Istruzioni operative delle Entrate ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali

In attuazione dell’articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024,  l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 settembre 2024, n. 372380).

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate dispone che i processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possano essere sottoscritti con la firma digitale.

 

Il contribuente, o il suo delegato, potrà a sua volta sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa. A tal fine il processo verbale deve essere inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, dovrà provvedere alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, il personale incaricato del controllo dovrà provvedere ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

 

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, dovrà essere poi protocollato dal personale dell’Agenzia incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente .

In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, potrà chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

 

Qualora il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richieda la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia incaricato al controllo dovrà procedere mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica.

 

Qualora il contribuente, o il suo delegato, non fosse munito di firma digitale il processo verbale potrà essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale dovrà essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

 

A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale incaricato del controllo dovrà produrre una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità. Il documento così formato costituirà l’originale informatico.

Una volta predisposto il documento originale informatico, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, dovrà essere protocollato e consegnato al contribuente.

 

Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate ne dovrà dare evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi e procedendo alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna.

 

Qualora, infine, il contribuente, o il suo delegato, rifiutasse la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzi potrà procedere all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC.

CIRL Metalmeccanica Artigianato Marche: con il rinnovo un aumento dell’1,2% mensile sui minimi tabellari

Per l’anno 2024 è previsto il riconoscimento per tutti i dipendenti di 100,00 euro di welfare 

Il giorno 25 settembre 2024 è stato sottoscritto da Fim-Fiom-Uilm regionali e Cna produzione, Casartigiani, Claai Marche l’accordo di rinnovo del contratto regionale per gli addetti all’area meccanica delle Marche. L’intesa raggiunta interessa circa 35.000 addetti nella Regione.
Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’1,2% mensile sui minimi tabellari per i lavoratori metalmeccanici artigiani della regione. Non solo, per l’anno 2024 è previsto il riconoscimento per tutti i dipendenti di 100,00 euro di welfare nel mese di ottobre.
Dal punto di vista normativo sono previsti miglioramenti in tema di permessi retribuiti, mediante l’aggiunta di ore per la cura degli anziani e per inserimento dei figli a scuola. E’ stato allungato il periodo di comporto per malattia per preservare il posto di lavoro in caso di malattie gravi. Sono state inoltre ampliate le casistiche e diminuiti i tempi per richiedere anticipazioni del TFR. Viene inoltre riconosciuta la possibilità di lavorare in modalità agile (smart working), nonchè in part-time, per assistere figli entro i 36 mesi e parenti con invalidità.
I Sindacati, soddisfatti del risultato raggiunto, hanno comunicato che l’avvio di una campagna informativa con le assemblee dei lavoratori per illustrare i risultati e i termini dell’intesa. 

Assicurazione degli infortuni dei giornalisti: le nuove funzionalità del servizio applicativo

Previsto l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria anche dopo l’inoltro della denuncia (INAIL, circolare 30 settembre 2024, n. 30).

L’INAIL ha comunicato di aver previsto nell’ambito del servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi, una nuova funzionalità finalizzata a rendere possibile, anche dopo l’inoltro della denuncia, l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria e la definizione dell’infortunio mediante il servizio applicativo, e non più attraverso la posta elettronica certificata.

La documentazione trasmessa avvalendosi del suddetto servizio applicativo in un momento successivo alla denuncia di infortunio è registrata in un’apposita sezione della relativa pagina di dettaglio, distinta dalla sezione dei documenti allegati alla denuncia. 

In analogia con quanto disposto per la denuncia di infortunio, la trasmissione di tale documentazione attraverso il servizio applicativo sostituisce, con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare in commento, la trasmissione con PEC.

Al riguardo, l’INAIL segnala al fine di semplificare l’accesso alle informazioni rilevanti per il giornalista o dei familiari superstiti e di garantire una maggiore trasparenza dell’azione dell’Istituto, nella sezione di dettaglio della denuncia di infortunio è ora disponibile l’informazione relativa allo stato di lavorazione della pratica.
La valorizzazione dell’omonimo campo varia in funzione delle attività amministrative e medico-legali utili espletate per il riconoscimento dell’infortunio e l’eventuale indennizzo ed è comunicata agli interessati mediante notifica trasmessa dallo stesso servizio applicativo all’indirizzo di posta elettronica inserito nella denuncia di infortunio.

Le modalità di accesso e ulteriore documentazione

L’accesso al servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi può essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Il servizio applicativo consente la trasmissione anche di ulteriore documentazione. A tal fine, una volta effettuato l’accesso, nel ruolo di “utente con credenziali dispositive”, sarà necessario accedere alla sezione Le mie denunce, selezionare la denuncia di infortunio interessata e caricare i relativi documenti nel box Ulteriori documenti

La circolare in argomento, infine, include indicazioni in materia di informazioni e assistenza.

 

CCNL Impianti Sportivi: siglato l’accordo di armonizzazione

Dal 1° ottobre il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti per la raccolta e pagamento delle scommesse negli ippodromi e per gli addetti agli ingressi e ai servizi vari viene disciplinato dal CCNL per i lavoratori dello sport

Il 19 settembre è stata sottoscritta da Federippodromi e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil l’ipotesi d’accordo di armonizzazione per il  passaggio dall’accordo dell’11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all’interno degli ippodromi al CCNL per i lavoratori dello sport. 
L’accordo ha previsto che dal 1° ottobre 2024 per i lavoratori sopra indicati verrà applicato il CCNL dei lavoratori dello sport, specificando che il personale manterrà l’importo corrispondente agli scatti di anzianità maturati sino al 1° ottobre e per gli scatti futuri si porterà ad esaurimento la maturazione residua. 
Per quanto riguarda, invece, l’inquadramento del personale si dovrà tener conto delle mansioni svolte anche sulla base della declaratoria contrattuale del CCNL, come di seguito indicata.

Livello di Provenienza Livello di Assegnazione  
A 1° Livello
B 2° Livello
CS 3° Livello
C 4° Livello
D 5° Livello
E/F 6° Livello

                                                                                                                

Applicazione informatica per approvazione Prospetto aliquote IMU Comuni

Il MEF comunica che nella seconda metà del mese di ottobre 2024 sarà resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica attraverso la quale i comuni potranno elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2025 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 settembre 2024).

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il Decreto 7 luglio 2023, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. 

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

 

Al riguardo, il MEF chiarisce che l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 sarà resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, dunque, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

 

Sono, inoltre, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.

 

Infine, il MEF ricorda che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all’articolo 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicheranno le aliquote di base, che continueranno ad essere applicate fino a quando il comune non approverà una delibera secondo le modalità prescritte.

Contattaci
Invia con WhatsApp