Vitalizi ex consiglieri regionali: calcolo base imponibile

La quota imponibile dell’assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali deve essere commisurata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo di imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno (Agenzia Entrate – risposta 07 febbraio 2022, n. 78).

Trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi e di reversibilità e alle quote di assegno vitalizio pro-rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere regionale.

Nel caso di specie, la normativa regionale esclude dall’ambito di applicazione della stessa “i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo”.

Nel presupposto che gli assegni vitalizi e di reversibilità oggetto di rideterminazione siano benefici maturati sulla base di trattenute operate durante la carica elettiva degli aventi diritto (o, nel caso di reversibilità, dei de cuius), già assoggettate a imposizione fiscale nel predetto periodo, in quanto le medesime non erano considerate oneri deducibili, l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba permanere l’applicazione della quota non imponibile dell’importo lordo spettante, secondo il

meccanismo previsto dall’art. 52, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, teso a evitare la doppia imposizione fiscale.

In base alla disposizione normativa da ultimo richiamata, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui all’art. 50, co. 1, lett. g) del Tuir, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. La medesima disposizione prevede che tale quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi.

In relazione agli assegni vitalizi erogati dopo la riforma che ne ha determinato l’abolizione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, al fine di garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della predetta riforma ed evitare duplicazioni d’imposta, che la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno, ovverosia utilizzando il dato storico relativo all’ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute non previdenziali sui vitalizi spettanti ai titolari di cariche elettive, anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dal cit. art. 52.

Riguardo al caso di specie, la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l’imposta.

INAIL: aggiornamento del Modello OT23 2022

Nel Modello OT23 2022 è stata aggiornata la documentazione probante relativa ad alcuni interventi. (INAIL – Nota 04 febbraio 2022, n. 1104)

Sono state eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro riguardanti tutti gli interventi della sezione E e più precisamente:
E 1 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 2 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 3 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 4 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 5 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 6 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 7 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 8 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 9 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 10 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 11 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 12 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti la realizzazione del modello di rendicontazione in tutti i luoghi di lavoro
E 13 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema in tutti i luoghi di lavoro
E 18 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adesione al programma in tutti i luoghi di lavoro.

Proroga esenzione da imposta di bollo

I chiarimenti del Fisco sulle proroghe dell’esenzione da imposto di bollo previste dalla legge di Bilancio 2022

Certificazioni anagrafiche in modalità telematica

La legge di Bilancio 2022, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, interviene sul Codice dell’amministrazione digitale (CAD), estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021.
A tal riguardo, si evidenzia che però la legge in esame non ha apportato alcuna modifica all’ambito applicativo dell’agevolazione avente ad oggetto l’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica.
Si tratta, in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.
In via generale, i cittadini residenti in Italia possono richiedere i seguenti certificati: anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza. L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).
I cittadini residenti all’estero (iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE) possono, invece, richiedere i certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza.

Convenzioni per i tirocini di formazione

La legge di Bilancio 2022 estende a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento originariamente introdotta solo per l’anno 2021.
La disposizione in esame non ha apportato alcuna modifica con riferimento all’oggetto della preesistente agevolazione e ai beneficiari della stessa (soggetti che svolgono tirocini di formazione e orientamento).
L’esenzione, quindi, trova applicazione anche per il 2022 con riferimento alle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento. Si tratta di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

Consulenti del lavoro: presentazione domande per gli esami di abilitazione 2022

07 febb 2022 La domanda deve essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022.

La domanda di ammissione all’esame di Stato deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro disponibile sul proprio sito internet la procedura per presentare la domanda telematica secondo l’apposito modello.
L’accesso alla procedura avviene eclusivamente tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla stessa domanda.
La medesima domanda deve essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022. Il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro deve essere eseguito tramite la modalità disponibile nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID.
In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando.
I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
Le prove scritte hanno inizio alle ore 8:30 antimeridiane nei seguenti giorni:
– 8 settembre 2022: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
– 9 settembre 2022: prova teorico-pratica in diritto tributario.
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione “Avvisi e bandi” e dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it fino alla data di inizio degli stessi.

Cassa Edile di Lucca: nuova contribuzione

La Cassa Edile della Provincia di Lucca pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dall’1/1/2022

Come previsto nel nuovo CIPL firmato il 1° febbraio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende edili industriali della provincia di Lucca, con decorrenza 1/1/2022 si applica una nuova contribuzione per l’iscrizione alla Cassa Edile territoriale.

Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Lucchese a partire dall’1/1/2022

 

A CARICO DITTA

A CARICO OPERAI

TOTALE

Cassa edile 1,875% 0,375% 2,25%
Formazione e Sicurezza 1,00% 1,00%
A.P.E. 3,91% 3,91%
Fondo Sanitario Nazionale 0,60% 0,60%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10% 0,10%
Quote Adesione Territoriali 0,42% 0,42% 0,84%
Quote Adesione Nazionali 0,222% 0,222% 0,444%
TOTALE 8,327% 1,017% 9,344%
R.L.S.T. (per aziende senza RLS) 0,10%   0,10%

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