Assegno unico e universale per percettori Rdc: arretrati con decorrenza dal mese di marzo

L’Inps procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU” (messaggio del 22 giugno 2022, n. 2537).

Con riguardo alle modalità di percezione dell’AU per i nuclei beneficiari di Rdc, il riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Il citato modello, in particolare, produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

A tale riguardo, l’INPS ha precisato, però, col messaggio in oggetto, che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU.
Pertanto l’Istituto, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo, procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”.

Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione

La normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione (Agenzia delle entrate – Risposta 21 giugno 2022, n. 334).

Nel caso di specie, la società S.R.L., iscritta nel registro delle imprese come “start-up innovativa”, ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Nello specifico, la società ha sviluppato un servizio innovativo. La realizzazione di questo progetto comporta per la start-up il sostenimento di ingenti costi di investimento sia nell’acquisto che nell’installazione.
La società è pertanto intenzionata a realizzare una partnership con investitori, sia persone fisiche che imprese, disposti ad accollarsi le spese, in cambio della partecipazione agli utili derivanti. La partnership assumerebbe la veste di associazione in partecipazione con apporto di capitali, a fronte del diritto spettante all’associato di partecipare agli utili derivanti dallo specifico affare.
L’istante evidenzia che, ai fini delle imposte dirette, l’utile attribuito all’associato persona fisica viene considerato reddito di capitale, mentre nel caso di associato imprenditore l’utile diventa un componente positivo del reddito di impresa (dividendo).
Dunque, a suo avviso, in campo fiscale l’associazione in partecipazione con apporto di capitale viene trattata alla stregua di un rapporto di natura partecipativa e l’erogazione dell’utile all’associato alla stregua della distribuzione di dividendo.
Quanto sopra premesso, considerato che l’articolo 25, comma 2, lett. e) del decreto legge n. 179 del 2012 prevede che le start-up, oltre ai requisiti elencati nello stesso comma, non debbano aver distribuito e non possano distribuire utili fino a quando sono iscritte nella sezione speciale della CCIAA, la società chiede al Fisco se tale divieto risulta operante anche nel caso di attribuzione di utili all’associato che apporta capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up.

Il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società.
Ai sensi dell’articolo 109, comma 9, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), entrambi i tipi di remunerazione risultano indeducibili per il soggetto emittente/associante e, in base all’articolo 44, comma 1, rispettivamente lettere e) ed f), del TUIR, sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società, sia gli utili derivanti da associazioni in partecipazione sono per il percettore da considerarsi redditi di capitale (eccetto il caso in cui l’apporto dell’associato sia costituito da solo lavoro).
Il trattamento fiscale è dunque, sia per l’associato che per l’associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali: la distribuzione dell’utile non è deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato varia a seconda che si tratti di un soggetto IRES, di un soggetto IRPEF imprenditore o di un soggetto IRPEF privato, secondo le rispettive regole previste per le diverse categorie di percettori.
Tenuto conto del relativo regime di tassazione, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, che alla lettera e) dispone che la start-up “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”.
Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’essere il divieto di distribuzione di utili finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa; ove si procedesse a remunerare l’associato in partecipazione con tali utili verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che la normativa relativa alle start-up innovative precluda la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.

Incrementato il montante welfare nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

Siglato lo scorso 21 giugno, tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN, l’accordo sul welfare.

Il citato accordo ha disposto che il c.d. “montante welfare” pari a € 1.229.035, sarà incrementato di una somma pari ad € 3.496,44 corrispondente alla differenza tra gli importi previsti dall’art. 3 dell’ex CIA Riscossione Sicilia del 28 agosto 2008, calcolati sulla platea 2021, e quelli riportati dal vigente CCNL.
L’importo complessivo del montante è indicato nella suguente tabella.

Welfare

Montante

Agenzia delle Entrate – Riscossione (ante acquisizione Risc. Sicilia ) 1.229.035,00
Agenzia delle Entrate – Riscossione (post acquisizione Risc. Sicilia ) 3.496,44
TOTALE 1.232.531,44

Le somme saranno corrisposte a tutti i dipendenti secondo i criteri e con le modalità previste dalle intese vigenti in materia nell’Ente.

DL Semplificazioni fiscali e ISA

Il DL n. 73/2022, pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022, all’art. 24 ha introdotto nuove disposizioni in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale.

IL DL Semplificazioni fiscali ha esteso al 2022 i correttivi introdotti dall’art. 148, DL Rilancio in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti dell’emergenza Covid-19 sull’economia.

Inoltre, considerate le difficoltà correlate all’applicazione degli ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche

del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Il DL Semplificazioni fiscali ha anche modificato i termini di approvazione degli ISA. In particolare, gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

In GU il decreto semplificazioni fiscali

Pubblicato nella G.U. 21 giugno 2022, n. 143 il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Di seguito le misure fiscali.

Nel dettaglio:
– è prevista la soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori (art.1);
– si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730 tramite sostituto d’imposta (art. 2);
– la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. relativi al secondo trimestre è spostata dal 16 settembre al 30 settembre (art. 3);
– gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento (art. 3);
– vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi (artt. 4 e 5).
– nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Inoltre, il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie (art. 6);
– l’attestazione per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce (art. 7);
– si introducono semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili (art. 8);
– è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES (art. 9);
– sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato (art. 10);
– ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP le dichiarazioni, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati sono redatti non più entro il 31 gennaio, ma entro il mese di febbraio. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate non più entro il 15 febbraio, ma entro il mese di febbraio (art. 11);
– vengono ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro (art. 12);
– è spostata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (art. 13);
– è spostato da venti a trenta giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14);
– è ampliato il servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo (art. 15);
– è semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro (art. 16);
– sono semplificati gli obblighi di segnalazione in materia di appalti (art. 17);
– sono previste modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati (art. 18);
– sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (art. 19);
– per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta (art. 20);
– è prevista l’integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 21);
– è spostata dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2026 la proroga del meccanismo di inversione contabile (art. 22);
– sono semplificate le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23);
– sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia (art. 24);
– è prevista l’applicazione del contrassegno fiscale telematizzato sull’alcole e sulle bevande alcoliche (art. 25);
– sono disposte modifiche all’articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in relazione dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro (art. 26).

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