Superbonus: nuove precisazioni dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 per gli interventi effettuati da una cooperativa sociale (Agenzia delle entrate – Risposta 04 agosto 2022, n. 407).

Nel caso di specie, l’Istante è una cooperativa sociale, iscritta nel Registro provinciale come cooperativa a mutualità prevalente in particolare, nella categoria di cooperative di gestione di servizi socio-sanitari (tipo A). La stessa è qualificata come ONLUS di diritto.
L’ Istante intende eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare strumentale per natura o per destinazione ai fini della propria attività, che include immobili utilizzati ai fini abitativi come centro di accoglienza per profughi (CAS) e per lavoratori, ma censiti attualmente nella categoria catastale D/2 con pertinenze C/2.
Tanto premesso, chiede se possa beneficiare delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus) nei limiti previsti dal comma 10- bis) del medesimo articolo 119, atteso che, a seguito dei lavori di ristrutturazione il titolo autorizzativo dei lavori prevede, a fine lavori, il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria (categoria catastale B/1).
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, occorre far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi in applicazione del principio confermato, da ultimo, con la citata circolare n. 30/E del 2020, secondo il quale è possibile applicare i limiti indicati nel citato comma 10- bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio qualora gli immobili oggetto degli interventi appartengano alle categorie catastali indicate nella norma prima dell’inizio dei lavori.
Ciò comporta che, nel caso in esame, l’ Istante non potrà avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, disciplinata dal citato comma 10- bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio per gli interventi che intende effettuare, atteso che il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria, (da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) avverrà solo alla fine dei lavori.
Resta fermo, tuttavia, che in presenza di ogni altra condizione ed adempimento richiesti dalla norma, l’ Istante potrà avvalersi del Superbonus sulla base dei criteri di cui al citato comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio e alle condizioni sopra richiamate ed accedere delle disposizioni previste dall’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio.

 

ANF lavoratori extracomunitari: istruzioni INPS

3 ago 2022 L’INPS, in applicazione al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022, ha fornito istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare per i familiari, residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo, di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo. (Circolare 2 agosto 2022, n. 95).

Con la circolare in oggetto l’INPS ha fornito le indicazioni amministrative in merito alla documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell’ANF ai fini del recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, in base alla quale la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

Requisiti del nucleo e reddituali

Per il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’Assegno rilevano:

– tipologia di nucleo familiare;

– numero dei componenti il nucleo familiare;

– reddito complessivo del nucleo familiare.

La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali.

Con riguardo al nucleo, in esso sono compresi i coniugi e i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; rimane escluso, invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Con riferimento al reddito familiare, rileva quello assoggettabile all’IRPEF che sia stato conseguito dai predetti componenti nell’anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno; questo ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell’anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.

L’Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Documentazione richiesta

Il cittadino straniero non appartenente all’Unione europea può utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.

Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

Nei casi in cui non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’ANF, gli stessi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”.
Anche i redditi prodotti all’estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.

Diritto e misura dell’ANF per familiari residenti in un Paese terzo

Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati i documenti che attestino:

– lo stato civile del richiedente;

– lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;

– il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);

– i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi per il periodo di riferimento della domanda di ANF;

– eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.

L’Istituto ricorda, altresì, che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere inoltrata ulteriore documentazione nei seguenti casi:

– inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;

– applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;

– riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.

Il via al Premio di Risultato 2022 nelle Poste Italiane

Siglato il 29 luglio 2022 il verbale di accordo sul Premio di Risultato 2022 in Poste Italiane.

L’intesa si basa sostanzialmente su una proroga per il solo anno 2022 e prevede un incremento economico del 5% (100 euro medi) che tiene conto del rialzo inflattivo e di importanti novità per quanto riguarda la possibilità di avvalersi – su base volontaria – di benefici ulteriori tramite la piattaforma del Welfare aziendale. Entro la fine dell’anno le Parti si incontreranno per avviare un confronto per la costruzione di un impianto regolatorio di valenza triennale per il 2023-205.
La determinazione del Premio verrà definita secondo i criteri di raggiungimento del parametro EBIT del Gruppo.
In particolare viene disposto un credito aggiuntivo pari a 50 € per la destinazione di una somma di almeno del 10% del PdR, un altro di ulteriori 100 € scegliendo la parte del 50% e ulteriori 50 € quando viene scelta la quota del 90%.
Previsto un Bonus ulteriore di 50 euro qualora non vi sia stata da parte del lavoratore alcuna assenza nel corso dell’anno.

DIREZIONE STAFF

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 838,84 503,31 335,54
E 1.131,23 678,74 452,49
D 1.277,90 766,74 511,16
C 1.277,90 766,74 511,16
B 1.309,30 785,58 523,72
A2 2.008,92 1.205,35 803,57
A1 2.645,47 1.587,28 1.058,19

PRODUZIONE SPORTELLERIA

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 2.007,11 1.204,27 802,84
D 2.258,22 1.354,93 903,29
C 2.359,93 1.415,96 943,97
B 2.419,38 1.451,63 967,75
A2 COLL – A2 DUP – REFERENTE COORDINAMENTO UP 2.512,04 1.507,22 1.004,81
A1 DUP 2.520,00 1.512,00 1.008,00
A1 DUP CENTRALI 2.782,68 1669,61 1.113,07

PRODUZIONE RECAPITO

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 1.850,55 1.110,33 740,22
D 1.997,58 1.198,55 799,03
C 2.090,41 1.254,24 836,16

PRODUZIONE CRP

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 984,60 590,76 393,84
E 1.514,98 908,99 605,99
D 1.629,59 977,75 651,83
C 1.711,36 1.026,81 684,54
B 1.753,44 1.052,06 701,38
A2 – A2 VENDITORI IMPRESE/P.A.L. 2.100,38 1260,23 840,15
A1 2.736,95 1.642,17 1.094,78

La corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio. In tale sede verrà effettuato il riproporzionamento pro-quota.
L’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.

CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva

CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva

Stabiliti i nuovi importi dell’indennità di vacanza contrattuale del Comparto Funzioni Centrali, – triennio 2019/2021

Si riportano i nuovi importi dell’IVC 2022 come segnalato dalla Ragioneria di Stato, ricalcolati sulla base dei nuovi stipendi applicati dopo l’entrata in vigore del CCNL 1919-2021

 

MINISTERI – IVC 2022

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI GENERALI 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE SANITARIO (EX DIR PROF.SANIT. E DIR II PROF SANIT) 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
ISPETTORE GENERALE R.E. 8,65 14,42
DIRETTORE DIVISIONE R.E. 8,04 13,40
TERZA AREA – FASCIA 7 8,40 14,01
TERZA AREA – FASCIA 6 7,91 13,18
TERZA AREA – FASCIA 5 7,41 12,36
TERZA AREA – FASCIA 4 6,96 11,61
TERZA AREA – FASCIA 3 6,34 10,57
TERZA AREA – FASCIA 2 6,03 10,04
TERZA AREA – FASCIA 1 5,82 9,71
SECONDA AREA – FASCIA 6 6,01 10,02
SECONDA AREA – FASCIA 5 5,85 9,74
SECONDA AREA – FASCIA 4 5,63 9,50
SECONDA AREA – FASCIA 3 5,30 8,94
SECONDA AREA – FASCIA 2 4,98 8,40
SECONDA AREA – FASCIA 1 4,74 8,00
PRIMA AREA – FASCIA 3 4,83 8,15
PRIMA AREA – FASCIA 2 4,66 7,86
PRIMA AREA – FASCIA 1 4,50 7,60

 

AGENZIE FISCALI

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
ISPETTORE GENERALE R.E. 8,65 14,42
DIRETTORE DIVISIONE R.E. 8,04 13,40
TERZA AREA – F6 7,94 13,23
TERZA AREA – F5 7,41 12,36
TERZA AREA – F4 6,96 11,61
TERZA AREA – F3 6,34 10,57
TERZA AREA – F2 6,03 10,04
TERZA AREA – F1 5,82 9,71
SECONDA AREA – F6 6,03 10,05
SECONDA AREA – F5 5,85 9,74
SECONDA AREA – F4 5,63 9,50
SECONDA AREA – F3 5,30 8,94
SECONDA AREA – F2 4,98 8,40
SECONDA AREA – F1 4,74 8,00
PRIMA AREA – F2 4,66 7,86
PRIMA AREA – F1 4,50 7,60

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
MEDICO II FASCIA T.P. 10,92 18,20
MEDICO I FASCIA T.P. 8,71 14,52
MEDICO II FASCIA T.D. 8,18 13,63
MEDICO I FASCIA T.D. 6,24 10,40
PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. 11,03 18,38
PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 9,37 15,61
ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. 11,03 18,38
ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 9,37 15,61
ISPETTORE GENERALE r.e. 8,66 14,43
DIRETTORE DIVISIONE r.e. 8,05 13,41
POSIZIONE ECONOMICA C5 7,42 12,37
POSIZIONE ECONOMICA C4 6,97 11,62
POSIZIONE ECONOMICA C3 6,35 10,58
POSIZIONE ECONOMICA C2 6,03 10,05
POSIZIONE ECONOMICA C1 5,83 9,72
POSIZIONE ECONOMICA B3 5,63 9,50
POSIZIONE ECONOMICA B2 5,30 8,94
POSIZIONE ECONOMICA B1 4,99 8,41
POSIZIONE ECONOMICA A3 4,89 8,25
POSIZIONE ECONOMICA A2 4,74 8,00
POSIZIONE ECONOMICA A1 4,51 7,60

Decreto Semplificazioni: comunicazione Inail per smart working

Dal 1° settembre 2022 viene prevista una forma semplificata di comunicazione dei rapporti di lavoro agile ai fini dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DDL di conversione del Decreto semplificazioni)

Il Decreto Semplificazioni (nel testo modificato sulla base del DDL di conversione approvato al Senato) modifica la disciplina del lavoro agile (cd. “smart working”) in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
In particolare, è previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, ai fini dell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in modalità agile, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Le modalità e i termini di effettuazione della suddetta comunicazione saranno definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I dati così comunicati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
In caso di omissione della suddetta comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

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