilito a livello nazionale, ha l’obiettivo di salvaguardare la crescita dei salari, recuperando, anche solo in parte, la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni fortemente eroso dall’infiammata inflativa degli ultimi anni. Pertanto, la risposta datoriale, ferma al 5,5%, risulta inferiore a quanto stabilito dalle regole contrattuali. 
In conclusione i segretari di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil provinciali hanno ribadito che le lavoratrici ed i lavoratori del settore agricolo che sono stati sempre disponibili ad aiutare a ripristinare le aziende colpite dai danni delle alluvioni hanno diritto, come successo nei rinnovi contrattuali degli altri settori dell’agroalimentare, di vedere riconosciuta la loro dignità.
Per quanto sopra, con l’auspicio di riprendere un confronto, la delegazione trattante di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ha deciso di intraprendere una mobilitazione di settore. 

CIRL Editoria Grafica Artigianato Marche: siglato il rinnovo

Previsto un nuovo accordo per i dipendenti della regione Marche delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’Area Comunicazione

E’ stato sottoscritto lo scorso 30 ottobre il rinnovo tra Confartigianato Comunicazione – Marche, Cna Comunicazione e Terziario avanzato – Marche, Casartigiani – Marche, Claai – Marche e Slc-Cgil Marche, Fistel – Cistel Marche, Uilcom – Uil Marche applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole medie imprese dei settori dell’area comunicazione, che decorre dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2028.
Per quanto riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro è prevista la costituzione della Banca ore collettiva.
Si riconosce l’Elemento Economico Regionale pari a 10,53 euro al mese al livello 4, come da tabella allegata.

Grafici – Comunicazione Artigianato

Livello  EER ERP
1A 14,59 70,23
1B  12,72 59,21
2 11,93 55,78
3 11,19 47,52
4 10,53 41,31
5B 9,50 34,34
5 9,08 30,81
6 8,55 27,55

Grafici – Comunicazione PMI

Livello  EER ERP
1A 14,70 70,23
1B  12,81 59,21
2 12,02 55,78
3 11,27 47,52
4 10,53 41,31
5B 9,56 34,34
5 9,14 30,81
6 8,61 27,55

A partire dall’anno 2025, è prevista una quota a titolo di welfare pari a 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione nelle mensilità di luglio di ogni anno e per l’anno in corso con la mensilità di novembre.
Le Parti concordano, inoltre, la costituzione di un Fondo Regionale Bilaterale prevedendo una contribuzione di 1,00 euro. Nel caso di mancata costituzione entro il 31 dicembre 2024 viene previsto l’aumento di 1,00 euro dell’EER.

 

Sicurezza sul lavoro: precisazioni sulla formazione dei preposti

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato un interpello sulla periodicità dell’aggiornamento in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 24 ottobre 2024, n. 6).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha espresso il suo parere in materia di formazione dei preposti. In particolare, all’organismo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiesto dal Consiglio nazionale degli ingegneri se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (Tesi A), oppure (Tesi B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

Al riguardo, la Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della normativa (articolo 37, D.Lgs. n. 81/2008 e specificatamente il comma 7) le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, la Commissione nel testo della risposta a interpello in commento rammenta la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)  n. 1/2022, avente ad oggetto “art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” dove si prevede che: “La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n.146/2021” e, inoltre, che “(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”.

Ebrau: previsto un contributo fino a 150,00 euro per il carovita

Le domande possono essere presentate fino al 28 febbraio 2025

L’Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro ha previsto un contributo per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi.
L’importo è pari a 150,00 euro lordi, erogato per il tramite dell’impresa, ai lavoratori/lavoratrici dipendenti che appartengono a nuclei familiari con reddito ISEE pari e/o inferiore a 20.000,00 euro. A tal proposito, è necessaria la certificazione ISEE in corso di validità.
Possono usufruire le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti, mentre per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è verificata nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda.
Le domande possono essere presentate tramite raccomandata A/R oppure in via telematica all’indirizzo di PEC-Posta Elettronica Certificata a partire dal 2 settembre fino al 28 febbraio 2025.

 

 

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