Istruzioni per la raccolta adesioni al Fondo Fonchim

Fornite dal Fondo di pensione complementare del settore chimico- farmaceutico (Fonchim), le nuove istruzioni in fase di raccolta adesioni al Fondo.

Con circolare n. 2/2022 del Fondo pensione complementare Fonchim è stato chiarito che il “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, prevede che prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall’interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all’interessato la Scheda “I costi”, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Inoltre, il Regolamento prevede che le forme pensionistiche complementari nella raccolta delle adesioni acquisiscano, con riferimento agli aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della Scheda “I costi”, contenuta nella Parte I, Le Informazioni chiave per l’aderente della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, sottoscritta dall’interessato su ogni pagina.
Per tutte le adesioni che perverranno al Fondo dal prossimo mese di settembre, e solo nel caso in cui il neo aderente sia già iscritto ad altra forma pensionistica complementare, unitamente al “Modulo di Adesione a Fonchim” compilato e sottoscritto in originale dovrà essere inviato anche l’originale della Scheda “I costi” della forma pensionistica di appartenenza sottoscritta dall’interessato in ogni pagina. La documentazione di adesione deve pervenire a Fonchim, in originale a mezzo posta, entro il termine massimo del giorno 15 del mese successivo alla sottoscrizione.

Esenzione dall’imposta di registro per le cause che eccedono euro 1.033,00

Esenzione dall’imposta di registro anche per le controversie il cui valore non eccede la somma di 1.033 euro (Agenzia delle entrate – Circolare 29 luglio 2022, n. 30/E).

L’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 prevede che «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
La disposizione introduce una deroga alla disciplina generale concernente la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria, recata dagli articoli 37 del Testo Unico dell’Imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., che individua la misura dell’imposta in relazione alle diverse tipologie di atti.
In relazione all’ambito applicativo del citato articolo 46, alla luce dell’indirizzo espresso, al riguardo, dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze 16 luglio 2014, n. 16310; 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981), con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014 è stato precisato che il regime esentativo per valore si applica non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo.
Con la presente circolare, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale di seguito illustrato, che ha progressivamente superato la posizione assunta con la citata risoluzione n. 97/E del 2014, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori indicazioni in materia.
Nello specifico, con ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31278, seppure concernente la tassazione di una sentenza civile del Tribunale, emessa in sede di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace in controversia di valore inferiore a 1.033,00 euro, la Suprema Corte ha precisato che la ratio informatrice dell’articolo 46 della citata legge n. 374 del 1991 «è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento».
I giudici di legittimità hanno evidenziato, al riguardo, che rispetto a tale finalità «risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito».
Dello stesso tenore l’ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21050 concernente la tassazione di una ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale nell’ambito di procedura di esecuzione mobiliare attivata in forza di sentenza resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ad euro 1.033, con la quale è stato precisato che il fatto che l’articolo 46 «risulti inserito nel corpo normativo recante l’istituzione del giudice di pace non costituisce elemento decisivo per ancorare l’operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di pace, posto che l’unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di ‘cause (…) il cui valore non ecceda la somma di Euro1.033,00» e che rispetto alla finalità perseguita dalla norma risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata «indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato».
Tali affermazioni di carattere generale risultano rese nell’ambito di controversie concernenti impugnazioni di avvisi di liquidazione notificati in relazione a provvedimenti emessi in giudizi promossi, prima facie, avanti il Giudice di Pace.
Il suddetto principio interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte con le più recenti ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858, esprimendosi con riferimento a controversie promosse sin dal primo grado avanti uffici giudiziari diversi dal Giudice di Pace (nella specie Tribunale Civile).
In virtù dell’orientamento espresso e allo scopo di allinearsi alla richiamata giurisprudenza per assicurare uniformità di trattamento delle situazioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle pronunce menzionate, l’Agenzia ritiene di applicare la disposizione di favore contenuta nell’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia.
La disposizione esentativa in commento si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto.
In particolare, la richiamata Nota II prevede che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico (NOTA 1) », mentre quest’ultima disposizione prevede, in via generale, che «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa».
In tali casi, pertanto, non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa.
Si precisa, infine, che la previsione esentativa non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ciò in quanto, la disposizione agevolativa di cui al più volte citato articolo 46 interessa esclusivamente «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…».
Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

Proroga sospensione versamenti e adempimenti per Enti sportivi

In favore degli Enti sportivi è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e degli adempimenti e versamenti contributivi e assicurativi in scadenza da gennaio e novembre 2022. Con la Circolare n. 30 del 27 luglio 2022, l’INAIL fornisce istruzioni riguardo alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

LA SOSPENSIONE
Il Decreto Aiuti ha prorogato fino al 30 novembre 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, agli adempimenti e versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, ed agli adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. (art. 39, D.L. n. 50/2022 conv con modif in L. n. 91/2022).
In particolare, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Il beneficio si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

COME E QUANDO EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI SOSPESI
Per quanto riguarda gli adempimenti INAIL, restano sospesi fino al 30 novembre 2022:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
In considerazione della chiusura dell’esercizio finanziario, gli adempimenti amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 2022.
In particolare:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 può essere trasmessa tramite il servizio Alpi online disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione.
2. la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione può essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Denunce.
Dal 1° ottobre i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla Sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

COME E QUANDO ADEMPIERE AI VERSAMENTI SOSPESI
Con riferimento ai versamenti dei premi INAIL, sono sospesi quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al novembre 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. A tal fine deve essere utilizzato il modello F24, indicando nel campo numero di riferimento – “999256”. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.
Viene eliminata la possibilità di rateazione dei versamenti sospesi, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.
I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione in discorso beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 16 dicembre 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché alla rateizzazione prevista dall’articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Coloro che intendono fruire della sospensione degli adempimenti e versamenti INAIL fino al 30 novembre 2022, devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° settembre 2022 al 30 novembre 2022.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, discipline sportive associate, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica) e i beneficiari devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte.
Anche coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e usufruito della proroga disposta dall’articolo 7 commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, stante i nuovi termini di sospensione e la nuova modalità di ripresa dei versamenti, devono presentare una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.

Rettifica delle retribuzioni per gli amministratori di condominio

Sottoscritto un accordo di errata corrige CCNL per Dipendenti di “Studi professionali che amministrano condomini o immobili, società di servizi integrati alla proprietà immobiliare” firmato lo scorso 16 luglio 2022.

L’accordo riporta le Tabelle con gli importi corretti  della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile afferente ai livelli C1 (ex 5° livello) ed Operatore di Vendita di Seconda Categoria.
Per cui, a far data dal 1° luglio 2022, la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile da riconoscere ai Lavoratori dovrà essere conforme a quella riportata nelle successive Tabelle.

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.723,25 2.391,75 2.169,75 1.950,75 1.783,00 1.668,50 1.558,00 1.468,00 1.342,00
Trentino 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.944,75 1.778,00 1.663,50 1.554,00 1.465,00 1.338,00
Liguria 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.943,75 1.778,00 1.663,50 1.553,00 1.464,00 1.338,00
Lazio 2.709,25 2.380,75 2.159,75 1.941,75 1.776,00 1.661,50 1.552,00 1.464,00 1.337,00
Toscana 2.706,25 2.377,75 2.157,75 1.939,75 1.774,00 1.660,50 1.551,00 1.463,00 1.336,00
Emilia Romagna 2.692,25 2.365,75 2.146,75 1.930,75 1.766,00 1.653,50 1.544,00 1.456,00 1.330,00
Friuli 2.685,25 2.359,75 2.141,75 1.925,75 1.762,00 1.649,50 1.541,00 1.454,00 1.328,00
Valle d’Aosta 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.645,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Umbria 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.645,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Piemonte 2.670,25 2.346,75 2.130,75 1.916,75 1.753,00 1.642,50 1.535,00 1.448,00 1.323,00
Veneto 2.645,25 2.325,75 2.111,75 1.899,75 1.739,00 1.629,50 1.523,00 1.437,00 1.312,00
Marche 2.617,25 2.301,75 2.090,75 1.880,75 1.722,00 1.614,50 1.509,00 1.425,00 1.301,00
Abruzzo 2.589,25 2.277,75 2.068,75 1.861,75 1.705,00 1.599,50 1.496,00 1.412,00 1.289,00
Sicilia 2.590,25 2.277,75 2.069,75 1.861,75 1.706,00 1.600,50 1.496,00 1.413,00 1.290,00
Puglia 2.585,25 2.274,75 2.066,75 1.859,75 1.703,00 1.598,50 1.495,00 1.411,00 1.288,00
Campania 2.582,25 2.270,75 2.063,75 1.856,75 1.701,00 1.596,50 1.493,00 1.410,00 1.287,00
Sardegna 2.579,25 2.269,75 2.062,75 1.855,75 1.700,00 1.595,50 1.492,00 1.410,00 1.287,00
Calabria 2.546,25 2.240,75 2.036,75 1.833,75 1.681,00 1.578,50 1.477,00 1.396,00 1.273,00
Basilicata 2.545,25 2.239,75 2.035,75 1.832,75 1.680,00 1.578,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00
Molise 2.544,25 2.238,75 2.035,75 1.831,75 1.680,00 1.577,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.604,70 1.501,65 1.402,20
Trentino 1.600,20 1.497,15 1.398,60
Liguria 1.600,20 1.497,15 1.397,70
Lazio 1.598,40 1.495,35 1.396,80
Toscana 1.596,60 1.494,45 1.395,90
Emilia Romagna 1.589,40 1.488,15 1.389,60
Friuli 1.585,80 1.484,55 1.386,90
Valle d’Aosta 1.581,30 1.480,95 1.384,20
Umbria 1.581,30 1.480,95 1.384,20
Piemonte 1.577,70 1.478,25 1.381,50
Veneto 1.565,10 1.466,55 1.370,70
Marche 1.549,80 1.453,05 1.358,10
Abruzzo 1.534,50 1.439,55 1.346,40
Sicilia 1.535,40 1.440,45 1.346,40
Puglia 1.532,70 1.438,65 1.345,50
Campania 1.530,90 1.436,85 1.343,70
Sardegna 1.530,00 1.435,95 1.342,80
Calabria 1.512,90 1.420,65 1.329,30
Basilicata 1.512,00 1.420,65 1.328,40
Molise 1.512,00 1.419,75 1.328,40

 

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.701,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentino 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.696,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.696,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.694,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.693,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
Emilia Romagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.686,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.682,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valle d’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.675,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.662,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.647,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.632,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.633,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.631,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.629,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.628,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.611,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.611,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.610,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.636,20 1.530,90 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.526,40 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.526,40 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.524,60 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.523,70 1.422,90
Emilia Romagna 1.620,90 1.517,40 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.513,80 1.413,90
Valle d’Aosta 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.507,50 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.495,80 1.397,70
Marche 1.581,30 1.482,30 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.468,80 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.469,70 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.467,90 1.372,50
Campania 1.562,40 1.466,10 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.465,20 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.449,90 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.449,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.449,00 1.355,40

Le Tabelle riportate nel presente documento, sostituiscono integralmente quelle dell’art. 232 del CCNL depositato al CNEL.

INAIL: modificata la misura delle sanzioni civili per omesso pagamento dei premi

Per effetto della decisione della Banca centrale europea, è mdificato il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili (Circolare Inail 26 luglio 2022, n. 29).

In particolare, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori 6,00% misura delle sanzioni civili.
L’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabiliscono che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria a decorrere dal 27 luglio 2022 si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:

a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

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