Licenziamento valido solo se è impossibile l’obbligo di repêchage

 

 

E’illegittimo il licenziamento se al momento del recesso risulta possibile il repêchage del lavoratore essendo possibile solo se, oltre alla soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, sia provata anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni differenti

Il Tribunale di Roma ha rilevato che il licenziamento dell’istante, motivato dall’esigenza di soppressione della mansione di arredatrice cui la stessa era stata adibita, risultava essere legittimo, osservando che la società fallita si era determinata alla risoluzione del rapporto di lavoro per la circostanza della soppressione del posto di visual.
La ricorrente, tuttavia, ha rammentato che la sentenza impugnata aveva conferito rilievo alla missiva con cui la società poi fallita aveva rinnovato la proposta di assegnarla alle mansioni di addetta alla vendita, rimarcando come la società datrice di lavoro avesse l’onere di provare di non aver potuto riposizionare la lavoratrice. Inoltre l’azienda aveva confessoriamente ammesso che il licenziamento poteva essere evitato attraverso un repéchage della lavoratrice.
Viene ribadirlo che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso e la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività, ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
Secondo la Corte, poi, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repéchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Infatti, il giustificato motivo oggettivo che rende legittimo l’intimato licenziamento si configura proprio in assenza di collocazioni alternative del prestatore d’opera all’epoca del licenziamento stesso; questo può considerarsi legittimo ove la determinazione del datore di lavoro di recedere dal rapporto sia motivata dall’impossibilità di destinare il lavoratore a mansioni diverse: situazione che, per condizionare il valido esercizio del diritto potestativo del datore di lavoro, deve evidentemente sussistere nel momento in cui è espressa la volontà di recedere, e non in un momento successivo.
Emerge, dunque, il vizio del decreto impugnato, il quale ha mancato di operare un tale accertamento, valorizzando una proposta di reimpiego della dipendente, formulata dalla società fallita dopo il licenziamento: proposta il cui tenore risulta oltretutto coerente con l’esistenza, perlomeno nel momento in cui fu manifestata, di un reimpiego dell’odierna ricorrente in altre mansioni (con un dato, cioè, che, riflette una situazione la quale, laddove sussistente al momento del licenziamento, di poco anteriore, non avrebbe potuto giustificare quest’ultimo).

FASI: Circolare per le Aziende – Anno 2022

FASI, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con circolare di dicembre 2021, informa che i contributi da versare per l’anno 2022 non sono variati rispetto a quelli del 2021

Il Fondo Fasi, con la “Circolare per le aziende – Anno 2022”, segnala che per quanto riguarda i contributi da versare per l’anno 2022, non ci sono modifiche rispetto a quelli versati nel 2021.

Pertanto, l’entità dei contributi da versare al Fasi a carico delle Aziende, per l’anno 2022, può così riepilogarsi:

a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
– € 365,00 trimestrali (€ 1.460,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.

b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data dell’1/1/2019):
– € 425,00 trimestrali (€ 1.700,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
Si sottolinea che a partire dall’1/1/2023, tale contributo sarà pari a € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali).

c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al Fasi. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all’articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mantenere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’Azienda (anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del Fasi stesso).

Incremento dei minimi retributivi nell’indutria del legno

Siglato il 21/1/2022, tra FEDERLEGNOARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito per il CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali, l’incremento dei minimi retributivi in vigore dall’1/1/2022.

Le Parti firmatarie, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali 1/4/2019 – 31/12/2022, hanno definito l’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022 sulla base della seguente tabella.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati

Categoria

Minimi 31/12/2021

3 scatti

Montante

Incrementi 1/1/2022

Minimi 1/1/2022

AD3 2.596,84     60,99 2.657,83
AD2 2.549,17     59,54 2.608,71
AD1 2.448,86     56,63 2.505,49
AC5 2.349,49     53,73 2.403,22
AC4 2.200,51     49,37 2.249,88
AC3/AC2/AS4 2.051,39     45,02 2.096,41
AS3 1.977,38     42,84 2.020,22
AC1/AS2 1.901,07     40,66 1.941,73
AE4/AS1 1.841,71     38,92 1.880,63
AE3 1.767,32     36,74 1.804,06
AE2 1.692,41     34,56 1.726,97
AE1 1.504,68 23,85 1.528,53 29,04 1.533,72

 

Seguono i minimi in vigore dall’1/1/2022, distinti in paga base, contingenza ed edr.

Categoria

Paga base 1/1/2022

Contingenza

EDR

Minimi 1/1/2022

AD3 2115,59 531,91 10,33 2.657,83
AD2 2066,47 531,91 10,33 2.608,71
AD1 1965,41 529,75 10,33 2.505,49
AC5 1864,95 527,94 10,33 2.403,22
AC4 1714,33 525,22 10,33 2.249,88
AC3 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AC2 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AS4 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AS3 1488,88 521,02 10,33 2.020,22
AC1 1412,95 518,45 10,33 1.941,73
AS2 1412,95 518,45 10,33 1.941,73
AE4 1352,54 517,77 10,33 1.880,63
AS1 1352,54 517,77 10,33 1.880,63
AE3 1277,21 516,53 10,33 1.804,06
AE2 1201,85 514,79 10,33 1.726,97
AE1 1011,23 512,16 10,33 1.533,72

Proroga dell’accordo Coni sulla sicurezza e lavoro agile

Prorogate le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la salute del personale non dirigente e  del personale dirigente Coni.

Tenendo conto dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le parti hanno individuato le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori.
L’accordo sottoscritto lo scorso ottobre ha individuato le misure più idonee a contemperare la piena ripresa delle attività produttive con le prescrizioni legate alla situazione epidemiologica, garantendo la sicurezza per la salute dei lavoratori, attraverso la normalizzazione del ricorso al lavoro in presenza coniugata con un uso più equilibrato del lavoro agile e degli altri istituti previsti dall’accordo.
Le disposizioni dell’accordo in esame sono applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro e con i relativi istituti contrattuali, anche al personale dirigente.
Pertanto, viene raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o con modalità a distanza, confermando i contenuti del citato Accordo sindacale già prorogato fino al 31/3/2022.
Fino a tale data, stante l’esigenza di preservare la salute dei lavoratori e contenere la diffusione del contagio, i datori di lavoro si atterranno alle indicazioni fornite con la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rivolta a sensibilizzare i datori di lavoro pubblici e privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono, incluso il ricorso al lavoro agile.

TABACCHI: proroga validità dei titoli abilitativi

Chiarimenti in merito al deposito cauzionale per l’adempimento degli obblighi gestori a seguito di proroga del titolo concessorio (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Nota 21 gennaio 2022, n. 27324/RU)

Tutte le concessioni/autorizzazioni comunque denominate nonché tutti i certificati relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato fino al 29 giugno 2022.
Atteso il perdurare dello stato d’emergenza sanitaria, è stato tra l’altro previsto che i soggetti titolari di concessioni che intendano avvalersi in tutto o in parte della proroga ex lege, sono tenuti a prestare le istanze di rinnovo del titolo concessorio al competente Ufficio dei Monopoli, entro e non oltre il 30 maggio 2022, ovvero entro e non oltre trenta giorni antecedenti alla scadenza della proroga ulteriormente disposta da eventuali ulteriori provvedimenti normativi.
Relativamente ai soggetti che si siano avvalsi della facoltà di proroga, si rende necessario fornire chiarimenti con specifico riferimento alla polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi gestionali.
Posto che la stessa deve conservare validità per tutto il periodo di gestione, trattandosi di una forma di tutela delle eventuali pretese creditorie di ADM a fronte di inosservanze dei predetti obblighi, si ritiene che tale forma di garanzia debba necessariamente coprire il periodo di fruizione totale o parziale della proroga ex lege.Pertanto, i titolari di concessione di rivendita di generi di monopolio che non abbiano rinunciato alla proroga sono tenuti a dare comunicazione, a mezzo pec, all’Ufficio territorialmente competente circa l’avvenuta estensione della garanzia fideiussoria almeno 30 giorni prima della scadenza originaria del contratto, fornendone contestualmente copia. Gli Uffici territorialmente competenti sono tenuti a monitorare la puntuale osservanza di quanto in questa sede disposto ed, in mancanza della comunicazione di cui sopra, dovranno farne richiesta espressa, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere ai prescritti adempimenti.
Nel caso di garanzia prestata a mezzo di costituzione di deposito cauzionale presso la Tesoreria dello Stato, gli Uffici sono tenuti a verificare la relativa sussistenza e validità anche per il periodo di proroga del titolo.

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