DL Semplificazioni: con la conversione il calendario Intrastat torna all’origine

La legge di conversione del DL Semplificazioni ha portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli Intrastat (art. 3, co. 2, lett. b), D.L. n. 73/2022, conv. con modif. in L. n. 122/2022).

L’intervento normativo è rivolto agli elenchi riepilogativi alla cui trasmissione, con periodicità mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni, sono tenuti i soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.

A riguardo, il testo originario del decreto Semplificazioni aveva spostato il termine dell’invio degli elenchi all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

La conversione in legge ha invece ripristinato l’originario calendario che prevedeva per il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare i modelli Intrastat.

POSTE S.p.A.: Lavoro agile per attività formative

Firmato il 3/8/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, PostePay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo in materia di Lavoro Agile

Con la firma del presente accordo, le Parti intendono individuare specifiche modalità applicative che agevolino l’istituto del Lavoro Agile ai fini formativi.
Pertanto, premesso
– che con l’Accordo del 1 marzo 2022, hanno definito la regolamentazione fino al 31 marzo 2023 del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane, quale diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
– che in tale sede hanno condiviso la possibilità di ricorrere temporaneamente al Lavoro Agile anche nei confronti del personale appartenente a strutture operative, al fine di consentire la partecipazione ad attività formative per le quali – anche in ragione della numerosità delle risorse coinvolte – sia opportuno il ricorso a tale modalità;
– che la L n. 52/2022 di conversione del DL n. 24/2022 ha previsto fino al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere allo Smart Working cd. emergenziale, per la cui attivazione non è prevista la sottoscrizione dell’Accordo Individuale,

le Parti, convengono che a partire dal 1 settembre 2022 o, se successiva, dalla data di scadenza della suindicata modalità semplificata di attivazione dello Smart Working, per la fattispecie relativa allo svolgimento delle attività formative su richiamate, l’Accordo Individuale di Lavoro Agile si intenderà perfezionato mediante l’invio da parte dell’Azienda di una email con la quale si comunica al dipendente l’attivazione dello Smart Working per le giornate di partecipazione alle iniziative formative e la risposta via email del lavoratore in segno di accettazione; per assicurare il corretto flusso comunicazionale, dell’avvenuto perfezionamento di processo verrà data evidenza al Responsabile diretto delle risorse interessate.
Le Parti condividono inoltre l’opportunità di estendere, in via sperimentale, tale modalità di attivazione del Lavoro Agile al personale in servizio a tempo determinato impiegato su attività di staff remotizzabili o, laddove necessario per le suindicate finalità formative, applicato nelle strutture operative.

È soggetto passivo IVA il non residente con domicilio fiscale in Italia

Ai fini Iva è considerato alla stregua di un soggetto residente, il non residente con domicilio fiscale in Italia (Agenzia Entrate – risposta 16 agosto 2022 n. 429).

La normativa nazionale attribuisce la natura di soggetto passivo IVA a colui che, nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, effettua le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato.

Con particolare riferimento alle prestazioni di servizi, l’articolo 7, comma 1, del decreto IVA, alla lettera d) prevede, ai fini IVA, che “per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva”.

In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

– è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;

– è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;

– è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,

con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

Ai fini della definizione dei concetti di residenza e domicilio, il Ministero delle Finanze con la circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, ha chiarito che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

Risulta quindi evidente che:

– è irrilevante l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta in Italia;

– la residenza è intesa quale res facti, poiché non può prescindere dall’insistere sul luogo, con relativa stabilità, del soggetto e l’elemento intenzionale assume rilevanza secondaria;

– il domicilio è, invece, definito res iuris in quanto situazione giuridica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari ed interessi.

Nel caso di specie, la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito) non è di ostacolo a considerare l’istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente. Peraltro, poiché il soggetto in questione non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’articolo 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria.

IVA: criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line

Ai fini IVA, forniti chiarimenti sui criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line (Agenzia delle entrate – Risposta 04 agosto 2022, n. 409).

Ai fini della soluzione del quesito posto dalla società istante, relativo all’inquadramento dei servizi in ambito formativo, informativo e telematico, inclusa l’erogazione di master e corsi di formazione tenuti in modalità virtuale/on line, sotto il profilo della rilevanza territoriale, occorre innanzitutto valutare se i servizi di formazione erogati on line ed in modalità interattiva dall’istante rientrino tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
A tal fine l’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282 del 2011 (come modificato dal Regolamento UE n. 1042 del 2013), prevede che “I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla Direttiva2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Il successivo paragrafo 2 fornisce un elenco non esaustivo dei ” servizi prestati tramite mezzi elettronici”, mentre il successivo paragrafo 3 contiene un elenco dei servizi che non rientrano tra quelli “prestati tramite mezzi elettronici, tra cui, ai fini che qui interessano, figurano “i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto” (lettera j).
Inoltre, secondo quanto stabilito dall’Allegato I al Regolamento UE n. 282/2011 e successive modifiche, rientrano tra i servizi elettronici: ” Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente “
Con riferimento al caso di specie, tenuto conto di quanto descritto dall’interpellante (i corsi sono erogati on line in modalità live – attraverso piattaforme come Zoom o Adobe Connect- che consentono l’interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima), l’Agenzia ritiene che lo strumento elettronico sia solo un “mezzo” per accedere a tale servizio e che pertanto quello descritto dall’Istante non sia un “servizio prestato tramite mezzi elettronici”.
Tanto premesso, con riferimento ai servizi resi dalla società istante a committenti soggetti passivi (i.e. CdF B2B), chiarito che gli stessi non rientrano nel novero dei servizi elettronici, occorre stabilire se gli stessi rientrino tra le prestazioni relative ad attività culturali/educative o tra i servizi di accesso alle manifestazioni culturali/educative. La distinzione assume rilievo, ai fini del dubbio relativo ai criteri di territorialità da applicare nel caso di specie, in quanto mentre le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, in ambito “B2B”, sono territorialmente rilevanti in Italia quando i beneficiari-committenti sono ivi residenti, in applicazione del criterio generale di territorialità previsto dall’art. 44 della Direttiva 2006/112/CE trasfuso nell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 44/E/2012, citata anche dall’istante), la fornitura di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, rese a committenti soggetti passivi, rientra nell’ambito applicativo delle operazioni di cui all’articolo 7-quinquies, lettera b) , che, in attuazione dell’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, sono territorialmente rilevanti in Italia quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 32 del regolamento 282/2011, con il quale è stato definito l’ambito applicativo del citato art. 53 della direttiva 2006/112/CE, “i servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto di accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo”. Al paragrafo successivo viene, inoltre, precisato che: “Il paragrafo 1 si applica, in particolare, al diritto di accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari”.
La distinzione in concreto tra servizi di formazione o aggiornamento, da un lato, e conferenze e seminari, dall’altro lato, non sempre è agevole e va operata caso per caso sulla base delle caratteristiche concrete del servizio prestato.
Con particolare riferimento ad un’attività di formazione nel settore della contabilità e della gestione aziendale, della durata di cinque giorni, erogata da una società svedese a committenti soggetti passivi previa iscrizione e previo pagamento di un corrispettivo, la Corte di Giustizia, nella sentenza 13 marzo 2019, C-647/17, citata anche dall’istante, ha sostenuto che le prestazioni che consistono in un’attività formativa (come i seminari) che richiede una presenza fisica del soggetto passivo committente rientrano nell’ambito delle “manifestazioni educative” previste dall’art. 53 della direttiva 2006/112/CE; ad avviso dei giudici unionali, tali prestazioni sono da inquadrare nell’ambito dei “servizi di accesso”, in quanto la caratteristica essenziale della prestazione resa consiste nel dare accesso alla manifestazione stessa al fine di rendere possibile la partecipazione e che l’operazione, sotto il profilo dell’Iva, è unica essendo in presenza di due elementi (i.e. diritto di accesso e diritto di partecipare al seminario) “strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso »»
In sostanza, nel caso oggetto della causa dinanzi alla Corte di Giustizia, è stato dato rilievo alla circostanza che si era in presenza di una prestazione unica ma composita, i cui elementi essenziali, rappresentati dal contributo del docente, dalla contemporanea presenza di docenti e partecipanti nello stesso luogo e dai servizi accessori consumati, presentavano uno stretto collegamento fisico con il luogo in cui tale manifestazione si svolgeva.
Come evidenziato dalla stessa società istante, i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza non sono conferenti rispetto alla fattispecie in esame, atteso che, a differenza del caso oggetto della pronuncia del giudice europeo, i corsi di formazione oggetto del quesito in esame sono erogati dalla società solo in modalità virtuale, mancando un luogo fisicamente e univocamente individuabile come luogo di materiale svolgimento di detti corsi. In merito all’ambito applicativo dell’art. 53 della direttiva 2006/112/CE, giova evidenziare, altresì, ai fini che qui interessano, che l’art. 1 della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha aggiunto un altro paragrafo al citato art. 53, stabilendo che non si applica il criterio di territorialità che fa riferimento al luogo in cui si svolgono le manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ecc. nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, la presenza a detti eventi sia solo virtuale.
Alla luce del quadro normativo di riferimento, da interpretarsi tenendo conto della giurisprudenza unionale, nonché in chiave evolutiva alla luce delle modifiche apportate dalla citata Direttiva (UE) 2022/542, con riferimento ai corsi di formazione oggetto dell’istanza, erogati in modalità on line a favore di committenti soggetti passivi (i.e. CdF B2B), si condivide la soluzione prospettata dall’istante, secondo la quale dette attività si configurano come servizi educativi e, in quanto tali, soggetti alle regole generali di territorialità previste dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 633/1972.
Con riferimento all’ulteriore quesito, riguardante le modalità di individuazione del luogo di materiale svolgimento delle prestazioni nel caso dell’erogazione dei corsi di formazione online nei confronti di committenti non soggetti passivi (i e. CdF B2C), per i quali, ai fini della rilevanza territoriale degli stessi, si applica la deroga di cui all’art. 54 della Direttiva IVA, trasfuso nell’art. 7-quinquies, lettera a) del DPR n. 633 del 1972, si osserva quanto segue.
L’articolo 54 della direttiva IVA prevede che: ” 1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.
Al riguardo giova richiamare le linee guida approvate dal Comitato IVA nella riunione n. 118 del 19 aprile 2021, introdotta dal WP n. 1013 del 22 marzo 2021, in base alle quali : “quando i servizi consistenti in sessioni interattive filmate e trasmesse in tempo reale via Internet (ad esempio, video-chat) sono forniti da un soggetto passivo proprietario del contenuto digitale (TP1) a un cliente finale (spettatore), mentre il contenuto è fornito da un altro soggetto passivo (TP2), il comitato IVA concorda quasi all’unanimità sul fatto che la fornitura da parte di TP1 al consumatore finale rappresenta un evento/attività di intrattenimento che rientra nell’articolo 54 della direttiva IVA. Dati i progressi tecnologici, il luogo in cui tali eventi/attività virtuali hanno effettivamente luogo sarà, secondo il parere di un ‘ampia maggioranza del comitato IVA, il luogo in cui il cliente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente. Al fine di stabilire il luogo in cui l’acquirente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente, il comitato IVA concorda a larga maggioranza che gli articoli 23, 24, 24 bis, 24 ter, 24 quinquies, 24 septies e 25 del regolamento di applicazione dell’ IVA si applicano mutatis mutandis”.
Tra l’altro, come esplicitato nel WP n. 1013, la decisione dei giudici comunitari nella sentenza Geelen sembrava dettata dalla circostanza che sia il prestatore del servizio on line che i committenti non soggetti passivi fossero stabiliti nello stesso Stato membro, rispondendo, in tal modo, a ragioni di semplificazione nell’applicazione dell’imposta. Alla luce dei progressi tecnologici intercorsi e dell’evoluzione della normativa in materia di IVA, il Comitato IVA ritiene che, in caso di attività/eventi virtuali rientranti nella disciplina dell’art. 54 della Direttiva IVA, il luogo di svolgimento di tali attività dovrebbe coincidere con il luogo dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio.
A sostegno di tali conclusioni sono intervenute le modifiche operate dalla citata Direttiva UE 2022/542 che all’art. 54 della Direttiva IVA, paragrafo 1, (sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2025) aggiunge il comma seguente: «^e i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale. »
In conclusione, non si condivide la soluzione proposta dall’istante che identifica il luogo di svolgimento dei corsi B2C nel luogo di stabilimento della società stessa. In coerenza con le Linee Guida del Comitato IVA sopra menzionate, e con le citate modifiche della Direttiva IVA apportate dalla Direttiva UE n. 2022/542, l’Agenzia ritiene, invece, che i corsi B2C assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio, definito secondo le regole stabilite dal Regolamento UE n. 282/2011.

Pemio aziendale e sicurezza covid-19 nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

Firmati il 28 luglio 2022, per i dipendenti delle Agenzie delle Entrate – Riscossione, l’accordo per l’erogazione del Premio Aziendale (VAP) e l’accordo di integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza”.

Premio Aziendale AdER anno 2022 (erogazione 2023)

Al personale delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione, saranno corrisposti per il corrente anno di competenza 2022 gli importi riportati nella seguente Tabella.

LIVELLI

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Liv. Unico 1.720

Il premio aziendale viene erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2023 e a condizione che il bilancio 2022 non presenti perdita di esercizio.

Detto Premio, in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL terrà a riferimento, per il 2022, i seguenti parametri:

1. le istanze di rateizzazioni ordinarie di importo fino a € 60.000, da lavorare entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa rispetto al totale delle rateizzazioni concesse del medesimo aggregato;

2. i pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Agenzia, compreso PagoPa. Tale indicatore si identifica con la relazione tra il numero delle transazioni di pagamento effettuate presso i canali remoti resi disponibili dall’Agenzia e il montante complessivo delle transazioni di pagamento registrati nell’anno 2022.

Il Premio sarà corrisposto a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° gennaio 2023 ed è già comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare ed il trattamento di fine rapporto, e pertanto non entrerà nella base di computo di nessuno dei predetti istituti.

Integrazione Protocollo sulla sicurezza Covid 19

Le Parti, convengono di modificare il Protocollo del 21 giugno 2022 come segue:
Nello specifico, i seguenti i punti del citato “Protocollo sulla Sicurezza” vengono così sostituiti:

– I lavoratori affetti dalle patologie individuate dal DM 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L 104/92, autorizzati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 31 luglio 2022, potranno presentare richiesta al Medico Competente dell’Ente, ai sensi dell’art. 41 del DLgs n 81/2008 (sorveglianza sanitaria), per la valutazione correlata ai rischi lavorativi della ripresa delle attività in presenza dal 1 agosto 2022.
Nelle more della valutazione da parte del Medico Competente, ai predetti lavoratori che avranno formalizzato la richiesta, sarà consentita la prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile fino al rilascio del giudizio da parte del medico competente.

– Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di protezione fornite dall’Ente.

– Il personale viene informato e sensibilizzato, anche utilizzando la comunicazione interna mediante la rete intranet, sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RRLLSS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (attualmente un metro), all’uso delle mascherine di protezione, nonché alla frequente pulizia delle mani.

– L’Ente fornirà al personale tutte le indicazioni finalizzate ad accedere in maniera sicura ai locali di lavoro incluso l’utilizzo degli spazi comuni degli edifici (ascensori, corridoi, sale e punti di ristoro, mensa), anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi e indicando, mediante apposita segnaletica, percorsi e distanziamenti obbligati. Tutto il personale sarà dotato di una mascherina di protezione, come misura di prevenzione e protezione che si aggiunge al costante rispetto della distanza minima di sicurezza. Per il personale, che nello svolgimento della propria mansione potrebbe essere soggetto ad alternarsi sulla medesima postazione, sarà reso disponibile un Kit igienizzante. Tutti i dispositivi qualificati come monouso devono essere sostituiti e forniti, a cura del datore di lavoro, giornalmente. Il monitoraggio e controllo del rispetto da parte dei lavoratori dell’utilizzo dei DPI è in capo ai preposti anche in assenza di riporto gerarchico diretto. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell’accesso agli uffici, dovranno indossare dispositivi di protezione come previsto dal DPCM 26 aprile 2020.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo nazionale del 30 giugno 2022, con riferimento ai dispositivi di protezione di cui ai sopracitati punti 3), 6) e 9), l’Ente assicura la disponibilità di mascherine del tipo FFP2.

– Il presente Protocollo avrà validità fino al 31 ottobre 2022.

Le Parti concordano che tutti gli articoli non inclusi nel presente Accordo, continuano a trovare applicazione così come previsto nel Protocollo del 21 giugno 2022.

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