Superbonus, determinazione della plusvalenza per immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione lavori

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione  (Agenzia delle entrate, risposta 23 ottobre 2024, n. 208).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della Legge di bilancio 2024 disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto d’interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, relativamente ai quali spetta la detrazione prevista (cd. Superbonus).

 

In particolare, l’articolo 67 del TUIR dispone che: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.

 

Il comma 66 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 (che prevede che alle suddette plusvalenze si può applicare l’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 26%), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Con la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di impartite le istruzioni operative relative all’applicazione delle suddette disposizioni ed è stato evidenziato che, ai fini dell’emersione della plusvalenza imponibile, non rileva, tra l’altro, la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione.

Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di 10 anni, compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici condominiali.

 

Inoltre, per gli immobili ereditati il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa.

L’Agenzia, al riguardo, ritiene che tale esclusione operi anche nell’ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’esclusione dall’ambito applicativo della citata lettera bbis) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro-quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare.

 

Nel caso di specie, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, la quota relativa all’immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile).

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra:

  • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta;

  • il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi entro cinque anni dalla vendita.

Resta ferma la possibilità di applicare, in luogo dell’ordinario regime d’imposizione, l’imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della Legge di bilancio 2024).

CCNL Telecomunicazioni: resoconto della trattativa per il rinnovo

Le Parti hanno trovato un punto di incontro sulla disciplina del contratto a tempo determinato, sull’orario di lavoro su maggiori permessi e congedi a favore dei genitori 

Lo scorso 17 e 18 ottobre si sono incontrati i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl , Uilcom-Uil e  Assotelecomunicazioni-Asstel al fine di discutere sul rinnovo del CCNL  applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Le Parti hanno trovato un punto di incontro sulle questioni di seguito indicate.
Causali contratti a termine
Si ipotizza la reintroduzione  delle causali per i contratti a termine, regolamentando le casistiche di utilizzo. 
Somministrazione a termine
Introduzione di informative dettagliate sulle dimensioni quantitative suddivise per attività svolta e profilo professionale.
Lavoro agile 
Potenziamento dello strumento a livello aziendale.
Classificazione del Personale
Riorganizzazione della classificazione al fine di valorizzare le competenze acquisite e rafforzando la formazione certificata. 
Orari di lavoro
Favorire la riduzione di lavoro a parità di salario e la rimodulazione dell’orario (settimana corta) da esercitare a livello aziendale.
Permessi e congedi
Aumentare i  permessi e congedi per assistenza con figli con bisogni educativi speciali, in caso di ricovero ospedaliero, per le vittime di violenza di genere anche rispetto alla conservazione del posto di lavoro.
Tutela della genitorialità
Introduzione di dieci giorni di congedo per paternità.
Le Parti non hanno, invece, trovato un punto di incontro su congedo mestruale, sulla malattia e sulle nuove tecnologie di lavoro e si impegnano a discutere quanto prima sul tema salariale.

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): sottoscritto accordo in materia di somministrazione di lavoro

Le Parti Sociali hanno apportato alcune modifiche agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL 

In data 3 ottobre 2024 Laif, Anpit, Cisal Terziario e Cisal si sono incontrati per definire alcune modifiche da apportare al Titolo XVIII (Contratto di somministrazione di lavoro) del contratto collettivo nazionale unico di lavoro per i dipendenti di aziende esercenti lavorazioni conto terzi a facon operanti in regime di subfornitura. Le Parti Sociali, in considerazione della diffusione degli istituti dello Staff leasing e della Stabilizzazione e delle mutevoli previsioni normative in materia, hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL in oggetto.
Nell’accordo viene precisato che è possibile utilizzare l’istituto contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nella duplice facoltà normativa dello Staff Leasing e della Stabilizzazione, che rappresentano una forma di flessibilità occupazionale di medio lungo periodo, con la garanzia di più ampie tutele ed agevolazioni per i lavoratori. Lo staff leasing prevede la stipula da parte dell’agenzia del lavoro di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con il lavoratore ed un contratto commerciale di pari durata. La stabilizzazione consiste invece nella somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo indeterminato, pertanto seppure la fornitura di manodopera sia a tempo determinato, il somministrato sigla con l’Agenzia per il lavoro un contratto stabile.
Ai lavoratori somministrati saranno riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. 
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore non potrà eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. 
Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato, non potrà eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo Indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato:
– di lavoratori di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 223/1991;
– di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
– di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4 e 99 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.

PNRR, le disposizioni urgenti in materia di lavoro

Il Governo ha approvato misure per fronteggiare la crisi del settore della moda e di contrasto al lavoro sommerso (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 ottobre 2024, n. 101).

Tra gli altri provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri del 21 ottobre scorso c’è anche un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, introduce misure di contrasto al lavoro sommerso, interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda, misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente, disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale, misure per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie, interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.

Gli interventi nel settore della moda

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del comparto della moda, il decreto-legge in argomento prevede 8 settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per affrontare la crisi occupazionale.

L’integrazione al reddito riguarda i lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 operanti nel settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero.

Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie.

 

CdM approva il Codice unico degli incentivi

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo sul “Codice degli Incentivi”, in attuazione della Legge n. 160/2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy).

La riforma è volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali e a risolvere la complessità e l’inadeguatezza delle attuali procedure e della relativa strumentazione tecnica.

 

L’adozione, per la prima volta nell’ordinamento, di un “Codice degli incentivi”, consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.

 
Mediante i suoi 29 articoli, suddivisi in 5 Capi, lo schema di decreto attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.

 

Nel dettaglio, il primo tratto qualificante della proposta è rappresentato dalla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” – entrambe in capo al Mimit – che verranno potenziate.

Verrà sviluppato infatti progressivamente un insieme di nuovi servizi a supporto delle diverse attività del ciclo di vita delle agevolazioni che andranno a formare il “Sistema incentivi Italia”.

Secondo tratto qualificante del nuovo Codice è da ritrovarsi nella standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi. 
A riguardo vengono introdotte disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.

 

Vengono poi introdotti strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero del ciclo di vita dell’agevolazione.

A tal fine sarà istituito presso il Mimit il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
 
Viene, altresì, introdotta una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

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