CCNL Coni: firmato l’accordo sulla classificazione del personale

Modificati i profili professionali, l’indennità di turno e di trasferta 

In data 28 luglio 2023 i rappresentanti dello Sport e delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente si sono incontrate al fine di individuare nuovi profili professionali e ridefinire quelli esistenti all’interno del sistema di classificazione.
I profili vengono ricondotti entro specifiche aree e famiglie professionali, ciascuna caratterizzata da competenze e conoscenze di base omogenee, al fine di dare evidenza dei possibili percorsi di crescita del personale, da perseguire anche attraverso la valorizzazione dell’esperienza maturata da ciascun dipendente, congiuntamente allo sviluppo di percorsi formativi dedicati e certificabili.
I datori di lavoro, pertanto, a far data dal giorno successivo alla stipula dell’accordo, devono:
– verificare la rispondenza delle attività svolte dai dipendenti, al fine di attribuire e comunicare a ciascuno di essi, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, il nuovo profilo professionale;
– assegnare, con decorrenza dal 1°gennaio 2024, i nuovi profili professionali, per i quali non sussiste alcuna rispondenza delle attività già svolte in quanto nuove.
Entro il 31 marzo 2024 si stabilisce di attivare una specifica sessione di confronto volta a verificare gli effetti degli inquadramenti, oltre a individuare eventuali problematiche in merito alle mansioni individuate.
Per i livelli D1 e D2 l’indennità di turno non è più prevista, mentre è stata introdotta l‘indennità di trasferta nazionale pari a 35,00 euro e trasferta internazionale pari a 60,00 euro

Imposta sostitutiva sulle mance: requisiti e modalità per l’applicazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (Agenzia delle entrate, circolare 29 agosto 2023, n. 26/E).

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte, sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Il nuovo regime di tassazione sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori, del settore privato, delle strutture
ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che:

  • risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000;

  • non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Ai fini del calcolo di tale limite reddituale previsto, l’Agenzia delle entrate ritiene che debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). In particolare, entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.

 

Da un punto di vista soggettivo, per la fruizione del regime sostitutivo, devono essere rispettati principalmente tre requisiti:

 

– la titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;

– la percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;

– l’assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

 

Le mance, dunque, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Il superamento del limite reddituale di euro 50.000 di redditi di lavoro dipendente non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.

 

Spetta al sostituto d’imposta applicare tale imposta sostitutiva, previa verifica del rispetto del limite di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore.

Per quanto concerne il lavoratore, invece, questi è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.

 

Infine, la circolare analizza il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinari effettuato nei giorni festivi, specificando che:

  • ne sono beneficiari i titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000;

  • ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale;

  • il lavoratore interessato deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorio;

  • la base di calcolo è la retribuzione lorda riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023.

 

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: ok del governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali relativi al settore (Consiglio dei ministri, comunicato 28 agosto 2023, n. 48).

Il trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è l’oggetto del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto scorso. In particolare, è stato approvato in esame preliminare un provvedimento relativo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori di questo comparto.

Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello che spesso subiscono alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva.

Gli interventi mirano alla protezione sociale di categorie diverse:

– lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (e cioè che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla ipotesi precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo;

– lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Inoltre, si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.

Vengono determinate poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.

Inoltre, viene abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Prevista, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.

CCNL Pompe Funebri: nuovi minimi a partire da settembre

Previsti aumenti per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre

Il CCNL 11 marzo 2021sottoscritto da Feniof, assistita da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ha previsto, per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, dal 1° settembre 2023  un aumento pari a 16,00 euro mensili, con riferimento al parametro 113 del 4° livello.
Di seguito gli aumenti retributivi e i minimi tabellari degli altri livelli, individuati di conseguenza.

Livelli Aumenti dal 1° settembre 2023
1  24,64 euro 
2 20,67 euro 
3  17,84 euro 
4s  16,99 euro 
4  16,00 euro 
5 14,16 euro 

 

Livelli Minimi dal 1°settembre 2023 
1 1.641,55 euro 
2 1.377,21 euro 
3 1.188,47 euro 
4s 1.132,36 euro 
4 1.066,32 euro 
5 943,66 euro 

 

Ischia: ripresa dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi

L’INAIL fornisce le istruzioni operative da seguire per effettuare il pagamento degli importi sospesi indicando anche i codici da inserire nel modello F24 (INAIL, nota 29 agosto 2023, n. 8877).

Il D.L. n. 186/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2023, all’articolo 1, ha stabilito la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in favore dei soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia.

 

In particolare, la sospensione in questione operava relativamente al periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, con ripresa dei termini a partire dal 16 settembre 2023.

 

Proprio in considerazione dell’approssimarsi della suddetta data, l’INAIL, con la nota in oggetto, informa coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti che sono disponibili, dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso, i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” per consentire di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.

 

Riguardo alla ripresa dei versamenti, si ricorda che il pagamento degli importi sospesi deve avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023.

 

Cadendo il predetto termine del 16 settembre 2023 nella giornata di sabato, l’INAIL precisa che i versamenti si considerano comunque nei termini se effettuati entro il 18 settembre 2023.

 

I codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:

 

999260 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre;

 

999261 per il versamento in forma rateale.

 

Inoltre, a partire dal 16 settembre 2023 saranno riattivati anche i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie ed, entro la medesima data, tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

 

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