Ebav Veneto: contributo per l’imprenditoria femminile

Contributo per le nuove aziende artigiane realizzate da donne di età inferiore ai 35 anni

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto fornisce un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo erogabile di 5 mila euro, per le aziende che hanno avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o comunque non inferiore al 50% di esso, per cui ci si l’onere di versamento delle quote di Primo Livello Ebav e denuncia del modello mensile BO1. 
Qualora le aziende siano costituite in forma societaria, è necessario che almeno il 50% dei soci siano donna o abbiano una età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Tale iscrizione deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione dell’azienda e l’anno di competenza sarà l’anno stesso di iscrizione.
I contributi verranno erogati entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancata dichiarazione IBAN o l’assenza di documentazione determinano la mancata erogazione nei tempi stabiliti. 

Esonero autocertificato per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato: modalità di versamento

Il D.M. 11 giugno 2024 abroga e sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 riguardante le modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille).

Si rammenta, infatti, che secondo il citato articolo 3, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

L’autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell’esonero oggetto. Attraverso l’autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, dichiara: la base di computo; il numero dei lavoratori con disabilità occupati; il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato; la quota di esonero.

La quota di esonero non può essere superiore: alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta; alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati; al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.

Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati. In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre. In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere invece ripresentata, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. 

L’esonero parziale dall’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 68 del 1999 è compatibile con l’esonero autocertificato a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero. Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta per il datore di lavoro la decadenza dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e l’obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità

I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA.

Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l’avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero.

Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata.

Il decreto in argomento entra in vigore il 1° ottobre 2024. Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.

CCNL Pulizie Artigianato (Conflavoro-Confsal): sottoscritto il rinnovo contrattuale

Previste su apprendistato, contratto a termine, indennità e minimi retributivi 

Il 26 luglio 2024 è stato sottoscritto il rinnovo contrattuale del CCNL Pulizie Artigianato da Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal. Tra le novità contrattuali si segnala la nuova formulazione della stagionalità, tramite la previsione di specifiche attività considerate stagionali e le relative mansioni, per la durata massima di 8 mesi nel periodo da marzo a ottobre di ogni anno. Inoltre, è cambiata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante per operai ed impiegati, con interventi sulla durata e il trattamento economico per ciascun livello di inquadramento. L’apprendistato può essere instaurato per i livelli dal 2 al 6, e nella fattispecie:
– 5 anni per il 2° livello;
– 4 anni per i livelli 3° e 4°;
– 3 anni per il 5° livello;
– 18 mesi per il 6° livello. 
Inoltre, la durata del periodo di apprendistato per gli impiegati nei livelli 2° e 5° è pari a 30 mesi. 
Cambia anche il contratto a termine con la riformulazione dell’articolo 96 relativo alla proporzione numerica e con l’inserimento delle causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi. Dal punto di vista retributivo viene inserito l’articolo 25 ter che istituisce varie tipologie di indennità in virtù delle particolari lavorazioni svolte e sono previsti anche nuovi aumenti contrattuali in due tranches, con la definizione dell’indennità di Quadro pari a 26,00 euro. Di seguito le tabelle retributive con i nuovi aumenti. 

Livello Minimi al 1° agosto 2024 Minimi al 1° dicembre 2024
1° livello 1.752,00 1.769,80
2° livello 1.574,50 1.591,50
3° livello 1.526,00 1.542,50
4° livello 1.467,50 1.485,50
5° livello 1.386,50 1.402,00
6° livello 1.339,50 1.354,50
7° livello 1.286,50 1.302,00

Definizione agevolata controversie tributarie: interessi dovuti per il versamento delle rate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2024, n. 168).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di evidenziare come la stessa consenta di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. 

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le suddette rate vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Oltre a ciò, l’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024;

  • la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia come il vigente comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 stabilisca che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva. Infatti, le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono.

 

Nel caso di specie, il dubbio dell’interpellante verteva sulla possibilità di applicare il ”nuovo” tasso di interesse del 2,5% (Decreto del MEF del 29 novembre 2023) sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo già stata presentata la domanda di accesso alla definizione agevolata ed essendo già stata versata la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

In risposta, dunque, l’Agenzia, alla luce di quanto sopra, ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

CCNL Alimentari Artigianato: novità in materia di apprendistato professionalizzante

Disciplinato l’apprendistato per gli impiegati amministrativi della Parte I del contratto

Il 12 luglio 2024, Cna-Agroalimentare, Confartigianato-Alimentazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo relativo all’area alimentazione-panificazione che fornisce delle nuove indicazioni in merito alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante della Parte I del CCNL Area alimentazione-panificazione. Per il settore alimentare viene introdotto l’apprendistato per gli apprendisti impiegati amministrativi, con durata massima fissata a 36 mesi e la retribuzione è determinata come indicato nella tabella sottostante. La disciplina per gli apprendisti impiegati amministrativi si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a partire dal 1° luglio 2024.

Gruppi 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre
Impiegati amministrativi

1° Gruppo

70% 70% 75% 75% 84% 84%
Impiegati amministrativi

2° Gruppo

70% 70% 75% 75% 90% 95%
Impiegati amministrativi

3° Gruppo

70% 70% 75% 95% 95% 95%

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