Prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero

In arrivo le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (LEGGE 17 maggio 2022, n. 61)

La legge in oggetto è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui sopra.
All’attuazione dl quanto previsto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si intendono per prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.
I prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta, invece, sono i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
Le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.
I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.
Le regioni e gli enti, locali, d’intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all’interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
Chiunque utilizza le definizioni sopra indicate in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi in assenza dei requisiti, nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

CCNL EDITORIA E GRAFICA INDUSTRIA: seconda tranche dell’una tantum

Assografici, con circolare dell’8/6/2022, ricorda alle Aziende Grafiche Editoriali associate, che con la paga di giugno 2022, va corrisposta la seconda tranche dell’una tantum

ASSOGRAFICI, una delle parti datoriali firmatarie con le OO.SS. SLC-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTUCS del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, ricorda alle aziende associate che, con la retribuzione del mese di giugno, è prevista l’erogazione della seconda tranche di una tantum pari ad € 100,00 lordi.
“Come indicato dalla disposizione contrattuale, l’erogazione dell’una tantum è prevista per i lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2021, è commisurata al periodo di servizio prestato dall’ultima scadenza al 31/12/2020, con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa e CIG-FIS e cassa integrazione in deroga a zero ore (non considerando la causale covid).”

INPS: nuovo serivizio on line fondo casalinghe

Relativamente al “Fondo casalinghe”, l’Inps fornise alcune indicazioni servizio telematico e le procedure per il pagamento online dei contributi.

Il servizio è disponibile sul sito internet Inps a percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Cittadino)”. Per l’accesso è richiesta l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di II livello, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Tale servizio consente al cittadino di presentare online la domanda di iscrizione al Fondo. L’utente è guidato a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
A conclusione dell’operazione il servizio rende disponibile la stampa della ricevuta che contiene il riepilogo dei dati inseriti e il codice identificativo della domanda.
L’iscrizione ha effetto dalla conclusione con esito positivo delle operazioni previste dal servizio online.
Il servizio è disponibile anche per i Patronati. L’accesso è possibile attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it al seguente percorso: “Prestazione e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Patronato)”.
Gli operatori di Patronato vi possono accedere secondo le consuete modalità, con la dichiarazione esplicita di essere in possesso della delega a operare.
Al termine della compilazione da parte del cittadino o del soggetto abilitato, la domanda è acquisita automaticamente dalla procedura; non si rende, di conseguenza, necessario alcun adempimento da parte degli operatori di Sede. La domanda è accolta automaticamente se non sono rilevate condizioni ostative all’iscrizione al Fondo. Il cittadino appena iscritto potrà iniziare a effettuare i versamenti dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta.
Nell’eventualità che non siano soddisfatti tutti i requisiti necessari all’accoglimento immediato, la domanda è posta in stato “Da verificare”, per permettere agli operatori di Sede di espletare gli ulteriori controlli. Al termine dell’istruttoria il richiedente riceverà la comunicazione dell’esito della verifica tramite lettera ordinaria, in caso di accoglimento, o raccomandata, in caso di reiezione.
Nel Portale dei Pagamenti, con accesso dalla home page del sito www.inps.it, è presente una sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi. Nel dettaglio, dal Portale è possibile:
– compilare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA;
– eseguire il pagamento dei contributi online utilizzando paga online PagoPA;
– visualizzare e stampare le ricevute di pagamenti effettuati tramite PagoPA.
Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno e con importo libero, anche se la soglia minima per l’accredito di un mese di contribuzione è di 25,82 euro. Per conoscere l’importo e il numero di contributi (in mesi) che l’INPS accrediterà ogni anno, quindi, è sufficiente dividere la cifra complessiva versata nell’anno di riferimento per 25,82 euro (Messaggio Inps 11 giugno 2022, n. 2378).

Bonus edilizi: nuove disposizioni attuative dal Fisco

A seguito delle modifiche introdotte dal “Sostegni-ter” convertito e dal decreto “Aiuti”, con il provvedimento 10 giugno 2022, n. 202205, l’Agenzia delle entrate, ha apportato modifiche al provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022, recante disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti, possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.
La comunicazione delle cessioni avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4 dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto e all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli.”

 

Adeguamento dei minimi retributivi per la Metalmeccanica – Confapi

Sorroscitto, l’accordo in attuazione di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo rinnovo del CCNL 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità per i lavoratori della Metalmeccanica Piccola Industria

Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all’anno 2021, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 7 giugno u.s. pari allo 0,8%, hanno definito l’adeguamento del valore dei minimi in vigore al 31 maggio 2022 come da tabella riportata:

Livelli

Valore riferito all’IPCA

1 € 10,87
2 € 12,00
3 € 13,31
4 € 13,89
5 € 14,88
6 € 15,95
7 € 17,12
8 € 18,61
8Q € 18,61
9 € 20,70
9Q € 20,70

 Tenuto conto di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, e verificato che la rilevazione dell’IPCA non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022 dal richiamato accordo, i minimi da riconoscere sono quelli riportati nella tabella seguente:

Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2022

Livello

Aumenti dal 1/6/2022

Minimi CCNL dal 1/6/2022

1 16,79 1.375,00
2 18,55 1.518,55
3 20,58 1.684,87
4 21,47 1.757,91
5 23,00 1.883,07
6 24,66 2.018,99
7 26,46 2.166,05
8 28,77 2.355,54
8Q 28,77 2.355,54
9 32,00 2.619,60
9Q 32,00 2.619,60

Trasferte e Reperibilità
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata 2021 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022.

Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:

Indennità di trasferta

Dall1/6/2022

Trasferta intera € 44,47
Quota pasto meridiano o serale € 11,97
Quota pernottamento € 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022

 

16 h (gg lavorato)

24 h (gg libero)

24 h(festive)

6 gg

6gg con festivo

6 gg con festivo e gg libero

Superiore al 5° livello € 6,84 € 11,24 € 11,83 € 45,42 € 46,02 € 50,42
4° e 5° livello € 5,95 € 9,33 € 10,01 € 39,06 € 39,74 € 43,13
1°, 2°, 3° livello € 4,99 € 7,51 € 8,11 € 32,48 € 33,09 € 35,60

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