Coltivatori diretti e imprenditori agricoli: prorogata l’esenzione Irpef

Ulteriore proroga per l’anno 2022 dell’esenzione Irpef in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (art. 1, co. 25 della L. n. 234/2021)

Dal 2017 viene prorogata di anno in anno la previsione che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola (art. 1, co. 44, Legge n. 232/2016).
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione anche per il 2022.
Si ricorda, che l’agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Pertanto, non possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal D.M. n. 213 del 2007.
È applicabile, invece, alle società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – redditi fondiari.

Gestione Inps contributi per assistenza contrattuale (FIDEF)

Con circolare Inps n. 5/2022 sono state fornite le indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF),dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.

In data 1° dicembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF), sulla base dello schema convenzionale per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

Contributi a fondo perduto per l’industria conciaria

Il ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che rende operativa l’erogazione di contributi a fondo perduto per 10 milioni di euro in favore dell’industria conciaria. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 08 gennaio 2022)

L’industria conciaria italiana, con le sue imprese distribuite nei vari distretti produttivi, è un importante settore per le produzioni del made in Italy, dalle calzature all’arredamento ma anche nell’ambito dell’automotive. Il Mise sostiene con contributi a fondo perduto il settore per supportare la ripartenza di questa filiera che, dopo le sofferenze dell’emergenza Covid, ha visto nel 2021 i primi segnali di ripresa ma che adesso deve fronteggiare anche il fenomeno dell’aumento dei prezzi delle materie prime, sul quale il Governo è impegnato a trovare soluzioni che siano funzionali a ridurne l’impatto.

La misura è destinata alle imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale che presentano, singolarmente o in modalità integrata di filiera, progetti d’investimento in grado di accrescere la competitività attraverso l’introduzione di processi produttivi digitali e innovazioni di prodotto.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese complessivamente non inferiori a 50 mila euro e non superiori a 200 mila euro, che includono anche attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, nonché garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti. La soglia massima delle spese ammissibili si innalza invece a 500 mila euro per progetti integrati di distretto che presentano determinate caratteristiche.

Il decreto, firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Con un prossimo provvedimento ministeriale verranno invece definiti i termini e le modalità per richiedere il contributo a Invitalia, che gestirà la misura per conto del Mise.

Covid-19 – Fondo Sanitario FASIE: Proroga delle misure a favore degli iscritti

Il C.d.A. del FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – ha deliberato la proroga delle misure anti Covid-19 previste per i lavoratori iscritti, a tutto il periodo di stato di emergenza proclamato dal Governo

Il C.d.A. del FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – ha deliberato la proroga, per tutto l’attuale periodo di stato di emergenza proclamato dal Governo, delle misure a sostegno degli iscritti per affrontare la pandemia Covid-19.

Pertanto, così come previsto nell’anno 2021, si applicano le seguenti “Regole dei rimborsi Fasie”:

“Ogni titolare (capo nucleo) d’iscrizione al FASIE, a seguito di prescrizione medica, potrà effettuare gratuitamente un tampone rapido presso le strutture convenzionate (il costo non verrà detratto dai massimali previsti ordinariamente). Il titolare d’iscrizione, come detto munito di prescrizione medica, attraverso il servizio clienti potrà richiedere le informazioni necessarie e prenotare, presso le strutture convenzionate, l’esecuzione del tampone rapido.

Oltre a quanto sopra previsto, non sono oggetto di rimborso il tampone rapido antigenico, il test sierologico ed il tampone molecolare, compresi i relativi ticket.

Per l’intero periodo, restano in vigore i rimborsi al momento previsti per i casi di ricovero ospedaliero(secondo i limiti e le modalità definite nel Piano Sanitario) e per la terapia intensiva causa Covid-19.”

Nuova procedura Metasalute per familiari non fiscalmente a carico

Il Fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute) con circolare n. 1/2022 ha comunicato che dall’11 al 31 gennaio 2022 è disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico per l’anno 2022.

Dall’11 al 31 gennaio 2022 sarà disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento per l’anno 2022 dei familiari non fiscalmente a carico.
Le date indicate rappresentano l’unica finestra utile per l’inserimento dei familiari non a carico per l’anno 2022 e al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei familiari a pagamento.
Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si sta chiedendo l’iscrizione, ossia il 2022.
È consentita l’adesione a pagamento dei seguenti componenti non fiscalmente a carico del nucleo familiare:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile);
– figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
– figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno d’età.
Il Fondo, ai sensi dell’art.4 del Regolamento, potrà richiedere all’iscritto la produzione della documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell’adesione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico e dei conviventi (es. stato di famiglia, sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l’affidamento dei figli all’ex coniuge).
Il lavoratore aderente a Metasalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico deve accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla propria Area Riservata con le credenziali generate al momento della registrazione e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento 2022” presente nella sezione “Familiari”.
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non fiscalmente a carico di cui all’art. 3.4 del Regolamento è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto e deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nel Manuale Dipendente.
La contribuzione per l’adesione a pagamento di cui all’art.2 dell’Allegato al Regolamento per ciascun componente del nucleo familiare non a carico e dei conviventi di fatto è di seguito riepilogata:

Premi

Nucleo Familiare non fiscalmente a carico

 

Massimali autonomi

Piano Base 280,50 euro
Piano A 397,50 euro
Piano B 508,00 euro
Piano C 605,50 euro
Piano D 683,50 euro
Piano E 839,50 euro
Piano F 1.814,50 euro

L’iscrizione si perfeziona solo con l’incasso del pagamento tramite MAV che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
In assenza di pagamento la copertura non verrà attivata.
Si precisa che le eventuali richieste di restituzione delle quote versate dal lavoratore dipendente che valuti di aver effettuato l’iscrizione a pagamento per errore dovranno pervenire a codesto Fondo entro e non oltre il 31 gennaio 2022 tramite l’apposita funzionalità disponibile nella sezione “Lista MAV generati” e illustrata nel Manuale Rimborso MAV familiare a pagamento. Dal 1° febbraio 2022 non sarà più possibile effettuare le richieste di rimborso dei MAV generati per uno o più familiari paganti.
I lavoratori che nel 2021 hanno attivato il Piano D con il Flexible Benefit potranno attivare per i propri familiari NON fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi.
Saranno abilitati all’inserimento dei familiari NON fiscalmente a carico i lavoratori “in copertura” e “in attesa di copertura”. Non sarà consentita l’iscrizione dei familiari a pagamento per i lavoratori che risulteranno “fuori copertura”.
Per ciascun familiare non fiscalmente a carico l’assistenza diretta sarà attiva dal 8/2/2022. Il regime rimborsuale sarà attivato dal 1° gennaio 2022 o dalla data di decorrenza della copertura 2022 del lavoratore titolare capo nucleo ma la richiesta del rimborso delle prestazioni sanitarie per tale periodo potrà essere presentata a partire dal 8/02/2022. Sono ammesse al regime rimborsuale solo le spese per prestazioni effettuate presso le strutture non convenzionate, alle condizioni e nei limiti dei Piani Sanitari 2022-2023.
I lavoratori con decorrenza copertura successiva al 1/1/2022 attiveranno la copertura per i propri familiari paganti dalla data di inizio della propria copertura, pur versando l’intero premio annuale.
L’iscrizione al Fondo del familiare pagante cesserà il 31 dicembre 2022.

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