Bici e monopattini elettrici: determinata la percentuale del credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 maggio 2022, n. 176217)

Il Decreto Rilancio (co. 1-septies, articolo 44, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Successivamnete sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro.
In particolare, è stato previsto che:
a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022;
b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto si rende noto che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che svolga attività lavorativa presso terzi, incompatibile con le prescrizioni mediche, durante il periodo di assenza per malattia (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16208).

La vicenda

La Corte d’appello territoriale confermava il rigetto della domanda avanzata da un dipendente, direttore amministrativo di un centro di riabilitazione, nei confronti della società datrice di lavoro, tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, motivato, in particolare, dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia, dalla violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà in relazione al rapido recupero delle capacità di svolgere la prestazione e, inoltre, dall’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.

I Giudici di merito,invero, ritenevano che la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da far venir meno la relazione di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Risultava, difatti, provato che, in costanza di assenza per malattia, il lavoratore aveva svolto prestazioni presso altra ditta e si era dedicato ad altre attività fuori casa, anche durante le ore di reperibilità, senza dimostrare un’ urgente necessità di allontanarsi dal domicilio.
La Corte giudicava, inoltre, non provata dal lavoratore la compatibilità dell’attività svolta in favore di terzi con la malattia depressiva di cui era affetto, dal momento che le prestazioni espletate durante l’assenza risultavano inconciliabili con la specifica prescrizione di riposo e terapia farmacologica a questi indirizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione operata dai giudici di merito circa l’incompatibilità con la prescrizione medica di riposo dell’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia.
La stessa ha posto, inoltre, in evidenza che l’origine della malattia, nel caso in oggetto sindrome ansioso-depressiva, non assumeva rilevanza in relazione alla natura degli addebiti contestati al lavoratore, i quali riguardano la violazione delle prescrizioni attinenti allo stato di malattia e non, dunque, la mancanza o simulazione della stessa.

I Giudici, infine, non hanno mancato di rilevare che il giudizio concernente la giusta causa di licenziamento era stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base del complesso delle condotte addebitate al lavoratore e, innanzitutto, dello svolgimento presso terzi di attività lavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche.
L’ allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in tale ottica, aveva dunque assunto rilevanza solo secondaria nell’ambito degli addebiti mossi al lavoratore e posti a fondamento della giusta causa di licenziamento, dovendosi pertanto ritenere adeguata la valutazione di proporzionalità della sanzione del licenziamento per giusta causa rispetto alla gravità della condotta.

Fisco: nuove precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su limite di spesa per installazione di impianto fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un ascensore per disabili riconducibile ad un intervento di “ristrutturazione edilizia”, accesso al Superbonus da parte del locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare, interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento), verifica del principio di prevalenza residenziale di un edificio con interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari presenti (Agenzia delle entrate – Risposte 23 maggio 2022, nn. 287, 288, 289, 290).

Nello specifico, il Fisco ha chiarito quanto segue:

– in relazione alla realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche che rientra tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” (aspetto che attiene alle prerogative del Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche), il limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza. Ciò in quanto, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di ” ristrutturazione edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi;

– al contribuente non è preclusa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della quale, in base ai dati del Registro delle Imprese, non risulta essere né socio né titolare di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica « al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». A tal fine, è necessario, tra l’altro, che l’ Istante abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale, incluse le relative pertinenze) siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio;

– per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;

– nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa in oggetto e sempreché dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il predetto cambio di destinazione d’uso, laddove al termine dei lavori l’edificio avrà prevalentemente funzione residenziale entrambi i condomini potranno usufruire del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Per quanto riguarda la modalità di determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Nel caso di specie, pertanto, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, il limite di spesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 per due) e per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 per due).

Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria

Per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, ai fini della precompilata, è prevista la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato irregolarmente, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. (Agenzia Entrate – risoluzione 23 maggio 2022, n. 22).

Ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 175/2014, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, devono inviare al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 7, co. 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del decreto 2 febbraio 2022, ha disposto che la trasmissione dei dati  deve essere effettuata:
– entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
– entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
– entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
– entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;
– entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.

Al riguardo, l’inoltro dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:
– utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
– invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);
– invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).

In merito al trattamento sanzionatorio, l’art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro

i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 175/2014 è stato chiarito che al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatoria” in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Accesso ai servizi online del Fisco anche con delega al familiare

Chi non ha modo di accedere in prima persona ai servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, potrà delegare un familiare o una persona di fiducia. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217)

Il provvedimento in oggetto punta ad agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi.
La semplificazione riguarda in primo luogo i tutori e i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di figli minorenni, ma vale anche per chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto. Il provvedimento di oggi illustra, caso per caso, le regole per conferire oppure ottenere l’abilitazione, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Fisco telematico. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
Un’opzione disponibile per tutti i contribuenti è quella di richiedere l’abilitazione all’accesso, per proprio conto, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate da parte del coniuge, del figlio, di un parente/affine entro il quarto grado o di una persona di fiducia (conferendo una procura sulla base dell’art 63 del Dpr n. 600/1973). Ogni contribuente potrà designare un solo rappresentante e ogni persona potrà essere designata al massimo da tre contribuenti. La procura non potrà essere conferita a titolo professionale.
La procura potrà essere presentata dal rappresentato presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata oppure inviando la documentazione tramite pec ad una Direzione Provinciale delle Entrate. Se invece il rappresentato è impossibilitato a presentare direttamente la procura a causa di patologie, la domanda potrà essere presentata dalla persona di fiducia prescelta presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando copia del documento di identità di entrambi e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato rilasciata dal medico di famiglia. Le informazioni inserite nelle attestazioni non dovranno eccedere quelle presenti nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia.
Il tutore (oppure, nei casi previsti, il curatore speciale) potrà richiedere di essere abilitato all’accesso ai servizi online per conto del soggetto sotto tutela presentando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“Modulo di richiesta di accesso ai servizi online per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno”) e allegando la documentazione attestante la propria qualifica. Analoghe modalità sono previste per i curatori speciali e gli amministratori di sostegno. Il provvedimento illustra anche le regole per i genitori di minorenni (soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale).
L’accesso all’area riservata avverrà sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, potrà scegliere se operare per conto proprio o del soggetto rappresentato. In quest’ultimo caso il rappresentante potrà operare per diversi servizi online, come visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata o richiedere un duplicato della tessera sanitaria, ma anche accedere a molte delle informazioni disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, quali le consultazioni ipo-catastali, il cassetto fiscale, la stampa dei modelli F24, le ricevute dei pagamenti pagoPA, gli avvisi di regolarità e irregolarità e altre comunicazioni.

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