Tassazione e ritenuta per l’indennità da perdita di redditi da lavoro

Le indennità percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettate a tassazione separata e a ritenuta (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16512).

La vicenda

La dipendente di un ente previdenziale, esclusa dal corso concorso per l’accesso alla dirigenza, otteneva dai giudici amministrativi l’annullamento dell’atto; il Consiglio di Stato, poi, in sede di ottemperanza, imponeva all’amministrazione di organizzare un nuovo corso concorso con la sua partecipazione, e, in caso di superamento del corso, di reintegrarla dal punto di vista giuridico; non essendo, invece, possibile la reintegrazione economica, i giudici amministrativi evidenziavano la necessità di un’autonoma azione risarcitoria sul punto.
All’esito positivo del corso concorso la dipendente adiva, dunque, nuovamente il T.A.R. regionale per ottenere il risarcimento dal danno derivante dal comportamento illecito dell’ente.
Il T.A.R., in accoglimento della domanda, condannava l’amministrazione a risarcirle il danno subito, consistente in un danno patrimoniale, pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe percepito quale dirigente, ed un danno non patrimoniale, dovuto al mancato conseguimento del livello dirigenziale cui avrebbe avuto diritto e per l’alterazione della vicenda umana e professionale subita.

L’INPDAP versava tali somme, applicando, però, sulle stesse il regime fiscale per i redditi di lavoro dipendente, con le conseguenti ritenute.
La dipendente, a questo punto, chiedeva il rimborso delle somme ritenute a titolo di Irpef, a suo avviso indebitamente effettuate, in quanto aventi natura risarcitoria delle perdite subite e finalità di reintegrazione patrimoniale; impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione e si vedeva riconosciute integralmente le proprie ragioni dalla competente Commissione tributaria provinciale.
La Commissione tributaria regionale, viceversa, accoglieva in parte l’appello dell’ufficio, confermando la sentenza appellata in relazione alle ritenute sulle somme percepite a titolo di danno esistenziale, rigettando, invece, la domanda della contribuente per le ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale.
La C.T.R. evidenziava, sul punto, che i proventi erogati a titolo di danno patrimoniale erano sostitutivi di reddito, e quindi soggetti a imposizione, mentre i proventi erogati a titolo di danno esistenziale costituivano danno emergente, per cui illegittima risultava la loro ripresa a tassazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la dipendente, sostenendo che gli importi dalla stessa percepiti, ritenuti dalla C.T.R. conseguiti in sostituzione di redditi, e quindi soggetti a imposizione, fossero, invece, stati riconosciuti come posta risarcitoria strettamente patrimoniale e che tali somme, aventi carattere di danno emergente per perdita di chance, non fossero assoggettabili ad imposizione.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, riaffermando il principio secondo cui, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione, nel caso in cui siano volte a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente.
L’imposizione, dunque, è esclusa solo in caso di somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale, il danno all’immagine, nonchè il danno da perdita di chance.
Da tanto discende che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta.

Richiamando tali principi, i giudici hanno evidenziato che nel caso in argomento la C.T.R., distinguendo le poste risarcitorie riconosciute dal T.A.R., aveva correttamente ritenuto tassabili quelle volte a sostituire reddito perduto, costituente lucro cessante, e non soggette, invece, ad imposizione quelle volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico della contribuente, corrispondente al danno esistenziale.

La Corte ha, inoltre, sottolineato l’assoluta irrilevanza della circostanza che il T.A.R. avesse qualificato le predette somme come posta risarcitoria strettamente patrimoniale da fatto illecito, non essendo tale circostanza, da sola, idonea ad escludere l’assoggettabilità della somma ad imposizione, atteso che non è la natura risarcitoria della somma ad escluderne l’imponibilità ma la natura del pregiudizio risarcito, il quale, come ampiamente chiarito, rimane imponibile quando si tratti di perdita di redditi.

Precisazioni Inps sull’APE sociale

L’Inps ha fornito indicazioni sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 sull’APE sociale.

Il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato differito al 31 dicembre 2022. Coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, devono tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono.
Resta fermo che, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2022).
Dal 1° gennaio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della L. n. 604/1966, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno 3 mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Relativamente agli operai agricoli, non è più necessario, ai fini della decorrenza del beneficio, computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Ne consegue che, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non è necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat.  La definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.
Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente: gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat; i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività previste.
Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 24 mesi opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
– AP148, denominato ” Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234″;
– AP149, denominato “Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
– 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
– 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
– 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero (Circolare 25 maggio 2022, n. 62).

Somme corrisposte al legale non distrattario con delega all’incasso: esonero ritenuta d’acconto

Ai fini dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto, il legale non distrattario, con delega all’incasso, che percepisce direttamente dalla parte soccombente (sostituto d’imposta) le somme liquidate in sentenza a favore del proprio cliente a titolo di spese di giudizio, è tenuto a fornire la prova dell’avvenuto pagamento da parte del cliente del compenso professionale. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2022, n. 286).

Sui compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’area di applicazione della ritenuta comprende anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento e che, pertanto, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest’ultima, munito di un mandato all’incasso, la parte soccombente è esonerata dall’effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, vale a dire qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.
In altri termini, l’esibizione della copia della fattura emessa dal difensore “non distrattario” nei confronti del cliente, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l’effetto di “ristorare” la parte vittoriosa dell’onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore. Tale presunzione, legittima l’esonero dall’applicazione della ritenuta su richiesta del professionista.
Tuttavia, considerato che la responsabilità per la violazione dell’obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte resta in capo al sostituto d’imposta, quest’ultimo, qualora ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, è legittimato a richiedere al legale ” non distrattario”, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale.

Superbonus: nuove precisazioni dal Fisco

In tema di Superbonus, forniti chiarimenti sulla realizzazione di un muro di contenimento dell’edificio condominiale e sugli interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico effettuati su due edifici in comproprietà tra coniugi (Agenzia delle entrate – Risposte 25 maggio 2022, nn. 297 e 298).

In merito al quesito posto dal condominio se l’intervento di realizzazione ex novo del muro di contenimento dell’edificio condominiale, al fine di garantire un adeguato confinamento del suo terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus implica valutazioni di natura tecnica. In particolare, l’eventuale riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico.

In relazione all’individuazione del numero massimo di unità immobiliari per cui il singolo contribuente che sostenga le spese per interventi di riqualificazione energetica possa fruire del beneficio del Superbonus, la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato l’ Istante potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese che sosterrà per gli interventi ” trainati” di riqualificazione energetica delle unità immobiliari appartenenti all'” edificio A”, nel rispetto di ogni ulteriore requisito richiesto dalla norma e non oggetto del presente interpello. Ai fini della determinazione del numero massimo di due unità immobiliari, infatti, risulta ininfluente la circostanza che gli immobili oggetto di intervento siano in comunione di beni con la moglie o che quest’ultima fruisca, eventualmente, della medesima agevolazione per interventi di efficientamento energetico di cui abbia sostenuto le spese, effettuati su altri due immobili posti in comunione dei beni. Infine, come già rappresentato, ai fini del conteggio in esame, non si dovrà tenere conto di eventuali pertinenze delle unità residenziali.

In merito al calcolo del massimale di spesa per gli interventi ” trainanti” antisismici, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Inoltre, che, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, o di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce).

In relazione all’arco temporale di applicazione del beneficio, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con una percentuale di detraibilità del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 e decrescente a partire dall’annualità 2024.

Per quanto relativo all’installazione di un ascensore quale intervento ” trainato” dagli interventi ” trainanti” di miglioramento sismico, anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono tra l’altro, al rifacimento di scale ed ascensori, all’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, a montascale o piattaforme elevatrici. Tali opere sono ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto ” trainato” da uno degli interventi ” trainanti” suindicati di efficienza energetica o di miglioramento antisismico, sia realizzato ” congiuntamente” a tali interventi. Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi ” trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ” trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi ” trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi ” trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ” trainanti”. Nel caso in cui l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia ” trainato” da uno degli interventi di efficienza energetica ” trainanti”, sarà necessario sia che esso venga realizzato ” congiuntamente” a tali interventi sia che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il predetto miglioramento va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Regime agevolato per docenti e ricercatori

I chiarimenti del Fisco per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 (Agenzia delle entrate – circolare 25 maggio 2022, n. 17/E).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi e fornisce risposte ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli.
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione. Questa possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure che siano cittadini di Stati Ue, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010). Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo. Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione mediante il versamento. Questo termine, spiega l’Agenzia, va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. Ad esempio, in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022, l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023.

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