Bonus Energia: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11 luglio 2022, n. 25/E risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese energivore e non energivore e sul contributo straordinario contro il caro bollette.

Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dall’articolo 15 del decreto Sostegni-ter, dall’articolo 4 del decreto Energia, dall’articolo 3 del decreto Ucraina.

In particolare, l’articolo 15 del decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Con l’articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25% dal decreto Ucraina.

Lo stesso decreto Ucraina ha poi previsto un credito d’imposta in misura pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15% dall’art. 2, co. 3, D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti).

Le suddette imprese possono beneficiare del contributo a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.

Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sui bonus, fornendo chiarimenti in relazione ai seguenti argomenti:

– iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva;

– la nozione di “componente energia”;

– modalità di calcolo del costo medio;

– clienti “multisito”;

– rilevanza dell’IVA ai fini del credito d’imposta;

– dispacciamento;

– sussidi;

– rilevanza di imposte e sussidi;

– utilizzo del valore del prezzo unico nazionale;

– molteplicità di POD;

– vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica;

– obblighi /documenti certificativi;

– fatture di cortesia;

– effettività dei dati di consumo;

– fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022;

– modalità di fruizione del credito d’imposta maturato;

– contributo straordinario contro il caro bollette: operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Wedding, ristorazione collettiva e discoteche: i codici tributo per la restituzione spontanea

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo (Agenzia delle entrate – Risoluzione 11 luglio 2022, n. 36/E).

I contributi a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nei settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo sono stati riconosciuti dai seguenti provvedimenti legislativi:
– l’articolo 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., alle condizioni ivi indicate. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione;
– l’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, alle condizioni ivi indicate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione;
– l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Ai fini dell’attuazione del citato articolo 1, comma 1, restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021, con il quale sono stati individuati i soggetti beneficiari delle risorse del richiamato Fondo, nonché l’ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente, nn. 197396 dell’8 giugno 2022, 151077 del 3 maggio 2022 e 171638 del 18 maggio 2022, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in parola.
In particolare, nei richiamati provvedimenti, è stabilito che:
– le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi riconosciuti, in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
– il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
Al fine di consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8146” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8147” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8148” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8149” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
– “8150” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
– “8151” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
–  “8152” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”;
– “8153” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”;
– “8154” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
   * nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
   * nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
   * nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Irpef: detraibili le spese per attività sportive praticate dai ragazzi

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportivadilettantisticadei ragazzi di età compresatraicinqueei diciotto anni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 24 del 2022)

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione  delprincipio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2021, la detrazione spetta anche perle spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre2021.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (adesempiofigli).
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre,piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti       alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9maggio2007 n. 106.
Dall’annod’imposta2020ladetrazioneperspeseperattivitàsportivepraticatedairagazzispettaper    intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predettolimite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari aeuro240.000.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, sein possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore chepercepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente acarico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamentesostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Devonoesserecompresenell’importoanchelespeseindicatenellaCU2022(puntida341a352)con il codice16.
Ladetrazione nonspettaperlespesesostenute,adesempio,perl’attivitàsportiva praticata presso:       
– le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle chenon hanno
– lesocietàdicapitali dicui alla legge 23 marzo 1981, n. 91(sportprofessionistico);
– le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attivitàmotorianon in palestra.
Laspesadeveesseredocumentataattraversobollettinobancarioopostale,fattura,ricevutao quietanzadi pagamentodacui risulti lamodalità di pagamento “tracciabile”.
Ladocumentazioneattestantelaspesadeve  riportare:
– laditta,ladenominazioneoragione socialeovverocognomeenome (sepersonafisica) ela sedeovverolaresidenza, nonchéilcodicefiscaledelpercettore (associazionisportive,palestre,ecc.);
– lacausaledelpagamento(iscrizione,abbonamento,ecc.);
– l’attivitàsportivaesercitata(adesempionuoto,pallacanestro,ecc.);
– l’importopagato;
– i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale delsoggettocheeffettuail versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazionisportive,palestreopiscine,convenzioniperlafrequenzadicorsidinuoto, ginnastica,ecc..Pertanto,  il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta inomidituttiiragazzichehannofrequentatoilcorsononcostituisconodocumentazionesufficienteai  finidelladetrazione.

Una tantum a luglio per il CCNL Area Legno-Lapidei

 

 

  Con la busta paga del mese di luglio 2022, i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei riceveranno la prima tranche di una tantum

 

L’accordo sottoscritto il  3/5/2022 ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Cassa Edile della Provincia di Latina: Contribuzione vigente

 

La Cassa Edile della provincia di Latina pubblica la contribuzione in vigore dal 1° giugno 2022

Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 – Industria e Cooperative / Artigiani e P.M.I. (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)

 

CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Esel-Cpt 1,000  
4) Quota Adesione Contrattuale Terr.le 0,840 0,840
5) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
6) Contributo “F.do Sanitario Nazionale” 0,600  
7) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
8) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
9) Contributo RLST 0,200  
10) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 9,077 1,437
TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2) 10,514  
Magg.ne per Quota nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance Latina 0,50  
Magg.ne per Quota Nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance in altre province. 1,30  

Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 Imprese interinali e fornitrici di lavoratori temporanei (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)

CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.le Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Contr. Formazione Professionale 3,868  
4) CPT – Quota % “Sicurezza” 0,200  
5) Quota Adesione Contrattuale Prov.le 0,840 0,840
6) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
7) Fondo autonomo sospensioni Lavoro 0,300  
8) Contributo “F.do Sanitario” 0,600  
9) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
10) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
11) Contributo RLST 0,200  
12) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 12,445 1,437

 

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