Fondo PMI creative: presentazione delle domande di agevolazione

Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto 30 maggio 2022, ha definito, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto 19 novembre 2021, le modalità attuative degli interventi previsti a valere sul Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, stabilendo gli aspetti inerenti ai termini e alle modalità di presentazione della domanda e fornendo gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo.

Le agevolazioni relative agli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e ai voucher per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.
Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L’Agenzia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:
a.1) accesso alla piattaforma informatica;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica;
b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda”;
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

 

Mobbing: nullità del licenziamento ai danni del lavoratore

7 giu 2022 E’ nullo il licenziamento disciplinare collegato alla condotta mobbizzante tenuta dal datore di lavoro ai danni del dipendente (Corte di Cassazione, Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17702).

La vicenda

La Corte di Appello territoriale ha confermato la sentenza di prime cure che aveva ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore dalla società datrice, in quanto fondato su un unico motivo illecito, ossia la volontà espulsiva della stessa.
La Corte ha, difatti, collocato il procedimento disciplinare che aveva determinato il licenziamento in un contesto in cui nei confronti del dipendente risultavano provati i sistematici e reiterati comportamenti ostili, originanti forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, con mortificazione morale dello stesso e con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità;
valutati, dunque, i molteplici addebiti mossi al lavoratore, i giudici hanno ritenuto che i fatti contestati dovessero ritenersi insussistenti, essendo tutti o non provati nel loro verificarsi, o non riconducibili con certezza al lavoratore, ovvero non disciplinarmente rilevanti; pertanto hanno condiviso le conclusioni del giudizio di primo grado, secondo cui il licenziamento doveva porsi in correlazione con la condotta mobbizzante tenuta ai danni del dipendente, una volta riconosciuto alla base di esso, come unico motivo, la volontà di liberarsi e di colpire il lavoratore, conseguenza ultima delle condotte vessatorie tenute a suo carico.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, volto esclusivamente a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito, ed ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con i consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative stressogene o mobbizzanti ed il giudice del merito è tenuto a valutare se dagli elementi noti possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza del danno.

La Suprema Corte, sul punto, ha evidenziato che tutte le contestazioni della società datrice, mirassero, nel caso sottoposto ad esame, ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, in particolare, richiamando impropriamente la violazione da parte della Corte distrettuale degli artt. 115, 116 e 2697 c.c..
A tale riguardo i giudici hanno, dunque, evidenziato che, invero, le invocate violazioni ricorrono solo nei casi in cui il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, non, viceversa, quando lo stesso, come avvenuto nel caso di specie, abbia valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Con riferimento, in particolare, alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha, altresì, ribadito che la sussistenza della stessa ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata e non, invece, qualora oggetto di censura sia la valutazione che lo stesso giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, così come avvenuto nel caso concreto, in cui la società datrice si era limitata a criticare l’apprezzamento operato dai giudici di merito circa l’esistenza delle condotte vessatorie, proponendo una diversa valutazione e richiedendo, erroneamente, un sindacato non consentito alla Corte di legittimità.

Contributo per non autosufficienza EBIART

Il via alla prestazione sperimentale di sostegno alla persona con contributo per non autosufficienza dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART).

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART) con la suddetta prestazione ha previsto due linee di intervento, non cumulabili, con le seguenti caratteristiche e finalità:

NON AUTOSUFFICIENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché figlio/a (discendente di primo grado) – di seguito “congiunto” – ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.

ASSISTENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché genitore (familiare ascendente di primo grado) – di seguito “congiunto” -, avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero:
– Assistenza domiciliare – Badante,
– Centro diurno anziani,
– Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo),
– Centro socio riabilitativo diurno,
– Centro socio riabilitativo residenziale.

L’intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli Venezia Giulia attestate lo stato di invalidità del familiare.

Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 800,00 lordi per nucleo familiare.
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in originale cartaceo agli Sportelli EBIART attivi presso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali o presso l’EBIART a partire dall’1 giugno 2022 e, inderogabilmente, entro il 31 gennaio 2023.
I contributi saranno erogati da EBIART sino ad esaurimento delle risorse economiche annualmente stanziate a tal fine. I familiari (dipendenti, titolari, soci di aziende aderenti al sistema della bilateralità artigiana/EBIART) non posso richiedere il contributo per lo stesso congiunto, anche se dipendenti o titolari di aziende diverse.
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i titolari e soci, la relativa “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Per EBIART il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata.

Fondo impresa femminile: via libera alle domande

A partire dalle ore 10.00 di oggi è aperto lo sportello online del Fondo impresa femminile per l’invio delle domande da parte di imprese attive da oltre 12 mesi. (INVITALIA – Comunicato 06 giugno 2022)

Si tratta della seconda linea di intervento a favore dell’imprenditorialità femminile, dopo che lo scorso 19 maggio è stato chiuso lo sportello per le imprese nuove o costituite entro i 12 mesi.
Occorre collegarsi all’indirizzo https://invioprogettisviluppo.invitalia.it/ che verrà attivato in concomitanza con l’apertura dello sportello.
Per poter effettuare l’invio è necessario digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione già operativa dal 24 maggio 2022.
Lo sportello sarà aperto dalle 10.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento fondi.

Firmato il CCNL Turismo Anpit – Cisal

Sottoscritto il nuovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL, con decorrenza dal 1° maggio 2022 – al 30 aprile 2025, include anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
Le Parti hanno concordato i seguenti incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e la conseguente P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza e dell’ex E.D.R., con l’introduzione della Categoria dei Dirigenti.

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Dirigente 3.721,25 3.794,25 3.867,25 4.013,25
Quadro (ex Quadro A1) 2.252,90 2.344,90 2.390,90 2.436,90 2.528,90
A1 (ex A2) 1.959,04 2.039,04 2.079,04 2.119,04 2.199,04
A2 (ex A3) 1.714,16 1.784,16 1.819,16 1.854,16 1.924,16
B1 1.567,23 1.631,23 1.663,23 1.695,23 1.759,23
B2 1.420,30 1.478,30 1.507,30 1.536,30 1.594,30
C1 1.273,38 1.326,98 1.353,78 1.380,58 1.434,18
C2 1.175,42 1.224,22 1.248,62 1.273,02 1.321,82
D1 1.077,47 1.122,27 1.144,67 1.167,07 1.211,87
D2 979,52 1.019,52 1.039,52 1.059,52 1.099,52

 Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Operatore Gestionale 0.468,11 1.496,91 1.525,71 1.583,31
Operatore di 1 ° Categoria 1.278,27 1.330,47 1.356,57 1.382,67 1.434,87
Operatore di 2° Categoria 1.146,04 1.194,28 1.218,40 1.242,52 1.290,76
Operatore di 3° Categoria 1.057,88 1.101,80 1.123,76 1.145,72 1.189,64

Elemento Perequativo Mensile Regionale” (E.P.M.R.)
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nelle successive Tabelle

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent. A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia R.

Friuli

Umbr.

Valle d’A.

Piemont.

Dirigente 481,34 459,12 456,38 446,64 438,34 406,42 389,76 371,71 371,71 352,27
Quadro (ex QA1) 207,73 197,28 195,97 191,40 187,48 172,45 164,61 156,12 156,12 146,97
A1 (ex A2) 182,15 173,08 171,95 167,98 164,58 151,55 144,75 137,38 137,38 129,45
A2 (ex A3) 164,24 156,14 155,13 151,59 148,55 136,92 130,85 124,27 124,27 117,19
B1 e Op. Gestionale(*) 148,89 141,63 140,72 137,54 134,82 124,38 118,93 113,03 113,03 106,68
B2 e Op. 1° Cat.(*) 134,39 127,91 127,11 124,27 121,84 112,54 107,68 102,42 102,42 96,75
C1 e Op. 2° Cat.(*) 121,60 115,82 115,09 112,56 110,40 102,09 97,75 93,05 93,05 87,99
C2 e Op. 3° Cat.(*) 113,07 107,75 107,09 104,76 102,76 95,12 91,13 86,81 86,81 82,15
D1 105,40 100,49 99,88 97,73 95,90 88,85 85,17 81,19 81,19 76,90
D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20 77,44 77,44 73,39

Liv.

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Camp.

Sard.

Calab.

Basilic.

Molise

Dirigente 299,57 239,90 180,24 178,85 167,76 158,02 151,10 72,00 72,00 72,00
Quadro (ex QA1) 122,14 94,05 65,96 65,31 60,08 55,51 52,24 15,00 15,00 15,00
A1 (ex A2) 107,92 83,56 59,19 58,63 54,10 50,13 47,30 15,00 15,00 15,00
A2 (ex A3) 97,97 76,21 54,46 53,95 49,91 46,37 43,84 15,00 15,00 15,00
B1 e Op. Gestionale(*) 89,43 69,92 50,40 49,95 46,32 43,14 40,87 15,00 15,00 15,00
B2 e Op. 1° Cat.(*) 81,37 63,97 46,57 46,16 42,93 40,09 38,07 15,00 15,00 15,00
C1 e Op. 2° Cat.(*) 74,26 58,72 43,19 42,82 39,93 37,40 35,60 15,00 15,00 15,00
C2 e Op. 3° Cat.(*) 69,52 55,23 40,93 40,60 37,94 35,61 33,95 15,00 15,00 15,00
D1 65,25 52,08 38,90 38,59 36,14 34,00 32,47 15,00 15,00 15,00
D2 62,41 49,98 37,55 37,26 34,95 32,92 31,48 15,00 15,00 15,00

 

Aumenti periodici di anzianità
Per l’anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa Azienda, presumendo un progressivo arricchimento professionale, in funzione dell’esperienza nella mansione, il Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “Scatti”. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’Apprendistato.

Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure.

 

Livelli

Importo del singolo scatto

Dirigente 73,00
Quadro (ex QA1) 31,00
Al (ex A2) 29,50
A2 (ex A3) 26,50
B1 e Operatore Gestionale 25,00
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 23,75
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 22,50
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 21,50
D1 21,00

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente € 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) € 480,00/anno, in quote mensili di € 40

Indennità di Cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi..

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195 ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una specifica “Indennità di attesa” di lordi € 4,00 (Euro quattro/00) per ciascuna ora prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45° ora settimanale.

Indennità Disk Jockey
In caso di utilizzo di materiale discografico di proprietà del Disk Jockey, allo stesso sarà riconosciuta un’Indennità giornaliera di € 2,00 (Euro due/00) lordi, a titolo di “rimborso forfettario”, per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa con l’utilizzo di tale materiale.

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