Smart working: proroghe nel “decreto riaperture”


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto l’approvazione alla Camera dell’emendamento alla legge di conversione del cd. “decreto riaperture” che prevede, in materia di smart working, la proroga della procedura semplificata e del diritto per lavoratori fragili. (Comunicato 29 aprile 2022).

Con un emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 (cd. “decreto riaperture”), approvato dalla Camera, viene prevista la proroga:
– al 30 giugno 2022 del regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero);
– al 31 agosto 2022 del termine di applicazione delle modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per i lavoratori del settore privato.

Tutele per i lavoratori fragili

Equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero

Viene prorogata dal 31 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali.
Si ricorda che la norma (art. 26, co. 2, del D.L. n. 18/2020 – Decreto Cura Italia) ha stabilito che laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
I lavoratori a cui si applica la previsione sono i soggetti fragili individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).

Diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili

Viene prorogata dal 31 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022 la previsione (art. 26, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020 – Decreto Cura Italia) secondo la quale i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendo gli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
I lavoratori a cui si applica la previsione sono i soggetti fragili individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).

Rimborso forfettario ai datori di lavoro per i lavoratori in malattia

Viene prorogata dal 31 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022 la previsione (art. 26, co. 7-bis, del D.L. n. 18/2020 – Decreto Cura Italia) che riconosce ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativamente ai dipendenti che fruiscono delle tutele per i lavoratori fragili, non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Si ricorda che il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro, per ciascun anno solare, una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore.

Diritto al lavoro agile per lavoratori con figli under 14

Viene prevista la proroga al 31 luglio 2022 del diritto dei lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Procedura semplificata per il lavoro agile

Viene prevista la proroga al 31 agosto 2022 della disposizione (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 18/2020) che consente ai datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata senza bisogno di stipula degli accordi individuali previsti dalle norme vigenti.
Pertanto resta esclusivamente l’obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

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