Nuovi minimi retributivi per il CCNL Legno e Arredamento (Confapi)

Siglato il 9/2/2022, tra UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito dall’1/1/2022, l’incremento dei minimi retributivi per gli addetti del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.

Come da tabella riportata i nuovi minimi retributivi sono stati definiti sulla base di un valore IPCA pari al 1,9%, che ha determinato un aumento a parametro 100 pari a € 29,05.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.

Categoria

parametro

Aumenti dall’1/1/2022

Minimi dall’1/1/2022

AD3 215 62,46 2.707,79
AD2 200 58,10 2.553,84
AD1 185 53,74 2.403,20
AC4 170 49,39 2.252,58
AC3 155 45,03 2.096,29
AC2 155 45,03 2.096,29
AC1 142 41,25 1.965,76
AS3 155 45,03 2.096,33
AS2 140 40,67 1.945,67
AS1 134 38,93 1.881,19
AE3 126,5 36,75 1.805,89
AE2 119 34,57 1.727,52
AE1 100 29,05 1.534,20

Apprendisti professionalizzanti dall’1/6/2013

Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

AC1 1 12 1.881,19
13 24 1.945,67
25 36 1.965,76
AC2 1 12 1.965,76
13 24 2.096,33
25 36 2.096,29
AC3 1 12 2.096,33
13 24 2.096,29
25 36 2.096,29
AC4 1 12 2.096,29
13 24 2.096,29
25 36 2.252,58
AD1 1 12 2.096,29
13 24 2.252,58
25 36 2.403,20
AD2 1 12 2.252,58
13 24 2.403,20
25 36 2.553,84
AD3 1 12 2.403,20
13 24 2.553,84
25 36 2.707,79
AE2 1 10 1.534,20
11 24 1.727,52
AE3 1 12 1.534,20
13 24 1.727,52
25 36 1.805,89
AS1 1 12 1.727,52
13 24 1.805,89
25 36 1.881,19
AS2 1 12 1.805,89
13 24 1.881,19
25 36 1.945,67
AS3 1 12 1.945,67
13 24 1.965,76
25 36 2.096,33
Diploma AC1 1 9 1.881,19
10 18 1.945,67
19 26 1.965,76
Diploma AC2 1 9 1.965,76
10 18 2.096,33
19 26 2.096,29
Diploma AC3 1 9 2.096,33
10 18 2.096,29
19 26 2.096,29
Diploma AC4 1 9 2.096,29
10 18 2.096,29
19 26 2.252,58
Diploma AD1 1 9 2.096,29
10 18 2.252,58
19 26 2.403,20
Diploma AD2 1 9 2.252,58
10 18 2.403,20
19 26 2.553,84
Diploma AD3 1 9 2.403,20
10 18 2.553,84
19 26 2.707,79
Diploma AE3 1 9 1.534,20
10 18 1.727,52
19 26 1.805,89
Diploma AS1 1 9 1.727,52
10 18 1.805,89
19 26 1.881,19
Diploma AS2 1 9 1.805,89
10 18 1.881,19
19 26 1.945,67
Diploma AS3 1 9 1.945,67
10 18 1.965,76
19 26 2.096,33
Laurea AC1 1 10 1.881,19
11 20 1.945,67
21 24 1.965,76
Laurea AC2 1 10 1.965,76
11 20 2.096,33
21 24 2.096,29
Laurea AC3 1 10 2.096,33
11 20 2.096,29
21 24 2.096,29
Laurea AC4 1 10 2.096,29
11 20 2.096,29
21 24 2.252,58
Laurea AD1 1 10 2.096,29
11 20 2.252,58
21 24 2.403,20
Laurea AD2 1 10 2.252,58
11 20 2.403,20
21 24 2.553,84
Laurea AD3 1 10 2.403,20
11 20 2.553,84
21 24 2.707,79
Laurea AE3 1 10 1.534,20
11 20 1.727,52
21 24 1.805,89
Laurea AS1 1 10 1.727,52
11 20 1.805,89
21 24 1.881,19
Laurea AS2 1 10 1.805,89
11 20 1.881,19
21 24 1.945,67
Laurea AS3 1 10 1.945,67
11 20 1.965,76
21 24 2.096,33

 

Iva: servizi di manutenzione elicotteri territorialmente rilevanti

I servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore comunitario ad acquirenti italiani tramite un centro servizi, anch’esso italiano, rappresentano un’unica prestazione Iva territorialmente rilevante (Agenzia Entrate – consulenza giuridica 23 febbraio 2022, n. 4).

In tema di trattamento IVA delle operazioni complesse, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18 ha chiarito che quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione. Infatti, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti.

Un’operazione deve essere considerata unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È questo il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.

Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi, per determinare l’estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione.

In sede di tale valutazione globale delle circostanze, la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione deve essere presa in considerazione, purché sia comprovata da elementi oggettivi.

Non esiste pertanto una norma che permetta di determinare quando ai fini IVA un’operazione è complessa piuttosto che autonoma. Secondo la Corte di Giustizia UE occorre a tal fine condurre una valutazione case by case, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione, ivi compresa la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione, comprovata da elementi oggettivi.

Nel caso di specie, i servizi di manutenzione degli elicotteri formano un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

Sostanziandosi in una prestazione generica, la stessa sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del Decreto IVA, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Rimodulazione aliquote e scaglioni di reddito ai fini IRPEF

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il sistema di determinazione dell’IRPEF è modificato attraverso una riduzione da cinque a quattro delle aliquote applicabili e la rimodulazione dei rispettivi scaglioni di reddito. (Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’attuale formulazione del TUIR prevede che l’imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Prima delle modifiche il TUIR prevedeva, invece, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

Pertanto, rispetto alla previgente disciplina:
– la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
– la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
– è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
– i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

La determinazione dell’imposta lorda a decorrere dal 1° gennaio 2022 può essere così schematizzata:

SCAGLIONI 2022

ALIQUOTE 2022

IMPOSTA LORDA

fino a 15.000 euro 23 per cento 3.450 euro
Da 15.001 fino a 28.000 euro 25 per cento 3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
Da 28.001 fino a 50.000 euro 35 per cento 6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
oltre 50.000 euro 43 per cento 14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

INPS: attivata la procedura per ottenere la Carta europea della disabilità

23 febb 2022 L’INPS ha comunicato che è disponibile sul proprio sito internet la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, attraverso cui il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.

La procedura è accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Dopo l’accesso con identità digitale, la procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire una propria fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta e l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
Il cittadino dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di verbali cartacei antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
Nel caso di minori con disabilità la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione, preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto, e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.
L’INPS precisa, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente.
I soggetti legittimati a presentare la domanda sono gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%, gli invalidi civili minorenni, i cittadini con indennità di accompagnamento, i cittadini con idonea certificazione, i ciechi e i sordi civili, gli invalidi e inabili al lavoro permanenti, gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%, gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica, gli inabili alle mansioni, i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili nei propri archivi e nel caso di disabilità autocertificata si riserva di accertarne l’effettiva validità.
All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, la produzione della Carta è affidata dall’INPS all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede anche alla consegna della stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda (Messagio n. 853/2022).

Codatorialità: modalità operative per la comunicazione

23 febb 2022 Il Ministero del lavoro ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete, nonché le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco.

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, comprese le comunicazioni di distacco, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del lavoro sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.
Le imprese che aderiscono ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni suddette per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa stessa.
I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL dell’impresa e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni in parola, si applicano le sanzioni già previste in materia (art. 19, D.Lgs. n. 276/2003).

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