Cosa fare se il server per l’invio telematico dei corrispettivi va in tilt

Forniti chiarimenti in tema di comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, cioè di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate – risposta 06 maggio 2022, n. 247).

L’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di affrontare il problema dell’erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, indicando quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura.

In particolare:
– in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica;
– a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE, lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio”, stato che consente all’Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
– la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture;
– la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l’imposta, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6, co. 2- bis, 11 co. 2- quinquies e 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997).
Con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, co- 2- quinquies, D.Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione.

Quota EBNA 2022 per le imprese artigiane

I rinnovi dei CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato e del CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica Artigianato hanno recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021, a partire dalla competenza maggio 2022 compresa, scatta dunque la nuova quota mensile EBNA.

Per i suddetti CCNL, da maggio 2022 la nuova quota mensile EBNA è data dalla somma del fisso di euro 15,65 + il variabile dello 0,60% dell’imponibile previdenziale.
Segue la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, aggiornato in base a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 ed in vigore dall’1/1/2022. Il calcolo deve essere fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda. Il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS.
A gennaio 2022 i CCNL artigiani che hanno recepito l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 sono stati:
– Area Meccanica (il settore comprende la Metalmeccanica, l’Impiantistica, gli Odontotecnici, gli Orafi)
– Area Alimentazione e Panificazione
– Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

A febbraio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco.

A maggio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL Area Legno-Lapidei e dal CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica.

L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA e le eventuali sanatorie è versare su F24 con codice EBNA. E’ necessario verificare l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS. In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del codice 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS.

Valutazione preventiva di sostenibilità finanziaria per ammortizzatori sociali in deroga

L’utilizzo delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per il finanziamento di interventi di politica attiva del lavoro e di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa è subordinato alla valutazione di sostenibilità finanziaria effettuata dall’Inps con apposita procedura (Messaggio 05 maggio 2022, n. 1919)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, con il quale ha accertato risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si tratta di interventi di attuazione di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni. Secondo la disposizione normativa la concessione di tali interventi da parte di Regioni e Province autonome è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Per consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo delle risorse residue per le suddette finalità, dunque, l’Istituto ha attivato un procedura apposita per la valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti di concessione di ammortizzatori sociali in deroga.

Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”, inviando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, le specifiche contenenti i seguenti dati:
1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.
L’Inps ha precisato che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i parametri sopra indicati).
Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.
La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga.
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.
Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.
Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.
Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.

Accordo tra Ministero e Parti Sociali: confermato il Protocollo Anti-Covid nei luoghi di lavoro

Nell’incontro del 4/5/2022, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, INAIL e Parti Sociali, hanno confermato l’applicabilità del Protocollo Sicurezza Anti Covid nei luoghi di lavoro privati

Nell’incontro del 4 maggio 2022 avente ad oggetto la “Valutazione del protocollo di aggiornamento della sicurezza Covid nei luoghi di lavoro”, hanno partecipato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, INAIL, CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFSERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, CONF AGRICOLTURA, COLDIRETTI, CONFSERVIZI, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFPROFESSIONI, CONFIMI INDUSTRIA, CONFETRA, COPAGRI, UNIMPRESA, CLAAI, CSE, CONFLAVORO PMI, CONFASSOCIAZIONI.

Le Amministrazioni hanno ritenuto che le misure previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, debbano continuare a trovare applicazione anche con il venir meno dell’emergenza pandemica, che non ha fatto venire meno l’esigenza di prevenzione dei contagi, che continuano a destare preoccupazione.

Pertanto, ciò premesso, le Amministrazioni, hanno confermato unanimamente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’Accordo ha consentito per prevenire e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.

Infine, hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica e normativa.

INPS: precisazioni sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF

L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo Cassa unica assegni familiari.

Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
Da tale data sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF). Continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Possono, inoltre, continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.

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