Il trattamento di fine mandato rinunciato dal socio amministratore è soggetto a tassazione in quanto da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall’altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale (Corte di Cassazione – ordinanza 14 aprile 2022, n. 12223).
Secondo i giudici della Corte, in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 88 del Tuir che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 della ritenuta fiscale cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, la rinuncia del credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto non può essere equiparato alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. La rinuncia quindi presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato.
La Corte, pronunciandosi su controversie analoghe, ha affermato con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza, che la stessa ne presuppone logicamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. Ne deriva che la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato. Pertanto ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta.
Nello stesso senso, con riferimento alle rinuncia effettuata dal socio amministratore al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria.