Emergenza Covid-19: obbligo mascherina e discoteche chiuse

Confermato l’obbligo delle mascherine al chiuso anche in zona bianca e la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (Ministero Salute – ordinanza 31 gennaio 2022).

Fino al 10 febbraio 2022, è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:

– i bambini di età inferiore ai sei anni;

– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

Inoltre, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Prorogata la copertura sanitaria per i familiari al Fondo FASA

Prorogata, fino al 31/3/2022, la campagna di adesione 2022 per l’iscrizione dei familiari al Fondo di assistenza sanitaria degli Alimentaristi Fasa

In deroga a quanto stabilito precedentemente, i lavoratori potranno ancora estendere la copertura sanitaria ai propri familiari fino al 31/3/2022.
Per le modalità di adesione è possibile consultare INFORMATIVA BENEFICIARI ed a contattare l’indirizzo e-mail anagrafica@fondofasa.it per eventuali comunicazioni riguardanti modifiche allo stato di famiglia e/o  eventuali chiarimenti riguardanti generazione di MAV. Il Fondo ricorda che non è necessario inoltrare copie dei documenti e di ricevuta pagamento MAV e che la conferma di avvenuta rendicontazione del pagamento sarà visibile dall’area riservata dell’Iscritto/a, sezione “Stato di famiglia”, con dicitura (PAGATO – anno 2022), posta a sinistra del nominativo del beneficiario interessato.
In merito alle comunicazioni al fondo riguardanti modifiche allo stato di famiglia e/o generazione di MAV devono essere inviate all’indirizzo e-mail anagrafica@fondofasa.it per permettere all’area competente di gestirle allegando copia di documenti di identità e tessere sanitarie/codici fiscali dei soggetti interessati in formato pdf della dimensione massima di 5MB. Una volta che il MAV viene rendicontato, nella sezione stato di famiglia dell’ Area Riservata ci sarà l’etichetta “Pagato” vicino ai Beneficiari.
Si ricorda, inoltre, che l’accordo di rinnovo del 31 luglio 2020, ha sancito che dal 1° gennaio 2022 l’importo del – finanziamento al Fondo FASA per la polizza sanitaria sarà pari a 17,50€ così suddivisa:
– CONTRIBUTO GESTIONE SANITARIA € 12,00
– CONTRIBUTO MATERNITA’ PATERNITA’ INTEGRATIVA € 3,50
– CONTRIBUTO GESTIONE E.B.S. € 2,00
Le imprese che non verseranno i contributi di cui sopra sono obbligate a garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità contrattuale e erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario mensile pari a 20 euro.

Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati

Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368)

Nel provvedimento in oggetto ci sono le indicazioni per contribuenti e intermediari.

I modelli approvati dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.

Retribuzione convenzionale per lavoro all’estero: si applica solo per le attività tabellate

La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione forfetaria basata sulle retribuzioni convenzionali per lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva (Agenzia delle Entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 54).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione del reddito percepito da un cittadino italiano iscritto all’AIRE, in relazione all’attività di lavoro dipendente all’estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro, con sede in un Paese UE, qualificata come “organizzazione che fornisce servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
In particolare, si chiede se sia applicabile il regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali, considerato che la prestazione è stata svolta dal lavoratore nello Stato estero, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con l’associazione, nel settore delle “prestazioni di servizi”, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, rivestendo la qualifica di “Quadro aziendale” nel ruolo di “Direttore Tecnico”.
Tale criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella fattispecie, decreto 11 dicembre 2019, per l’anno d’imposta 2020), senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
A tal fine:
– il lavoratore, operante all’estero, deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale fissa la retribuzione convenzionale;
– l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Una delle condizioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dunque, è che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale abbia fissato le retribuzioni convenzionali, che sono previste esclusivamente per il settore privato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali.
Nella fattispecie, il datore di lavoro (un’associazione senza scopo di lucro estera) è catalogato tra le “Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
Con riferimento all’anno d’imposta 2020, i settori previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, con riferimento alla qualifica di “Quadro”, sono quelli di “Industria”, “Industria edile”, “Autotrasporto e spedizione merci”, “Credito”, “Agricoltura”, “Assicurazioni”, “Commercio” e “Trasporto aereo”.
Pertanto, considerato che l’attività del datore di lavoro non è riconducibile tra i settori economici previsti dal decreto ministeriale, deve ritenersi che non sia applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che l’attività svolta non è riconducibile nell’ambito del settore “Commercio”.

CREDITO ABI: Accordo di integrazione al Protocollo Sicurezza Covid-19

Firmata il 27/1/2022, tra ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, l’Integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020, e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”

Nell’incontro del 27 gennaio 2022, ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, hanno sottoscritto il presente verbale di integrazione al Protocollo condiviso 28/4/2020 per contrastare la diffusione del virus Covid-19, individuando adeguate soluzioni per garantire la continuità dei servizi bancari, finanziari e assicurativi con massima e prioritaria attenzione alla salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela.
In particolare, gli ultimi provvedimenti normativi (art. 3, D.L. n. 1/2022 e successivo DPCM 21/1/2022) attribuiscono alla clientela l’obbligo di possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi anche bancari e finanziari. Le Parti hanno quindi approfondito i connessi profili applicativi ed hanno conseguentemente individuato le seguenti specifiche misure per la fase di avvio dall’1/2/2022:

– ciascuna banca comunicherà tempestivamente alla clientela, attraverso i propri canali disponibili (siti Internet, e-mail, sms, avvisi all’ingresso, ecc.), l’obbligo del possesso della certificazione verde per l’accesso ai servizi bancari e finanziari dall’1/2/2022, nonché il possibile utilizzo da parte della clientela stessa dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici;

– ciascuna banca comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate – in coerenza con le previsioni di legge e i chiarimenti del Governo – per le verifiche del possesso della certificazione verde da parte della clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari; nei confronti delle lavoratrici/lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);

– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;

– fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone rosse e arancioni l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa;

– nelle zone “bianche” e “gialle” l’accesso della clientela sarà consentito – nel pieno rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e con disponibilità di adeguati DPI (mascherine e gel igienizzante) – nei limiti del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base alla capienza delle filiali determinata in base alla normativa di contrasto al Covid-19.

Circa le missioni del personale viene confermata la necessità di una loro prudente gestione anche in questa specifica fase di incremento dei contagi, fermo restando che le missioni stesse sono comunque sospese/fortemente limitate da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all’interno delle stesse.
Le Parti inoltre concordano la sospensione fino al 31 marzo delle previsioni contenute nel Verbale di riunione dell’1/12/2021 in oridne alla pianificazione delle attività di formazione.

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