CCNL Rai: premio di risultato 2025

Disciplinata l’erogazione del Premio di Risultato relativo all’anno 2025

Con il Verbale di Accordo siglato il 5 dicembre 2024, le Parti Sociali Rai, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Confsal-Libersind hanno definito le modalità di erogazione del Premio di risultato relativo all’esercizio 2025. 
Il valore complessivo ammonta a 1.579,27 euro, riferiti al livello 4 e verrà erogato solo a condizione che venga raggiunto nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo.
La misura individuale del premio viene determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo lo schema seguente:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di 1/12 del premio annuo;
– assenze nel mese di 3 giorni: riduzione del 50% di 1/12 del premio annuo;
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di 1/12 del premio annuo.
Il premio di risultato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio. Per il personale a tempo determinato, con la busta paga di ottobre (o con la prima busta paga utile) viene erogata una somma massima di 1.579,27 euro lordi (riferiti al livello 4). 
I lavoratori potranno richiedere la conversione dell’importo del premio di risultato (nella misura del 50% o del 100% dell’importo) in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”. Per costoro, sarà riconosciuta una maggiorazione del valore di welfare del
– 12% in caso di conversione del 100% dell’importo del premio;
– 8% in caso di conversione del 50% dell’importo del premio.
Infine, l’azienda mette a disposizione dei propri dipendenti, in servizio al 1° gennaio di ciascun anno, 250,00 euro a titolo di welfare.

Novità per la comunicazione delle spese per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico

L’Agenzia delle entrate ha modificato quanto previsto dal provvedimento n. 354629/2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 dicembre 2024, n. 443574).

A rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2023, n. 354629, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

 

Dal confronto con le aziende di trasporto è emerso, infatti, che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

 

Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento.

 

Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

 

Con la comunicazione ordinaria si comunicano i dati per la prima volta o per integrare una precedente comunicazione.

Gli importi delle spese sostenute da un soggetto pagatore per lo stesso intestatario dell’abbonamento (o, nel caso di indisponibilità dei dati del soggetto pagatore, le spese sostenute per lo stesso intestatario dell’abbonamento), e dei rimborsi ottenuti da un soggetto per un certo anno di spesa, riferiti ad abbonamenti intestati allo stesso soggetto, devono essere sommati e inseriti tutti in unico elemento di tabella di una fornitura.

Non si intende, quindi, integrativa una comunicazione ordinaria nella quale si vogliano inviare ulteriori importi sostenuti per un abbonato da parte di un pagatore, non inseriti nel record della precedente comunicazione.

I dati contenuti in qualsiasi comunicazione ordinaria successiva alla prima dovranno essere aggiunti ai precedenti solo se riferiti alla coppia “Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha sostenuto le spese” non contenuta in un record di tipo “C” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva o alla terna “Anno di sostenimento delle spese” – Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha ottenuto il rimborso” non contenuta in un record di tipo “D” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva.

 

Con la comunicazione sostitutiva si comunicano i dati in essa contenuti, determinando la cancellazione integrale di quelli contenuti nella comunicazione che
si intende sostituire. Pertanto, nel caso si fossero, ad esempio, omessi degli importi per spese sostenute da un soggetto per un intestatario di abbonamento in una comunicazione inviata precedentemente, sarà necessario inviare una comunicazione sostitutiva, riproponendo i record con gli importi corretti e completi.

 

Con la comunicazione di annullamento si richiede la cancellazione di tutti i dati contenuti nella comunicazione.
È possibile inviare una comunicazione sostitutiva o di annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva.

L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. È possibile sostituire o annullare esclusivamente comunicazioni che siano state acquisite con esito positivo aventi lo stesso soggetto obbligato e relative
allo stesso anno di riferimento.

CCNL Poste: siglati accordi su riorganizzazione, indennità di relazione, orario corriere e lavoro agile

Al personale adibito ad attività di Operatore di Front End, Specialista Consulente Finanziario e Specialista Consulente Mobile verrà riconosciuta un’indennità di relazione

La scorsa settimana si è concluso il confronto tra l’Azienda Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali di settore per la firma di quattro importanti accordi, in materia di riorganizzazione, indennità di relazione, orario corriere e lavoro agile.
Il primo accordo riguarda la riorganizzazione e l’implementazione dei progetti di evoluzione organizzativa di PCL, Mercato Privati e DTO, mentre nel secondo le Parti hanno convenuto di riconoscere nell’ambito della funzione Mercato Privati una specifica “indennità di relazione” (ex art. 77 CCNL) al personale adibito ad attività di Operatore di Front End, Specialista Consulente Finanziario e Specialista Consulente Mobile, in considerazione della particolare natura dell’attività svolta. 
Per quanto riguarda il terzo accordo, è stata modificata la prestazione lavorativa della nuova Rete Corriere, ferma restando l’applicazione del CCNL di Poste Italiane, che si articolerà su 39 ore settimanali, secondo le modalità definite nel Verbale di Accordo sottoscritto il 16 luglio 2024. 
Con l’ultimo accordo si è concordato invece di prorogare, per Poste Italiane e per le Società del Gruppo, la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart working) fino al 31 dicembre 2025

Patente a crediti: indicazioni sul regime sanzionatorio

L’Ispettorato nazionale del lavoro – facendo seguito alla circolare n. 4/2024 – fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Nota 09 dicembre 2024, n. 9326).

Come noto, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e, a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Sanzione amministrativa

Il comma 11 dell’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008 introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. E’ infatti, prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10% del valore dei lavori da considerarsi al netto dell’IVA – precisa l’Ispettorato – deve essere sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tale scopo potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Nella fase accertativa, si ricorda, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.

Qualora, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito.

In assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli importi sanzionatori irrogati sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente; pertanto, tali importi andranno versati sul codice IBAN dell’Agenzia. Per il personale ispettivo dell’Ispettorato tale indicazione non sarà più necessaria a seguito dell’integrazione dei sistemi di PagoPA sui verbali unici. Resta tuttavia ferma la necessità di dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria.

Allontanamento dal cantiere

Il comma 11 prevede, inoltre, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi, in merito andranno notiziati l‘ANAC e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo. Tanto nell’ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile, in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA. In caso di assenza della patente ab origine o attestazione SOA: se il committente o il responsabile dei lavori ha omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida. Tale sanzione non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000).

Considerato che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, la sanzione di cui all’art. 157 è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Il Decreto Flussi è legge: le novità della conversione

Introdotte la quota di riserva del 40% degli ingressi alle lavoratrici, nuove regole per i ricongiungimenti e per le domande di nulla osta (Legge 9 dicembre 2024, n. 187).

Il Decreto Flussi (D.L. n. 145/2024) è stato convertito in Legge n. 187/2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre. Diverse le novità introdotte nell’iter parlamentare culminato nell’approvazione al Senato del 4 dicembre scorso, tra le quali la norma che riserva alle lavoratrici fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 (articolo 2, comma 7-bis, D.L. n. 145/2024), la nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028 (articolo 2-bis) e le nuove regole sui ricongiungimenti familiari (articoli 12-ter, comma 1-bis e articolo 12-quater).

La quota di ingresso per le lavoratrici

La legge di conversione ha stabilito che per gli ingressi è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze fuori quota. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva citata si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all’assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

I ricongiungimenti familiari

Cambiano le regole sui ricongiungimenti che ora potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno 2 anni nel territorio nazionale, mentre l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti.

Irricevibilità delle domande di nulla osta 

Infine, vengono rigettate le domande di nulla osta avanzate da datori di lavoro che, tra l’altro, abbiano commessi reati relativi all’intermediazione illecita di manodopera, alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone e all’acquisto di schiavi (articolo 1, comma 1, numero 2, capoverso 2-ter).

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