IMPi : pronti i codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10 giugno 2022 n. 27/E ha reso noto i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all’art. 38, D.L. n. 124/2019, conv., con modif. dalla L. n. 157/2019.

L’art. 38, co. 1, D.L. n. 124/2019, conv., con modif. dalla L. n. 157/2019, prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’IMPi a favore dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille e le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni cui spetta, il relativo gettito, sono istituiti i seguenti codici tributo:

– “3971” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE”;

– “3972” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

– “3973” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

Resta fermo l’utilizzo del codice tributo già istituito con risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, per il versamento della quota riservata allo Stato:

– “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;

– barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;

– barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;

– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;

– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Autonomi e Gestione separata: calcolo dei contributi in sede di dichiarazione dei redditi

Con la Circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps fornisce istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del Modello “Redditi 2022-PF”, per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, che quest’anno è caratterizzato dall’ applicazione dell’esonero contributivo.

Artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori) compilano la Sezione I (Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali) del Quadro RR del Modello Redditi PF-2022.
La stessa Sezione deve essere compilata anche dai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma.
La base imponibile su cui calcolare i contributi è determinata dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate.
Per i soci di società a responsabilità limitata, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Restano esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali (non in regime di trasparenza) senza prestazione di attività lavorativa, annoverati tra i redditi di capitale.
Il reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti. Nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Per i soggetti in “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, qualora sia applicato il regime contributivo agevolato, la base imponibile è determinata dalla somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma la base imponibile corrisponde al reddito dichiarato nei Righi da RC1 a RC3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati in colonna 3, in presenza di codice “3” soci cooperative artigiani nella colonna 4.

ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020)

I soggetti tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale, che hanno richiesto e ottenuto l’esonero contributivo devono compilare come segue:
– a colonna 11: contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. L’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
– a colonna 12: contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
– a colonna 13: importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
– a colonna 14: totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo di contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori, deve essere indicato considerando gli importi effettivamente versati;
– a colonna 15: ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
– a colonna 23: importo del beneficio dell’esonero;
– a colonna 24: reddito eccedente il minimale fino al massimale.

I soggetti non tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale (affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo), che hanno richiesto e ottenuto l’esonero contributivo devono compilare come segue:
– a colonna 25: contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. L’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
– a colonna 26: contributo per le prestazioni di maternità;
– a colonna 27: totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale, compreso il contributo di maternità. Deve essere calcolato considerando gli importi effettivamente versati;
– a colonna 28: ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
– a colonna 37: importo del beneficio dell’esonero.
Tali contribuenti devono effettuare il versamento con modello F24 nel caso di residuo debito determinato dalla differenza tra l’importo dei contributi a debito calcolati sul reddito (RR2 col. 29) e l’importo riconosciuto a titolo di esonero (RR2 col. 37), al netto di eventuali versamenti già effettuati a titolo di acconto 2021.

Per i beneficiari dell’esonero contributivo, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, sono state automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. In presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, deve essere presentata all’Inps istanza di compensazione con la contribuzione da versare a scadenze successive.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

La sezione II (Contributi previdenziali dovuti da liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps) del Quadro RR deve essere compilata dai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo.
Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad un’altra forma di previdenza assicurativa (come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci).
Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).

La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” o in “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
La somma algebrica dei redditi deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo (indicando il meno davanti).
In particolare, per i soggetti che producono redditi di lavoro autonomo professionale la sezione II del quadro RR deve essere compilata anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
– sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale annuo);
– nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo.
Nel caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale importo è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi).
Nel rigo RR6, colonna 2, devono essere indicati eventuali contributi relativi agli anni di imposta precedenti all’anno 2020, che sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione, utilizzando la delega di pagamento unica (modello F24), né a rimborso, ma che sono stati riconosciuti in autoconguaglio dall’INPS su richiesta dell’interessato mediante apposita istanza presentata direttamente alla propria Struttura territoriale di competenza tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale – Gestione separata (Liberi professionisti).

Per il calcolo dell’acconto anno di imposta 2022 si applica l’aliquota del 26,23% (IVS + maternità, Anf, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale + ISCRO).

Nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo. La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento. Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali. L’importo indicato nella colonna 18 non può superare l’importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15.
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2021 devono inviare, se non ancora effettuata, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale – Gestione separata liberi professionisti, la domanda di iscrizione quale libero professionista al fine della corretta implementazione della propria posizione contributiva.

ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020)

Anche i professionisti iscritti alla Gestione separata possono beneficiare dell’esonero contributivo per l’anno 2021.
Oggetto dell’esonero sono i versamenti in acconto dovuti per l’anno di imposta 2021, da versare entro il 20 agosto 2021 e il 30 novembre 2021.
Il Quadro RR sezione II è stato quindi implementato con il rigo RR9 nel quale il contribuente deve:
– in colonna 1, attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020;
– in colonna 2, riportare l’importo del contributo concesso a titolo di esonero.
Tenuto conto che gli importi (acconti 2021) interessati dall’esonero sono stati calcolati sul reddito prodotto per l’anno di imposta 2020, mentre il contributo dovuto indicato in colonna 15 è calcolato sul reddito effettivamente prodotto per l’anno di imposta 2021, si possono verificare diverse ipotesi:
1) contributo dovuto (colonna 15) uguale a importo esonero (e assenza di versamento in acconto). Il contribuente non deve effettuare alcun versamento a saldo 2021;
2) contributo dovuto (colonna 15) maggiore dell’importo concesso in esonero (e assenza di versamento in acconto). Il contribuente deve versare come saldo 2021 la differenza tra contributo dovuto e l’importo dell’esonero concesso;
3) contributo dovuto minore dell’importo concesso a titolo di esonero. Il contribuente non deve effettuare alcun versamento. La contribuzione accreditata sarà pari al contributo dovuto;
4) contributo dovuto minore dell’importo concesso a titolo di esonero e il contribuente ha effettuato il pagamento del secondo acconto 2021 entro il 30 novembre. Il contribuente non deve effettuare alcun versamento a saldo 2021 e la somma in eccedenza può essere utilizzata in compensazione per il pagamento acconto 2022 o richiesta a rimborso.

Versamento dei contributi

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 – per chi si avvale della possibilità di rateazione – per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2021 e primo acconto per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022.
In sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero contributivo.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 22 agosto 2022 (saldo 2021 e primo acconto 2022) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In caso contrario vengono applicate le sanzioni per ritardato versamento. A tal fine, la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata tramite la funzione di calcolo della codeline presente sul sito www.inps.it.

RATEIZZAZIONE

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022.
Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.
Sull’importo da pagare ad ogni scadenza sono dovuti gli interessi, che devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Vanno esposti separatamente dai contributi.
Nell’importo da rateizzare è inclusa anche la maggiorazione dello 0,40% nel caso di versamento della prima rata effettuato dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022.

Nuove spese 2022 al Fondo Gomma e Plastica

Prevista una nuova procedura di prelievo delle quote associative a carico degli iscritti nella fase di accumulo del Fondo Nazionale di Pensione Complementare Gomma e Plastica.

Approvata la nuova modalità di quantificazione delle spese direttamente a carico degli iscritti che vengono ora determinate in cifra fissa dal Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e delle industrie delle materie plastiche.
Tale aggiornamento è stato necessario perché il precedente criterio, quantificato in percentuale rispetto alle voci della retribuzione valide ai fini del calcolo del TFR, non è più consentito dalla Commissione di Vigilanza.
Sono state determinate per l’anno 2022 le seguenti spese direttamente a carico degli iscritti che si trovino nella fase di accumulo:
– € 22 annui per gli associati con contribuzione ordinaria;
– € 18 annui per gli aderenti privi di contribuzione;
– non applicazione delle spese ai familiari fiscalmente a carico            di lavoratori aderenti.
Per il 2022 le spese in cifra fissa, conteggiate pro-quota a partire dal 31 marzo, sono pari quindi ad € 16,50; per il periodo del 2022 antecedente a tale data si è utilizzato il previgente criterio (0,07% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR con prelievo mensile).
Il nuovo criterio di calcolo delle spese associative non comporterà variazioni di carattere sostanziale circa l’entità complessiva annuale del prelievo rispetto alla precedente modalità.

Adottato il progetto di ricerca per la valutazione dei percorsi di inclusione

Adottato il progetto di ricerca per la valutazione controfattuale del Reddito di Cittadinanza (Ministero lavoro, comunicato 10 giugno 2022).

Il progetto fa riferimento a un esperimento controllato dei percorsi di inclusione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza: sia quelli avviati attraverso i Patti per il lavoro, sia quelli definiti nei Patti per l’Inclusione Sociale, con lo stesso approccio metodologico e il medesimo piano di campionamento.
L’obiettivo è quantificare l’efficacia dei percorsi di attivazione previsti dalla norma, laddove correttamente implementati. Non è quindi finalizzata a stimare l’impatto attuale della misura, che dipenderebbe dallo stato corrente di implementazione.
La metodologia controfattuale permette di isolare e identificare l’impatto causale dei percorsi sul benessere, l’inserimento lavorativo o dell’acquisizione di competenze, e altre sfere tramite l’assegnazione casuale dei beneficiari ai gruppi di controllo e trattamento. Il gruppo di controllo continuerà a ricevere il beneficio economico, ma non viene sottoposto agli impegni e interventi previsti dai percorsi di inclusione per la durata della valutazione.
L’impostazione permette sia di ridurre eventuali distorsioni create dal diverso stato di implementazione dei percorsi d’inclusione sociale e lavorativa nelle diverse aree del territorio, sia di utilizzare i risultati della valutazione per supportare i responsabili dell’implementazione del Reddito di Cittadinanza in questa fase di attuazione della misura, in cui la parte di attivazione non è ancora andata a regime per migliorare il disegno e l’implementazione dei percorsi di accompagnamento, aumentare la credibilità e la trasparenza del RdC e testare innovazioni nel disegno della misura o nella fornitura di servizi (service delivery).

IVA: effetti sul termine di presentazione della dichiarazione integrativa

Il Fisco fornisce chiarimenti sul differimento dei termini di accertamento IVA e gli effetti sul termine di presentazione della dichiarazione integrativa (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 giugno 2022, n. 328)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’istante ritiene di essere nei termini per presentare la dichiarazione integrativa della Dichiarazione IVA 2014 al fine di modificare la scelta dell’utilizzo di un credito IVA da rimborso, come manifestato nella dichiarazione originariamente presentata, a detrazione e/o compensazione.
La Società, infatti, come meglio argomentato nel seguito, ritiene di poter presentare una dichiarazione integrativa della Dichiarazione IVA 2014 fintantoché non sono spirati i termini per il controllo di detta dichiarazione originariamente presentata da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Orbene, nel caso di specie, il termine di decadenza del potere di accertamento in relazione alla Dichiarazione IVA 2014 è ancora in corso, in quanto lo stesso è rimasto sospeso per il periodo che è intercorso tra il quindicesimo giorno successivo alla data in cui l’Ufficio ha notificato la Richiesta Documenti (aprile 2016) e la data in cui la Società ha adempiuto a tale richiesta con la Consegna Documenti (3 luglio 2020).
Tale dilatazione dei tempi per la risposta è stata causata da particolari accadimenti, in precedenza descritti, per cui la Società ha potuto presentare la documentazione comprovante il proprio diritto al rimborso solo quando è riuscita a definire compiutamente la propria posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e si è conclusa l’attività di controllo medio tempore avviata dall’Ufficio pur se relativa ad un’altra annualità.
Il Fisco, a riguardo, ritiene che il rinvio ai «termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» ad opera del comma 6- bis dell’articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 – con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini IVA – non può che far riferimento ai termini “ordinari” disciplinati dal comma 1 dell’articolo 57 per le motivazioni di seguito esposte.
Anzitutto – per finalità di coerenza ed organicità del sistema – vi è l’esigenza di garantire continuità con il passato, laddove, l’originario rinvio – ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, anche per l’IVA oltre che per le imposte sui redditi e dell’IRAP – ai termini di cui all’articolo 2, comma 8- bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non contemplava alcuna forma di “differimento” ancorata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA.
L’allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, con l’introduzione altresì di una norma ad hoc ai fini IVA, non altera la natura dell’istituto, di natura premiale, finalizzato a consentire al contribuente di emendare gli errori compiuti all’atto della presentazione della dichiarazione originaria, prima di essere raggiunto dall’azione accertatrice dell’Ufficio impositore.
Orbene, il “differimento” contemplato dal comma 3 del richiamato articolo 57, rappresenta uno “strumento di controllo”, volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell’ipotesi in cui, come detto, il contribuente pretestuosamente “temporeggi” nell’ottemperare alla richiesta dell’Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA, con l’obiettivo di far decorrere i termini per l’accertamento.

Trattasi, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell’Ufficio, la cui applicazione discende dall’adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.
Resta fermo che, in base all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, nell’ipotesi in cui il rimborso fosse denegato per difetto dei presupposti stabiliti dall’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, con contestuale riconoscimento della spettanza del credito, ne sarebbe ammessa la «detrazione, successivamente alla notificazione» del provvedimento di diniego, «in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale».

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