Professionisti: il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto

Ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS, il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale deve essere accertato in punto di fatto e non può essere dedotto sulla base di sole presunzioni, quali l’iscrizione all’albo e l’accensione di partita IVA del professionista (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22335).

Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la pronuncia di secondo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso, volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2009 inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, e l’insussistenza del relativo credito contributivo.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense ed aveva rilevato che il requisito dell’abitualità dell’attività professionale doveva presumersi, nel caso sottoposto ad esame, in ragione dell’ iscrizione dell’avvocato presso il relativo Albo, con apertura della partita IVA.

Nel ricorso per cassazione proposto il professionista sosteneva, di contro, che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che non ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonostante non fosse stato raggiunto il limite di reddito di euro 5000.
Lo stesso censurava, altresì, la decisione nella parte in cui aveva presunto l’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale per il solo fatto che egli era iscritto all’albo ed era titolare di partita Iva.

La Suprema Corte ha accolto ricorso sulla scorta dei principi affermati in fattispecie analoghe, secondo cui la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece irrilevante l’entità del reddito qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.

Sul punto, i Giudici di legittimità hanno, dunque, evidenziato che il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto e, ai fini di detto accertamento, possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività oppure, in senso contrario, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00.
Tuttavia, nessuno dei detti elementi può di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi pur sempre di presunzioni, che non impongono conclusioni indefettibili.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto censurabile la sentenza di merito, avendo accertato che nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità per il sol fatto che il professionista era iscritto all’albo di appartenenza ed era titolare di partita Iva, trascurando di compiere l’accertamento in concreto, anche alla luce dell’entità del reddito prodotto, e deducendo da tali circostanze il fatto ignoto dell’abitualità della attività professionale.

Bonus-facciate: sconto in fattura e nota di variazione

In materia di Bonus-facciate, non è ammessa l’eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato (Agenzia delle entrate – Risposta 20 luglio 2022, n. 385).

Nel caso di specie, la società istante riferisce di aver emesso il 27/12/2021, una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90% e il cliente ha pagato via bonifico parlante il 10% dell’importo in data 31/12/2021.
Laddove dovesse emettere una nota di credito e rifatturazione datati dicembre 2021, pagando le sanzioni per invio tardivo, il bonifico già eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento ad un’altra fattura, né sarebbe possibile chiedere un nuovo pagamento, che sarebbe comunque datato 2022 .
L’istante, in sede di documentazione integrativa, presentata su richiesta della scrivente, chiarisce che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è stata mandata.
Non potendo istruire la pratica per la cessione del credito – chiede, dunque, come modificare la fattura originariamente emessa, allo scopo di integrare la stessa con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.

Con riferimento alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato, l’Agenzia rappresenta che non si ravvisano le condizioni ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).
Ne deriva che, non avendo l’istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero.
Il committente potrà comunque recuperare, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (il bonifico c.d “parlante” effettuato il 31 dicembre 2021 corrisponde esattamente al 10% della fattura emessa dall’istante il 27 dicembre 2021) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021. In altre parole, il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.
Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente – nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 – dall’imposta lorda nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.

Prodotti energetici: rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti

Con riferimento ai prodotti energetici e alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, si fornisco chiarimenti sugli adempimenti per gli esercenti (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Circolare 11 luglio 2022, n. 27)

Il Mef, con il decreto 24 giugno 2022, all’art. 1, comma 1, lett. a), opera un’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.
A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 restano vigenti le aliquote di accisa specificate ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto comma 1 per i seguenti prodotti energetici:
– benzina: euro 478,40 per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
 gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Le stesse fanno seguito a quelle previste da ultimo, con disposizione di rango primario, dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/22 per il periodo che va dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022 (si rinvia alla circolare n. 23/2022 del 8 giugno 2022).
In esecuzione ed in conformità ai criteri sanciti dall’art. 1-bis, comma 8, del decreto-legge n. 21/22 che delimitano il campo di applicazione del decreto interministeriale, il D.M. 24 giugno 2022 con riguardo al periodo di vigenza della nuova rideterminazione delle aliquote di accisa reitera:
– all’art. 1, comma 2, per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA), la disapplicazione fino al termine del 2 agosto 2022 della specifica aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA;
– all’art. 1, comma 3, l’obbligo di comunicazione, entro il 9 agosto 2022, delle giacenze degli stessi prodotti rilevate, alla fine della giornata del 2 agosto 2022, nei serbatoi dei depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA nonché degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25. I dati dei quantitativi fisici sono trasmessi dagli esercenti al competente Ufficio delle dogane tramite PEC ovvero per via telematica. Si rinvia alle istruzioni operative emanate con la circolare n. 11/2022.

Certificato di agibilità per il settore spettacolo: richiesta massiva tramite Pec

A decorrere dal 21 luglio 2022 l’Inps attiva una nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità per le imprese del settore spettacolo (Inps – Messaggio 19 luglio 2022, n. 2874).

Al fine di automatizzare i processi che riguardano i soggetti preposti alla richiesta del certificato di agibilità per il settore dello spettacolo, l’Inps ha disposto l’attivazione di una nuova procedura di richiesta massiva evitando l’accesso al portale.
La nuova modalità di richiesta può essere utilizzata a decorrere dal 21 luglio 2022; prevede l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) e si aggiunge all’attuale modalità, presente nell’applicazione on-line, che permette l’upload di un file per la richiesta massiva, tramite l’apposita funzione denominata “Importazione massiva certificati agibilità” del servizio “Richiesta certificato di agibilità”, disponibile sul portale dell’Istituto nell’area “Servizi per le aziende e consulenti”.
La procedura rende disponibile tramite Pec le informazioni di sintesi delle elaborazioni effettuate sul file di input (formato xml), che veicola le richieste di agibilità e i certificati risultanti, in un unico file compresso che l’utente può prelevare interfacciandosi con la propria casella Pec.

La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati: datori di lavoro, committenti, professionisti mandatari del datore di lavoro.
I soggetti che intendono utilizzare la richiesta massiva tramite PEC, devono accreditarsi tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’attuale applicazione telematica, ossia:
a) cliccare sul pulsante “Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”;
b) compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera:
– codice fiscale e denominazione dell’impresa/intermediario abilitato che intende accreditarsi;
– indirizzo della casella PEC che verrà utilizzata per la richiesta/ricezione dei certificati di agibilità;
– completare l’invio della richiesta, cliccando sull’apposito pulsante.
Il sistema visualizza a video il messaggio di conferma della richiesta di accreditamento.
Successivamente la procedura invia un “codice di sicurezza” all’indirizzo PEC del richiedente, specificato in fase di accreditamento, che deve essere inserito nella maschera di conferma per il completamento della procedura di accreditamento.
Il codice di sicurezza ha una validità di 48 ore dalla data di invio della richiesta. Superato tale lasso di tempo è necessario ripetere la procedura dall’inizio.
Una volta ottenuto l’accreditamento è possibile inviare i flussi xml delle agibilità alla casella PEC dedicata richiestaagibilita@postacert.inps.gov.it.

Fisco: nuove precisazioni sul Superbonus

In tema di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022 (Agenzia delle entrate – Risposta 20 luglio 2022, n. 384).

Nel caso di specie, il contribuente ha sottoscritto con una società un contratto preliminare di compravendita di una unità immobiliare al piano terra di un edificio in corso di costruzione e chiede se:
– in caso di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022, possa comunque trovare applicazione l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 ( sisma bonus acquisti), nella misura del 110 per cento, con applicazione dello sconto in fattura previsto dall’articolo 121 del decreto legge n.34 del 2020;
– nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in forza del predetto contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita pari a euro 100.000 possa fruire sisma bonus acquisti, nella misura del 110 per cento e optare per lo sconto in fattura.
L’Agenzia chiarisce che qualora l’Istante sottoscriva il contratto definitivo di compravendita successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022, non potrà applicare la detrazione con l’aliquota più elevata del 110 per cento, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Potrà, invece, applicare la detrazione di cui al citato articolo, 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 con le aliquote ivi previste (75 per cento o 85 per cento, a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore), essendo tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

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